06 dicembre 2007

Relazione di Lucio Francario - Der Kommissar


RELAZIONE COMMISSARIO GIUDIZIALE DELL’ ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI E REDUCI – FEDERAZIONE PROVINCIALE DI ROMA – ISTITUTO VIGILANZA DELL’URBE


PARTE PRIMA
1 PROFILO STORICO E INQUADRAMENTO DELL'A.N.C.R. E DELL'I.V.U.
l.l.L'Associazione nazionale Combattenti e Reduci.
L'art. 3 dello Statuto vigente chiarisce inequivocabilmente la natura dell'ente inquadrandolo come "persona giuridica privata". Oggi ali'A.N.C.R. risultano associate oltre centomila superstiti delle grandi guerre.
Sul piano organizzativo (art. 19 Statuto) è prevista una ramificazione territoriale oggi consistente in 4.000 Sezioni e 96 Federazioni Provinciali; all'estero vi sono tre federazioni e 10 associazioni di simpatizzanti operanti in Sud America e in Centroamerica. L'A.N.C.R. è membro della Confederazione tra le associazioni combattentistiche e partigiane europee (C.E.A.C.). Per quel che concerne le finalità, l'art. 2 dello Statuto dell'A.N.C.R. indica sette obiettivi: «a) il culto della Patria; b) la glorificazione dei caduti in guerra, nei campi di prigionia e di internamento e la perpetuazione della loro memoria; e) la difesa dell'unità e dei valori della Nazione e della Costituzione Repubblicana;d) l'affermazione della giustizia ed il mantenimento della pace tra i popoli, il consolidamento dei vincoli di fraternità fra tutti, in Italia, in Europa e nei mondo; e) la partecipazione attiva alla risoluzione dei problemi sociali; f) la promozione di tutte le iniziative atte a difendere ed a realizzare tra gli associati, i cittadini ed in particolare i giovani, i principi di una concreta operante solidarietà per meglio superare le difficoltà materiali e morali della collettività nazionale; g) la ricerca e la documentazione culturale e storica sul combattente italiano ed i valori che l'hanno ispirato e la conseguente divulgazione al fine di facilitarne la conoscenza da parte delle nuove generazioni».
In forza degli obiettivi perseguiti l'A.N.C.R. gode di un contributo annuale a sostegno dell'attività a valere su fondi del bilancio del Ministero della Difesa; annualmente viene corrisposta un ulteriore contributo dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha valenza di indennità sostitutiva relativa al trasferimento di terreni di proprietà dell'Ente a favore dell'Opera nazionale Combattenti Si è di recente concluso in Chianciano nel mese di Ottobre 2007 il Congresso nazionale dell'ANCR che ha riconfermato come Presidente il Sig. De Meo.
1.2. La Costituzione dell'Istituto di Vigilanza dell'Urbe.
In data 26 aprile 1932, il Prefetto di Roma autorizzava l'Associazione nazionale Combattenti e Reduci ad esercitare a mezzo della Federazione di Roma....un ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA DENOMINATO «DELL'URBE»".
Risulta pertanto per tabulas soddisfatto il criterio richiesto dall'ari 39 dello Statuto perché l'A.N.C.R. potesse attivare legittimamente l'attività poi demandata operativamente alla Federazione, provinciale -
Istituto di Vigilanza dell'Urbe.
operante solidarietà per meglio superare le difficoltà materiali e morali della collettività nazionale; g) la ricerca e la documentazione culturale e storica sul combattente italiano ed i valori che l'hanno ispirato e la conseguente divulgazione al fine di facilitarne la conoscenza da parte delle nuove generazioni».
In forza degli obiettivi perseguiti l'A.N.C.R. gode di un contributo annuale a sostegno dell'attività a valere su fondi del bilancio del Ministero della Difesa; annualmente viene corrisposta un ulteriore contributo dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha valenza di indennità sostitutiva relativa al trasferimento di terreni di proprietà dell'Ente a favore dell'Opera nazionale Combattenti Si è di recente concluso in Chianciano nel mese di Ottobre 2007 il Congresso nazionale dell'ANCR che ha riconfermato come Presidente il Sig. De Meo.
1.2. La Costituzione dell'Istituto di Vigilanza dell'Urbe.
In data 26 aprile 1932, il Prefetto di Roma autorizzava l'Associazione nazionale Combattenti e Reduci ad esercitare ua mezzo della Federazione di Roma....un ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA DENOMINATO «DELL'URBE»".
Risulta pertanto per tabulas soddisfatto il criterio richiesto dall'ari 39 dello Statuto perché l'A.N.C.R. potesse attivare legittimamente l'attività poi demandata operativamente alla Federazione, provinciale -
Istituto di Vigilanza dell'Urbe.
D'altra parte, con lo sguardo rivolto alla fase più recente, si deve sottolineare la piena consapevolezza da parte dell'Associazione nazionale circa la situazione di grave crisi attraversata dalla gestione speciale concessa alla federazione Provinciale: ne è sintomo eloquente il Commissariamento della gestione speciale dell'Istituto di Vigilanza dell'Urbe disposto dal Consiglio Direttivo Centrale della Associazione nazionale Combattenti e Reduci con atto del 23.5.2006 e la Delibera del Presidente dell'A.N.C.R. sig. Gustavo de Meo con cui si assegna al medesimo il ruolo di Commissario Straordinario per la gestione dell'Istituto di Vigilanza dell'Urbe.
A seguito di tali provvedimenti interni all'A.N.C.R. sono state poi proposte istanze al Prefetto di Roma per il rilascio dell'autorizzazione di polizia ex art. 134 T.U.L.P.S.; in data 17.10.2006 (Prot. 63232) il Prefetto di Roma ha pertanto autorizzato «il Sig. De Meo Gustavo, nato a Serracapriola (FG) il 25/8/1920, ad esercitare in Roma e provincia le attività di vigilanza e custodia di proprietà mobiliari ed immobiliare anche mediante sistemi di teleallarme e con l'impiego di unità cinofile, nonché le attività di trasporto e scorta valori ai sensi dell'art. 134 T.U.L.P.S., in qualità di Commissario Straordinario dell'Istituto di Vigilanza dell'Urbe, con sede in Roma, Via Rina Monti n. 15/21, Istituto annesso alla Federazione Provinciale di Roma dell'associazione nazionale Combattenti e Reduci, Ente morale con natura di personalità giuridica privata».
