26 marzo 2009

20 marzo 2009

13 marzo 2009

Studio legale FUSILLO & ASSOCIATI

Roma, li 5 marzo 2009



Spettabile
Comitato Lavoratori ANRC-IVU
Per posta elettronica


Oggetto: Insinuazione al passivo dell’Amministrazione Straordinaria della Federazione Provinciale di Roma dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci quale gestore dell’Istituto Vigilanza Urbe


Egregi Signori,

nell’imminenza del termine di decadenza per l’insinuazione al passivo dell’Amministrazione Straordinaria in oggetto mi è stato chiesto parere circa l’opportunità o meno di presentare domanda di insinuazione al passivo.

In proposito occorre premettere che la Federazione Provinciale costituisce una entità inesistente che ha assunto giuridica rilevanza solo ed esclusivamente in forza della sentenza n. 283 del Tribunale di Roma del 26.09.2007 che ne ha dichiarato l’insolvenza riconoscendone così l’esistenza. In realtà la Federazione altro non è che una parte dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, priva di soggettività e personalità giuridica autonoma e pertanto la predetta sentenza costituisce all’evidenza una aberrazione giuridica.

Si aggiunga che il rapporto di lavoro alle dipendenza dell’ANCR è un rapporto di impiego pubblico.

In questo contesto occorre tenere presente che l’insinuazione al passivo dell’Amministrazione Fallimentare produce gli effetti di una domanda giudiziale e, pertanto, l’ipotetico richiedente ammetterebbe le circostanze di cui all’istanza.

In considerazione di quanto sopra coloro che decideranno di presentare la domanda di ammissione al passivo affermeranno:

- di essere dipendenti della Federazione e non dell’ANCR
- di essere creditori di somme per stipendi, ferie, permessi etc. della Federazione e non dell’ANCR
- di essere creditori del TFR (Trattamento di Fine Rapporto), così implicitamente ammettendo che il rapporto di lavoro ha già avuto termine, poiché solo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro sorge il credito di pagamento del TFR.

Queste affermazioni potranno in futuro essere utilizzate contro i dipendenti, ad esempio laddove affermino, in contrasto con l’istanza di insinuazione, di essere dipendenti pubblici, con garanzia della stabilità dell’impiego. Pertanto l’istanza di insinuazione al passivo fallimentare comporta una serie di ammissioni difficilmente recuperabili o revocabili in seguito e comporta, soprattutto, il riconoscimento dell’esistenza e della soggettività giuridica di un’entità come la Federazione, che al contrario sembra assolutamente artificiosa nonché frutto della sola pronuncia del Tribunale Fallimentare sulla quale pesano, come è noto gravi dubbi di legittimità sotto il profilo civilistico e penalistico.

E’ vero che normalmente l’ammissione al passivo dei fallimenti comporta il diritto per il lavoratore di ottenere il pagamento del preavviso e del TFR dal fondo di garanzia dell’INPS, ma questo diritto è connesso al versamento dei contributi da parte datoriale, nell’ambito di un rapporto di lavoro privato, il che non è avvenuto nel caso di specie stante la apertura di una posizione previdenziale dell’ANCR come datore di lavoro pubblico e non privato.

Va segnalato, tuttavia, che trascorso il termine per il deposito delle domande i creditori decadranno dal diritto di insinuare i propri crediti al passivo e, pertanto, potranno subire conseguenze dannose nell’ipotesi, invero alquanto improbabile, che l’artificio della separata soggettività della Federazione trovi conferma in giudizio.

Ciò posto, ritengo non opportuno il deposito della domanda di insinuazione al passivo.

Resto a disposizione per eventuali chiarimenti e porgo distinti saluti. Avv. Alessandro Fusillo

N.B. ( Questo documento è stato tratto dal sito del Libero Comitato RdB )