1.3. lì rapporto tra la Federazione Provinciale di Roma e l'Associazione nazionale Combattenti e Reduci.
Le Federazioni Provinciali dell'A.N.C.R., sebbene sfornite di personalità giuridica godono di una soggettività in quanto dotate di "autonomia organizzativa e di gestione" (art. 39) e possono assumere personale e obbligazioni anche "eccedenti le disponibilità ordinarie del proprio bilancio" pur precisandosi che "le operazioni che non siano state autorizzate dagli Organi centrali non impegnano l'Associazione, ma soltanto coloro che le hanno deliberate e compiute". Nel caso che ci occupa, viene in rilievo altresì l'art. 79 dello Statuto, sia per la parte in cui prevede che "per la gestione di particolari attività dell'Associazione o in compartecipazione con altri enti, associazioni o persone, si provvederà tramite cooperative o società a responsabilità limitata, appositamente costituite, su delega del Presidente nazionale autorizzato dal Consiglio Direttivo Centrale o per delega della Giunta esecutiva nazionale", sia per la parte in cui consente che "per documentate esigenze operative il Consiglio direttivo centrale può autorizzare gestioni di tipo diverso"1.
1.4. Le questioni relative alla natura dell'A.N.C.R. e alla natura del rapporto di lavoro con i dipendenti dell'A.N.C.R. e dell'I.V.U.
In sede dì autorizzazione all'esercizio dell'attività (rilasciata dal Prefetto di Roma i! 26 aprile 1932) fu posto a carico del neonato "Istituto di Vigilanza privata dell'Urbe" l'onere di «assumere il personale degli ISTITUTI CESSATI e precisamente "AQUILA", "RENARD", "ITALIA e "FIDELITAS, salvo a procedere d'intesa con l'Autorità di P.S. ad una revisione generale del personale, revisione da espletarsi nel più breve tempo possibile"».
Più in generale, si è addensato un contenzioso lavoristico alimentato dall'idea che la stabilità del rapporto garantita per Statuto ai dipendenti dell'ente morale si estenda ai dipendenti dell'impresa I.V.U. Esiste un fraintendimento innanzitutto sul concetto di stabilità reale del rapporto lavorativo: tale stabilità veniva in origine garantita ai dipendenti dell'A.N.C.R. in ragione del riconoscimento dei loro meriti combattentistici, sicché veniva precluso nei loro riguardi il licenziamento ad nutwn.
Sennonché, dopo la legge 604/1966 e la legge n.300 del 1970 (arti8), il licenziamento legato alla decisione unilaterale ed arbitraria del datore di lavoro viene precluso in linea generale, richiedendosi in ogni caso la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo; di conseguenza, quello che una volta era un privilegio oggi è divenuto diritto comune. Per altro verso, l'iscrizione di alcuni dipendenti all'INPDAP, e, soprattutto, il passaggio diretto di un lavoratore A.N.C.R. alla Regione
Lazio (con provvedimento del personale N. A3190 del 27 ottobre 2004) motivato in applicazione dell'ari. 30 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Passaggio diretto tra amministrazioni diverse) hanno finito per alimentare illusioni tra il personale inducendo taluni a ritenere di poter qualificare la propria posizione alla stregua di quella di un pubblico dipendente.
La problematica in questione ha trovato una risposta chiara da parte del TAR Lazio.
1.4.1. La sentenza del TAR Lazio, sez. I, del 14/02/2007, 2767. Il TAR del Lazio ha dichiarato inammissibile per carenza di giurisdizione il ricorso presentato da un gruppo di dipendenti della Associazione Nazionale Reduci e Combattenti (ANRC) contro la stessa Associazione ed il Ministero della Difesa, in cui i ricorrenti lamentano il mancato esperimento di una procedura di evidenza pubblica da parte dell'ANRC che ha provveduto a cedere il ramo di azienda relativo all'Istituto Vigilanza Urbe (IVU) mediante trattava privata,. Il Giudice Amministrativo, infatti, ha accertato la natura privata dell'Associazione, risultante, in primo luogo, dalla normativa che la disciplina; il riferimento è alla assunzione da parte dell'Ente delia personalità giuridica di diritto privato in forza dell'art. 115 DPR n. 616/1977; si osservi che anche il DPR del 9.3.1979 ribadisce che l'Ente è soggetto privato e lo stesso si evince dallo Statuto dell'Associazione approvato con DPR n. 127/1986.
La natura privatistica dell'ANRC trova conferma, inoltre, in precedenti pronunce della Corte dei Conti (da ultimo CdC, Sez. Contr. Enti, n. 24/1993) e della Corte di Cassazione (Cass. Civ., Sez. lav., n. 409/1982).
1.4.2. Il contenzioso con l'INPS.
Il contenzioso tra A.N.C.R./I.V.U ed I.N.P.S. è, allo stato, riferito alle problematiche contributive relative a:
a) assicurazione contro la disoccupazione involontaria;
b) assistenza familiare (CUAF).
a) Il contenzioso sui contributi per assicurazione contro la disoccupazione involontaria
L'A.N.C.R. ritiene non dovuti i contributi per assicurazione contro la disoccupazione involontaria sul presupposto di essere in possesso del requisito «della stabilità d'impiego» richiesto dall'ari 40 R.D.L. n. 1827 del 1935 e dell'ari. 36 del D.P.R. 20.04.1957, n. 818..
Il sopra richiamato art. 40 stabilisce che non sono soggetti alla assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione gli impiegati, gli agenti e gli operai delle aziende private quando risulta garantita la stabilità di impiego.
Secondo la A.N.C.R., l'esclusione dell'obbligo di assicurazione contro la disoccupazione per i dipendenti delle aziende private, sussiste quando ai lavoratori sia riconosciuto un determinato stato giuridico che garantisca loro di non essere costretti a lasciare il posto se non quando ricorra una giusta causa, a nonna dell'ari. 2119 e.e., oppure vi siano altri determinati e giustificati motivi non genericamente indicati, ma tassativamente stabiliti a priori con criteri restrittivi (Cass. Sez. lavoro, 17.03.1990, n. 2250, Cass. Sez. unite, 27.01.1995, 999; Cass. Sezione lavoro 16.02.2000 n. 1744).
L'art. 36 del D.P.R. 26.04.1957, n. 818, ha stabilito che ai fini dell'applicazione dell'art. 40, n. 2 del R.D.L. 4.10.1935 n. 1827, la sussistenza del requisito della stabilità d'impiego, quando non risulti da norme regolanti lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente dalla pubbliche amministrazioni, dalle aziende pubbliche e dalle aziende esercenti pubblici servizi, è accertato in sede amministrativa su domanda del datore di lavoro, con provvedimento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale decorrente a tutti gli effetti dalla domanda medesima.
Sulla base della normativa in vigore, l'INPS ritiene dovuto l'obbligo contributivo in questione qualora i lavoratori interessati - sarebbe, questo, uno dei casi - possano accedere ai benefici della legge 223/1991 (in materia di indennità di mobilità).
Secondo FINPS, infatti, «la possibilità riconosciuta, quale regola generale dal legislatore, in capo al datore di lavoro, di porre in mobilità i lavoratori, sulla scorta di accadimenti non tassativi, ma affidati ad un giudizio economico del solo datore di lavoro, giudizio basato su fatti non tassativamente predeterminati e che, una volta accaduti, rientrando nell'ambito di gestione economica dell'azienda, non possono essere oggetto di esame in sede giudiziaria, sfocia nella violazione delle regole fissate dalla giurisprudenza in tema di individuazione del requisito della stabilità, per poter fruire del privilegio di esenzione dal pagamento della contribuzione per disoccupazione». L'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci ha promosso dianzi al Tribunale civile di Roma, sezione lavoro (n.r.g. 204233/2007), ricorso, in data 21.02.2007 ex art. 442 c.p.c. volto all'accertamento negativo dell'obbligo di pagamento di contributi per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria. Il contenzioso, promosso in prevenzione, nasce a seguito della notifica da parte della sede INPS di Roma, all'ANCR della contestazione di omesso versamento dei contributi contro la disoccupazione involontaria, riferita alle posizioni matricolari 700772269 - 7034326197 - 7036488424, per il periodo .01.2002 - 31.12.2006 per un importo pari a € 2.220.765,75.
b) il Contenzioso sul CUAF - Contributo unico Assistenza familiare.
L'Associazione deduce di non essere tenuta al versamento del contributo CUAF ex art. 49, II comma L. n. 88 del 9.03.1989, tra l'altro, sotto un duplice profilo. Da una parte, per la assenza di finalità di lucro dell'attività dell'ANCR; dall'altra, per il fatto che vengono comunque assicurati ai propri dipendenti trattamenti di famiglia non inferiori a quelli previsti dalla legge. L'INPS sostanzialmente nega la possibilità di esclusione, in capo all'Associazione della possibilità di esclusione contributiva CUAF sia con riguardo al periodo antecedente il 31.12.1996 sia con riferimento al periodo ad esso successivo (ovvero a far data dal 1.01.1997).
L'INPS, tra l'altro, ha evidenziato che l'inquadramento nel settore commercio era avvenuto prima dell'entrata in vigore della L. 88/1989 ed era rimasto invariato successivamente. Deduceva che, per il periodo anteriore alla entrata in vigore della L. 88/1989, sussisteva certamente l'obbligo di pagare il contributo CUAF essendo l'I.V.U. aggregato al settore commercio e non rientrando tra le ipotesi di esclusione tassativamente indicate dalla legge.
Precisava che detto inquadramento era rimasto in vigore fino alla data del 31.12.1996, data in cui il legislatore aveva posto fine al regime transitorio con l'art. 2 comma 215 della L. 662/1996.
L'Associazione deduce il diritto al rimborso delle somme indebitamente pagate ex art. 2033 e,e. per contribuzione CUAF nei limiti della prescrizione decennale, con gli interessi e la rivalutazione monetaria dal 13.01.2007, data di presentazione della prima istanza di rimborso.
L' Associazione indica le somme indebitamente pagate in € 13.276.138,11. L' Associazione ha dedotto di aver diritto oltre agli interessi anche alla svalutazione monetaria delle somme oggetto dell'indebito in quanto la mancata disponibilità di dette somme oggetto dell'indebito avrebbe determinato l'insorgere di una debitoria con
l'Erario per IRPEF e IVA del 2004 e 2005 e messo a rischio la attività dell'Ente, stante anche l'impossibilità di partecipare a gare di appalto per mancata regolarizzazione tributaria e contabile.
Il Tribunale di Roma (con sentenza n, 11652 dell'8.6.2007) ha sottolineato che l’ I.V.U. opera con tre matricole distinte: la prima, per il personale addetto ai servizi di vigilanza e guardiania; la seconda, per l'attività di trasporto di cose e valori per conio terzi e la terza, per il solo versamento della contribuzione minore per il personale dirigente iscritto all’ INPDAI.
Il Tribunale di Roma ha ritenuto corretto l'inquadramento dell" attività svolta dall'Istituto di Vigilanza nel settore commercio prima del 1.01.1997 avendo la legge 88/1989 fatti salvi i decreti di inquadramento ex art. 34 D.P.R. 797/1955 ed essendo l'istituto di Vigilanza stato inquadrato nel settore commercio in virtù di detto decreto.
Il Tribunale ha ritenuto non fondata la domanda dell'ANCR neanche per il periodo successivo al 1.01.1997, rilevando, tra l'altro che il fatto che l'Associazione abbia il medesimo codice fiscale dell'Istituto Vigilanza dell'Urbe e svolga altresì attività proprie dell'Ente morale non determina l'assorbimento anche della attività dell'Istituto Vigilanza dell'Urbe tra le "attività varie", essendo evidente invece che l'Istituto Vigilanza Urbe deve uniformare il suo operato ai criteri di economicità e di concorrenza sul mercato proprie di un soggetto che fornisce un servizio commerciale.
In sostanza, il Tribunale ha ritenuto corretto l'inquadramento riconosciuto a livello previdenziale dall'INPS giustificato dall'attività commerciale svolta.
Anche il secondo aspetto dedotto dall' ANCR relativo all'esonero dell'obbligo contributivo, fondato sul fatto che veniva assicurata ai dipendenti trattamenti di famiglia non inferiori a quelli previsti dalla legge è stato valutato negativamente dal Tribunale. Il tribunale, sul punto, ha dedotto la carenza probatoria in capo all'ANCR. Il ricorso dell'ANCR è stato, pertanto, rigettato.
Avverso la sentenza di rigetto (sentenza n. 11652 del 8.06.2007 depositata il 13.06.2007) l'ANCR ha proposto, dinanzi alla Corte di Appello di Roma, sezione lavoro, ricorso del 20.07.2007 con il quale sono state ribadite le richieste formulate in primo grado e censurate, sotto differenti profili, le motivazioni rese dal Giudice di primo grado.
Si segnala, comunque, che nelle more della decisione l’ IVU sta provvedendo al pagamento della contribuzione in questione.


PARTE SECONDA
2. LE CAUSE DELLO STATO DI INSOLVENZA
2.1.Le cause strutturali ed economiche
2.1.1. Distrazioni dell'avviamento aziendale.
Nel corso degli ultimi anni vuoi per vicende oggettive connesse ai tentativi di dismissione, vuoi per comportamenti negligenti o dolosi perpetrati a livello dirigenziale si sono registrate distrazioni dell'avviamento aziendale che hanno penalizzato non poco l'I.V.U. Sul primo versante, si è assistito a tentativi di creare veicoli utili per la ricollocazione totale o parziale degli addetti supportati dalla creazione di una vera e propria dote che rendesse possibile il raggiungimento dell'obiettivo; sennonché, l'obiettivo principe non è stato raggiunto nel mentre la dote è rimasta ostaggio dei tentativi mal riusciti.
Di questo sono certamente responsabili i protagonisti delle azioni in questione.
Sul secondo versante, si segnala l'esodo di dirigenti impegnati a livello apicale la cui fuoriuscita è stata segnata da perdite di clientela: le patologie sono state determinate sicuramente da carenze in sede di accordi aziendali, se si considera che questi non impegnavano i dirigenti cessati dall'incarico aziendale a non esercitare attività non concorrenziali quantomeno per un lasso di tempo ragionevole, secondo quanto consentito a mente dell'alt. 2125 codice civile; si deve indagare, comunque, se non ricorrano altrimenti responsabilità dolose o colpose. Altri elementi di riflessione riguardano il malfunzionamento dell'attività di procacciamento della clientela, che avveniva in modo incontrollato, caotico e sottratta a razionali procedure di controllo gestionale, provocando il concreto rischio che addetti dell’IVU nell'esercizio delle proprie funzioni potessero operare in concreto nell'interesse di terzi.
2.1.2. Fattori di rigidità del mercato: l'operatività limitata in ambiti provinciali e le tariffe imposte.
La normativa vigente (tracciata dal T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 nonché dal Regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635) disegna un mercato della vigilanza ghettizzato in ambiti provinciali e bloccato sul piano concorrenziale da un sistema di prezzi imposti che disegnano limiti minimi e massimi.
II tenore delle autorizzazioni, che limitano l'operatività in ambito provinciale, si spiega storicamente con il timore che potesse prendere consistenza su scala nazionale un corpo armato dotato di consistenza numerica e di ramificazione capillare.
Oggi i timori su accennati non hanno ragion d'essere nel mentre la preservazione della normativa che ritaglia ambiti concorrenziali a scala provinciale si presta a distorsioni di mercato considerevoli vuoi perché
non in linea con lo scenario europeo e mondiale (là dove i.1 gruppo Svedese Securitas conta su 180.000 addetti e ramificazioni in più continenti, compreso quello americano: è leader negli USA insieme all'impresa danese GROUP 4) vuoi perché destinato a soccombere allorquando l'abbattimento di ingiustificate barriere all'accesso al
mercato creerà sicure manifestazioni di crisi competitiva in capo agli attori nazionali abituati alla frammentazione localistica.
Altro aspetto che incide sul piano normativo in senso negativo sul settore di mercato in questione è costituito dal regime dei corrispettivi:
nella Provincia di Roma, le tariffe di legalità sono state di recente ridefinite con Decreto Prefettizio 10 maggio 2007.
Tale fonte regolamentare fissa la tariffa oraria di riferimento del Servizio di Vigilanza fissa in Euro 24,27 consentendo una oscillazione in più e in meno del 10 per cento (tra un massimo di 26,70 Euro e un
minimo di 21,84 Euro).
2.1.3, Costo del lavoro in azienda, tariffe di legalità e tariffe praticate.
Il fattore costo del lavoro costituisce uno dei punti di maggiore criticità aziendale per due ordini di ragioni: in primo luogo, in quanto - come si vedrà tra breve - il costo aziendale non risulta concorrenziale a causa di trattamenti aziendali superiori alla media di settore nonché a causa dell'elevata anzianità media oltre che per l'eccessivo ricorso al lavoro straordinario e l'assenza di contratti di apprendistato. L'elevato costo del lavoro segnala, infatti, una ulteriore specifica criticità costituita dal mancato reclutamento di forze giovanili in grado di bilanciare gli effetti degli oneri connessi all'anzianità di servizio degli altri addetti, pure portatori del valore aggiunto costituito dall'esperienza lavorativa in un settore difficile e rischioso per la stessa vita delle persone impegnate: oggi sono presenti in azienda 6 impiegati e 33 addetti alla vigilanza di età superiore ai 60 anni e 170 unità di età compresa tra i 55 e i 64 anni.
In termini sintetici, si può segnalare, in conclusione, che il costo del lavoro è stato superiore al 98,7% del fatturato netto nel 2005 e di gran lunga superiore al 100% nel 2006 (anche a voler prescindere dagli oneri connessi alle cause di lavoro pendenti).
A ciò aggiungasi che la remunerazione del personale aziendale in ragione d'ora (Vigile, 4° livello, con 6 scatti: Euro 27,50/ora; Vigile 4° livello con zero scatti: Euro 19,23 Euro/ora2) risulta elevata rispetto alle tariffe di legalità; se si considera inoltre l'onere costituito dai dipendenti del Ruolo amministrativo e dirigenziale è facile giungere alla conclusione che in azienda si pratica un costo orario medio di gran lunga superiore a quello fissato dalle tariffe di legalità dal Prefetto della Provincia di Roma con il recente provvedimento del maggio 2007. Altro elemento di riflessione è quello costituito dalle politiche tariffarie operate dall'azienda, per la cui valutazione, dal punto di vista della legalità comportamentale, occorre comunque tener conto, a scanso di equivoci, che è consentita la proroga di condizioni contrattuale definite in epoca antecedente alla fissazione delle tariffe di legalità. Una prima disamina dei principali contratti segnala che la tariffa oraria media praticata è pari a 18,82 Euro/ora, con punte minime di 14,46 e 15,49 Euro/ora, e circa 30 contratti importanti con tariffe inferiori ai 17 Euro/ora.
2.1.4. Il contenzioso sulla contribuzione e l'indisponibilità del DURC. Conseguente penalizzazione nella partecipazione a gare pubbliche.
Il mancato pagamento degli oneri previdenziali e tributari, causato dail'emergente crisi operativa dell'Istituto di Vigilanza dell'Urbe, si rileva nella fase più recente come fattore concausa dell'aggravarsi della
crisi.
L'introduzione del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) per la partecipazione alle gare pubbliche ha costruito un ostacolo insormontabile per l'I.V.U. per la partecipazione ad appalti pubblici.
La certificazione D.U.R.C., infatti, è stata introdotta nel nostro ordinamento dal D.L. 25 settembre 2002, n. 210 convertito con modificazioni dalla Legge 22 novembre 2002, n. 266 e la quale ha doppiato anche per gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture il disposto dell'ari. 3 comma 8 lett. B-bis) del d.lgs 14 agosto 1996, n. 494.
La disciplina è stata successivamente ripetuta nel codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture approvato con il d.lgs 12
aprile 2006, n. 163 all'ari. 38 comma 3.
La succitata disciplina, in definitiva, impone all'impresa (anche se esercitata da associazioni, enti di natura non lucrativa), la presentazione in sede di risposta ad un bando di gara di una dichiarazione o di un certificato che attesti la propria regolarità contributiva.
La mancata presentazione della certificazione impedisce ali' offerente di provare la sussistenza di uno dei "requisiti di ordine generale" di partecipazione, la cui mancanza determina l'esclusione in fase di valutazione generale della regolarità delle domande di ammissione (art. 38d.igs 163/2006).
Anche qualora l'Istituto fosse stato ammesso ad una gara pubblica e si fosse aggiudicato l'appalto, il successivo acclaramento da parte della stazione appaltante del difetto di tale certificazione e l'accertamento, al contrario, della situazione di grave violazione della normativa in materia di versamenti previdenziali, avrebbe determinato la revoca dell'affidamento (art. 2 comma 1 D.L. 210/2002). L'impossibilità di produrre simile certificazione ha impedito all'I.V.U. di eseguire servizi per conto della pubblica amministrazione, anche a titolo di mero subappaltatore, in quanto la recente disciplina dei contratti pubblici ha esteso l'obbligo di presentazione del DURC anche a questi ultimi soggetti (v. art. 38 comma 1 d.lgs 163/2006). L'IVU, in definitiva, a causa del mancato corretto pagamento dei contributi in esame è impossibilitata — nelle condizioni date - ad operare e ad erogare i propri servizi (anche quale mero subappaltare) nei confronti della pubblica amministrazione e di altri soggetti tenuti all'applicazione della normativa in tema di appalti pubblici. La gestione successiva alla dichiarazione di insolvenza è stata avviata all'insegna della regolarità delle contribuzioni previdenziali e così non potrà non essere nel seguito della gestione ad opera dell'Amministrazione straordinaria.
2.1.5. Mancata immissione di forze giovanili in organico.
Una delle cause che influiscono maggiormente sull'esistenza dello squilibrio è il mancato ringiovanimento del personale in forza all'I.V.U. La mancata immissione è senz'altro da addebitare all'idea che l'azienda doveva "smobilitare", cosicché sarebbe stato del tutto inutile procurare l'ingresso ad altri lavoratori della sicurezza.
Sennonché tale carenza influisce anche sul costo medio orario aziendale, in quanto grazie ai contratti di apprendistato si potrebbe assicurare forza lavoro giovanile in grado di assicurare la propria collaborazione ad un costo orario medio di circa 10 Euro, di gran lunga inferiore alla tariffa provinciale.
L'onere predetto appare in grado di controbilanciare il costo orario medio dei lavoratori più anziani, che non vanno individuati come un peso. Essi costituiscono, infatti, un vero e proprio capitale umano dell'impresa, una risorsa di cui ci si dovrà privare solo per esigenze pensionistiche in quanto assicurano una professionalità e un'esperienza che sono ancora oggetto di apprezzamento da parte della clientela.
2.1.6. La deficitaria azione di promozione commerciale.
Il servizio Commerciale era composto da nove (9) addetti e un produttore . Nel corso degli ultimi anni l'organico del comparto si è via via ridotto sia per effetto del raggiungimento dell'età pensionabile che per effetto di migrazioni in altre società del settore. Detto servizio si avvale attualmente del supporto di un produttore che ha rassegnato le proprie dimissioni al 01/01/2008 per raggiunti limiti di età. Il servizio commerciale da circa 5 mesi è composto di n.° 2 unità provenienti dal servizio Tecnico Operativo i quali pur costretti ad operare in una situazione di precarietà a causa della impossibilità di partecipare alle gare pubbliche di appalto si stanno attivando quanto meno per adeguare le tariffe rimaste bloccate da lungo tempo e per incrementare il portafoglio clienti privati con nuove acquisizioni. Nella prospettiva di riequilibrio al servizio Commerciale deve essere assolutamente potenziato.
2.1.7. L'abbandono di segmenti di mercato a più alto valore aggiunto.
L'Istituto di Vigilanza dell'Urbe non svolge più da tempo servizi caratterizzati da più elevato impegno organizzativo, logistico e operativo: il riferimento è a servizi quali quello di trasporto e scorta valori : si tratta di servizi per i quali le Tariffe di legalità approvate dalla Prefettura con provvedimento del 10 maggio prevedono una tariffa oraria significativa (Euro 54,74/ora).
L'azienda, pur disponendo di due caveau non utilizza affatto se non per un cliente gli spazi de quibus. L'azienda non ha sviluppato alcuna politica di dotazione in relazione alle moderne tecnologie che consentono il controllo di sicurezza a distanza.
2.1.8. Le contraddizioni latenti nella governance e la loro esplosione nella fase più recente.
L'I.V.U. è stato diretto dal 1963 al 14 marzo 2006 dal Presidente della Federazione Provinciale di Roma (on. Ruggero Villa, deceduto nel 2006), che non aveva esperienze manageriali ma solo politiche e associative.
La gestione è stata caratterizzata per lungo periodo da promiscuità operative tra le diverse finalità perseguite dalla Federazione Provinciale:
da un canto quelle associative proprie dell'Ente morale A.N.C.R.; dall'altro, quelle proprie dell'attività industriale intrapresa con l'attivazione dell'I.V.U.
2.2. Cenni di analisi sulla situazione patrimoniale - finanziaria della A.N.C.R.
i dati di bilancio relativi all'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci dimostrano, con riferimento al rendiconto finanziario, che l'avanzo finanziario ha assunto un valore negativo dal 2000 al 2004, con l'eccezione dell'anno 2001, che si è chiuso con un avanzo di € 26.804,11, dovuto ad un incremento delle entrate in conto capitale (ammontanti in quell'anno a € 3.227.907,26) risultanti soprattutto dall'alienazione di un immobile sito in P.zza Ippolito Nievo in Roma (per un valore di € 1.807.600).
Negli altri anni, invece, l'ammontare delle entrate in conto capitale non si è discostato molto dal valore delle entrate correnti e si sono verificati disavanzi finanziari, dovuti soprattutto alla presenza di rendite finanziarie negative per la parte corrente. Più in particolare, nonostante si siano registrate rendite finanziarie in conto capitale positive, l'ammontare di queste non è riuscito a coprire il disavanzo relativo alle rendite finanziarie per la parte corrente. Fa eccezione a questo quadro il 2005, in cui iì disavanzo risultante per la parte corrente (- € 44.908) è risultato inferiore all'avanzo registrato in conto capitale (€ 61.540), comportando, pertanto, un avanzo finanziario pari ad € 16.631. Tale situazione è dovuta ad alienazioni di taluni beni immobili. Se si considera esclusivamente la gestione corrente emerge un disavanzo finanziario in tutti gli esercizi relativi al periodo 2001-2005. La situazione sopra descritta si rispecchia nel conto economico: il risultato economico della gestione corrente, infatti, risulta negativa per ii periodo 2001-2005; le sopravvenienze (attive e passive) solo sporadicamente (anni 2001-2002) hanno permesso di ottenere un risultato economico positivo, in alcuni casi, invece, hanno comportato una riduzione del risultato negativo relativo alla gestione corrente (anni 2003-2004), mentre il 2005 ha addirittura comportato un forte aumento del disavanzo economico (si è registrato un disavanzo di 1.102.046 € -dovuta essenzialmente alla rinuncia del credito di € 1.549.371 vantato nei confronti della federazione romana).
L'esame della situazione finanziaria dell'Ente mostra, a partire dal 2003, una flessione negativa del patrimonio netto (che è calato dal 2003 al 2005 dei 13,24 %), dovuta essenzialmente alla vendita di parte del patrimonio immobiliare per reinvestirne il ricavato in investimenti mobiliari, previa copertura dei disavanzi finanziari registrati a partire dal 2001, di cui si è già detto sopra.
2.3. Cenni di analisi sulla situazione patrimoniale - finanziaria della Federazione Provinciale di Roma
Nella situazione contabile relativa a tale Federazione bisogna tener conto dei ricavi/entrate derivanti dall'attività dell'Istituto Vigilanza dell'Urbe, che costituisce una sua gestione speciale. Dai dati contabili relativi alla Gestione Speciale della Federazione Provinciale di Roma dell'A.N.C.R. si evince, senza dubbio, che la maggior parte delle entrate della Federazione derivano dall'attività avente carattere commerciale svolta dall'Istituto di Vigilanza dell'Urbe. Le due fonti di entrata di questue sono, infatti, i ricavi dell'attività dell'Istituto di Vigilanza e i proventi dovuti al tesseramento dei soci, quest'ultima voce costituisce un'entrata particolarmente irrisoria (circa 4.000 € annui) ed è destinata a diminuire in vista della riduzione dei soci iscritti alla federazione.
Dai rendiconto relativo alla gestione degli anni 2003-2006 si ricava chiaramente tale dato, da cui si evince come le entrate/ricavi della Federazione Romana derivano prevalentemente da attività di natura commerciale, quindi estranea al carattere di ente morale proprio dell'Associazione Nazionale.
2.4. Analisi dei conti economici e della gestione industriale dell’ I.V.U.
La situazione rappresentata dai bilanci nell'ultimo periodo è stata condizionata da situazioni eccezionali. Il bilancio al 31.12.2005 non è stato sottoscritto né dalla Commissione Amministratrice né dal Collegio dei sindaci a causa dello scioglimento dei predetti organi in ragione della irregolarità emerse. Il bilancio dopo il commissariamento avvenuto nel 2006, la sottoscrizione del bilancio al 31.12.2006 è stata operata dal commissario straordinario Avv. De Meo. Dalla tabella allegata si evidenzia un progressivo e costante calo di fatturato a far tempo dal 1997.
Nell'ultimo settennio si registrano sempre risultati negativi della situazione caratteristica con una situazione di punta nell'anno 2006, laddove il risultato appare negativo per € 6.700.000,00.
Si segnala inoltre, con riguardo ai conti economici degli esercizi dal 1997 al 2006 (meglio dettagliati nella tabella allegata) che il reddito operativo, come meglio qualificato dal legislatore come differenza tra A (valore della produzione) e B (Costi della produzione) si presenta costantemente negativo a partire dal 2000. Tale valore non è mitigato dall'influenza dei saldi finanziari che risultano negativi per tutti gli anni oggetto di indagine (fatta eccezione
per quelli relativi agli anni 2002 e 2003). Per ciò che attiene al saldo della gestione straordinaria occorre rilevare che la stessa influenza negativamente il reddito dal 1997 al 1999; dal 2000 al 2004 si registra un saldo positivo, nel 2005 ritorna negativo ( - € 24.796.452,00) e nel 2006 ancora positivo (pari ad € 2.093.752,00). Una considerazione conclusiva riguarda l'aggravarsi della situazione dell'ultimo biennio, in quanto fino al 2004 i proventi finanziari e
straordinari hanno consentito un risultato finale non in perdita, mentre a fra tempo dal 2005, non potendo più contare sulle plusvalenze derivanti dalla alienazione dei cespiti, si sono registrare perdite per € 30.274.025, perdite che sono risultate più contenute nel 2006 (€ 5.300.372,00). La situazione di insolvenza appare strutturale e, allo stato, non
reversibile facendo appello all'ordinaria attività industriale. A ciò aggiungasi con riguardo all'attivo della situazione patrimoniale che esso è pari a circa € 31.883.916,00 a fronte di un passività accertate pari a € 79.894.005,17 (v. allegato elenco creditori al 26.09.2007).
Sul piano analitico emerge che le immobilizzazioni hanno scarso rilievo, soprattutto se considerate le rettifiche che si sono rese necessarie in sede di valutazione della loro presumibile valore di realizzo. Valga analoga considerazione anche per le poste creditizie, le quali, come già accennato, sono in larga parte di dubbia esigibilità. In particolare si evidenzia che i crediti commerciali inscritti nell'attivo circolante presentano un saldo netto pari a € 13.611.373,00; occorre tuttavia considerare che in sede di analisi estimativa si è reso necessario provvedere ad una massiccia svalutazione in considerazione della circostanza che figurano in detta posta importi di un certo rilievo scaduti da oltre sei mesi (€ 2.578.119,60) nonché una somma di £ 1.162.134,46 in contenzioso.
Si sottolinea, altresì, che i crediti diversi formati in larga misura da crediti di natura previdenziale sono permeati da un altissimo grado di aletorietà, correlato all'esistenza di un contenzioso nei riguardi dell'INPS, sul quale si è già formato un negativo orientamento da parte del giudice di primo grado.
La disamina dell'attivo circolare è influenzata dalle disponibilità liquide inscritte per un ammontare pari € 1.377.134,65.
Passando alla disamina del passivo occorre evidenziare che il patrimonio netto è iscritto per un valore pari a - € 41.191.885,87 la cui stratificazione è articolata come segue:
a) per perdite pregresse - € 3 6.164.45 8,18 ;
b) per perdita infrannuale (come da bilancio prò-forma visionato) - € 5.027.427,59;
Si evidenzia altresì la massiccia esposizione debitoria connessa al mancato adempimento delle obbligazioni tributarie e previdenziali, le quali associate alla voce altri fondi per rischi evidenziano un totale per rischi ed oneri quantificabile in € 12.866.045,67.
Si ritiene che la voce più rilevante del passivo sia costituita dal fondo per il trattamento di fine rapporto, il quale consta di € 20.635.819,21. L'esposizione debitoria riferibile alla lett. D) di cui all'art. 2425 c.c. è pari a € 39.573.936,51.
2.5. Sintesi delle cause di insolvenza.
In sintesi le cause di insolvenza sono da far risalire ad una pluralità di cause.
Viene in rilevo innanzitutto una scarsa managerialità nella gestione aziendale che ha risentito di influssi estranei a logiche imprenditoriali, registrandosi interferenze e commistioni tra la gestione commerciale e quella associazionistica -morale. Viene in rilevo, in secondo luogo, una gestione del personale caratterizzata da costi assolutamente non concorrenziali e penalizzanti caratterizzato da una scarso apporto di forze giovanili. In alcune circostanze l'esercizio dell'attività è stato oggettivamente distratto a favore della concorrenza; più in generale, la gestione è stata
caratterizzata da uno squilibrio nel rapporto costi/ricavi. Hanno inciso infine le condizioni di mercato: inizialmente TIVÙ ha operato in una condizione oligopolistica; oggi sul mercato provinciale si registrano oltre cinquanta competitori; più in generale si deve osservare che ii settore di mercato in cui opera l’ IVÙ appare viziato dalla ghettizzazione provinciale delle autorizzazioni e della imposizione di tariffe che condizionano negativamente - in nome di malintese esigenze di pubblica sicurezza - l'andamento del mercato.
PARTE TERZA
3. AMMISSIBILITÀ ALLA PROCEDURA DI .AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
3.1. identificazione dell'impresa da assoggettare ad amministrazione straordinaria.
La legittimazione soggettiva all'assoggettamento ad amministrazione straordinaria sembra adeguatamente indagata nella sentenza del Tribunale n.283/07 dichiarativa dell'insolvenza, alla luce del "principio di effettività": l'A.N.C.R. è iscritta al Registro delle imprese ma ha esercitato attività di impresa - a quanto risulta ad oggi - solo a mezzo della Federazione Provinciale, che non ha una propria personalità giuridica ma ha operato in passato godendo di una sua propria autonomia e marcando una autonoma soggettività. I tentativi fatti valere in passato dall'A.N.C.R. per associare l'impresa all'Ente morale (basati sull'inquadramento del personale nei ruoli dell'Associazione) sono stati piuttosto finalizzati alla riduzione degli oneri contributivi e a smentire la tesi che venisse esercitata attività commerciale.
Si tratta di tentativi che cozzano con la sentenza del Tribunale di Roma n. 11652 del 8.06.2007 depositata il 13.06.2007 (v. retro sub 2.3.1), con gli avvisi manifestati dall’INPS nella fase più recente e con la sentenza del Trib. di Roma, sez. lavoro dell'8.6. 2007 che - in linea con i pareri positivi espressi dall’INPS e dal Ministero del lavoro - ha riconosciuto al personale dell'I.V.U. i benefici della Cassa Integrazione Guadagni.
D'altra parte, la stessa presentazione del ricorso da parte della Federazione Provinciale dell'A.N.C.R. rappresentata dal Commissario (on. De Meo), che riveste al contempo il ruolo di Presidente dell’ A.N.C.R., sta a confermare la presa di coscienza che l'attività esercitata a mezzo dell’I.V.U. ha indubbia natura commerciale. Si tratta, infatti, di attività consistente nella prestazione di servizi di vigilanza, custodia e trasporto valori, che rientra a pieno titolo fra le attività industriali dirette alla produzione di servizi ex art. 2195, n. 1 e.e. Ciò premesso, si dovrà sicuramente approfondire in futuro, nell'interesse del ceto creditorio della procedura il ruolo giocato dalla Federazione Provinciale dell'A.N.C.R. e dall’ A.N.C.R. Associazione nazionale sia in considerazione del principio per il quale l'associazione acquisisce lo status di imprenditore commerciale allorquando esercita attività economica in via esclusiva o prevalente (Cass. 17.1. 1983, n. 341; Cass. 9.11. 1979, n. 5770) sia in considerazione della verifica della diversa ipotesi in cui l'Associazione, per raggiungere i propri scopi altruistici, si limiti ad utilizzare i proventi dell'attività imprenditoriale, ipotesi, quest'ultima, considerata da Cass. 18.9.1993, n. 9589, per escludere il fallimento dell'Associazione. E' senz'altro sicuro
Per l'intanto, il quadro di riferimento prospettato nel ricorso da parte della Federazione Provinciale dell'A.N.C.R., oggetto di positivo vaglio da parte della sentenza del Tribunale di Roma n. 203/2007 e di una nrima disamina nella orima parte della presente relazione, sembra più che sufficiente per la dichiarazione di insolvenza della Federazione Provinciale della A.N.C.R. in quanto esercente l'attività commerciale dell'Istituto di Vigilanza deli'Urbe finalizzata all'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria.
Il numero dei dipendenti pari a 840 unità è nettamente superiore a quanto richiesto dall'art. 2, letto) del D.Lgs. n. 270/1999. I debiti sono pari a circa 80 min di Euro a fronte di un attivo accertato di gran lunga inferiore alla metà del passivo; anche il raffronto con i ricavi provenienti dalle vendite (v. allegati) portano a concludere che risultano soddisfatti i criteri richiesti dalla legge per l'ammissione ali'amministrazione straordinaria, anche alla luce delle ulteriori considerazioni svolte in altre parti della presente Relazione.
3.2. Analisi delle "concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività aziendali" (art. 27 d.lgs. n. 270/1999).
La situazione gestionale si presenta alquanto difficoltosa a causa dello squilibrio economico in atto oltre che a causa degli scarsi margini di liquidità disponibile.
Un polmone finanziario è certamente costituito dagli incassi che sono previsti rispetto ai crediti già scaduti e a quelli in scadenza.
Il totale dei crediti verso la clientela maturati alla data della dichiarazione di insolvenza era pari ad Euro 13.330.754,03; anche a voler svalutare tale posta attiva di circa un terzo, in quanto 2.578.119,60 Euro sono scaduti da oltre 6 mesi e 1.162.134,46 sono in contenzioso, rimane un residuo creditorio che dovrebbe garantire flussi finanziari consistenti per i prossimi mesi in grado di assicurare, salvo imprevisti, una continuazione dell'attività nel breve-medio periodo. Dovrà essere comunque assicurato un monitoraggio costante della gestione in amministrazione straordinaria per valutarne la tenuta rispetto all'obiettivo da perseguire che sarà meglio definito in sede di definizione del programma ex art. 54 ss. D.Lgs. n. 270/1999. Le "concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali" di cui è parola; nell'art. 27 del D.Lgs. n. 270/1999 devono corroborare le scelte da perseguire nel programma dell' amministrazione straordinaria avendo come orizzonte finale quello di recupero dell'efficienza dell'impresa da restituire al mercato.
A ciò aggiungasi che l’obiettivo deve essere in primo luogo, quello di tendere ad assicurare un equilibrio economico gestionale inteso come sostanziale bilanciamento di costi e ricavi industriali, ovviamente prescindendo dalla struttura debitoria dell’ IVU al momento della dichiarazione dello stato d’insolvenza.
Di seguito, si prendono in considerazione alcune misure atte a garantire l’auspicato equilibrio economico già in costanza dell’amministrazione straordinaria, salvo ulteriori precisazioni e messe a punto in sede di definizione el programma della gestione commissariale straordinaria. L’obiettivo appena enunciato si rende possibile, nel breve periodo, solo mediante l’acquisizione di forza lavoro giovanile in regime di Sui piano della riduzione dei costi dovranno cessare quelli connessi all'attività dell'Ente morale ANCR e dovrà essere valutata la convenienza di subentrare in alcuni contratti di locazione oggi strumentali all'esercizio dell'attività aziendale.
3.3. La difficoltà a coltivare un programma di ristrutturazione del debito.
L'enorme divario che corre tra il passivo accertato (di circa 80 Min. di Euro) e l'attivo dell'I. V.U. pari a circa 12 mln. di Euro rende altamente improbabile la definizione ed il perseguimento di un programma di
ristrutturazione del debito.
Quand'anche dovesse venire in rilievo l'intero patrimonio della A.N.C.R., quest'ultimo risulta comunque inferiore a 20 milioni di Euro e non in grado comunque, di assicurare un rimedio risolutore allo sbilanciamento patrimoniale. Le valutazioni appena espresse dovranno ovviamente, trovare conferma o smentita nel programma del Commissario Straordinario.
3.4 La prospettiva del programma di dismissione.
Appare concreta la prospettiva di un programma di dismissione dell’impresa di vigilanza potendo tale obiettivo contare su manifestazioni di interesse innumerevoli che si sono già registrate in passato e che non si sono sviluppate e concretizzate a causa del forte indebitamento aziendale.
La possibilità di dimettere l'azienda priva del fardello debitorio rende sicuramente appetibile sul mercato l'acquisizione dell'I.V.U.: si tratta-come è noto - della facoltà accordata dall'art. 63, quinto comma, del D.Lgs. n. 270/1999, là dove si prevede che «salvo diversa convenzione, è esclusa la responsabilità dell'acquirente per i debiti relativi all'esercizio delle aziende cedute, anteriori al trasferimento». Nonostante la segnalata riduzione dei volumi di attività, il fatturato attuale e i contratti in essere sembrano idonei a costituire una buona base di partenza per la ripresa dell'attività aziendale ed il suo recupero all'equilibrio costi/ricavi.
E' opportuno segnalare che le prime reazioni della clientela alla dichiarazione di insolvenza sono state improntate ad una serena attesa della positiva evoluzione della crisi aziendale, cosicché non si sono registrate sin qui disdette o altre patologie di rilievo. Un clima di responsabile e fiduciosa attesa si registra anche nell'ambiente di lavoro, dopo una franca e serena discussione avvenuta con le rappresentanze aziendali e sindacali a seguito della comunicazione della dichiarazione di insolvenza e del conseguente blocco delle competenze del mese di settembre 2007. La Prefettura di Roma, per parte sua, ha segnalato già da tempo 3 a sua disponibiiìtà a consentire il trasferimento delle relative autorizzazioni amministrative a soggetto in regola con la normativa di Pubblica Sicurezza.
3.5. L'esigenza che nel Decreto (redatto ex art. 32 D, Lgs. n. 270/1999) si precisi che nelle more della nomina del Commissario Straordinario e della sua acccttazione sia consentita la prosecuzione dell'impresa da parte dell'imprenditore.
La problematica relativa alle autorizzazioni prefettizie da ultimo accennata non deve essere trascurata nella redazione da parte del Tribunale del decreto ex art. 32 D.Lgs. n. 270/1999. In tale sede sarà opportuno precisare -al fine di evitare discontinuità nel regime autorizzatorio- che, nelle more della nomina dei Commissario Straordinario e della Sua accettazione, sia consentita la prosecuzione dell'Impresa da parte dell'imprenditore Federazione Provinciale Associazione Nazionale Combattenti e Reduci — I.V.U.
Roma, 24.10.2007
Il commissario giudiziale Lucio FRANCARIO

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