24 dicembre 2007

AUGURI


20 dicembre 2007

COMUNICATO SINDACALE

Il giorno 18/12/2007 mentre si svolgeva il Presidio presso il Ministero della Giustizia in Piazza Benedetto Cairoli una Delegazione delle sigle promotrici dell'iniziativa (Savip, libero Comitato RdB, Cisal, SdL) è stata ricevuta dalla Dott.sa Dora Matarazzo, Dirigente dell'Ufficio Tecnico del Ministro, alla quale dopo esauriente spiegazione è stata richiesta un'azione Ispettiva nei confronti del Tribunale Fallimentare e sulla procedura in corso (Legge 270/99 Prodi Bis). La Dott.sa Matarazzo preso atto delle nostre richieste e acquisita la documentazione da noi fornitale a supporto delle nostre tesi ha concordato che l'Ufficio Tecnico dopo un'analisi della documentazione portata a conoscenza del Ministero ci notizierà al più presto (dopo le festività Natalizie) circa un eventuale nuovo incontro. Avendo ottenuto lo scopo che ci eravamo prefissi il Sit-in viene REVOCATO.
Le scriventi OO.SS. pur riconoscendo di aver compiuto un piccolo passo avanti verso una soluzione positiva della nostra vertenza invitano tutti i lavoratori a partecipare all'Assemblea Sindacale indetta dall'UGL (che ha partecipato unitamente alle scriventi al tavolo istituito presso la Presidenza del Consiglio) che si terrà presso la Sala Conferenze della Chiesa San Luca sita in Largo San Luca Evangelista (zona Roberto Malatesta) il giorno 22 Dicembre 2007 dalle ore 06.30 alle ore 10.00
Ordine del Giorno:
1. Illustrazione degli incontri avuti presso la Presidenza del Consiglio ed al Ministero della Giustizia.
2. Invitiamo tutti i lavoratori a partecipare in massa in quanto durante l'Assemblea saranno decise le iniziative di lotta da attuare nei prossimi giorni.
Roma, 18/12/07
Savip-Libero Comitato RdB - Cisal-Sinalv - SdL

18 dicembre 2007

Freeeeeedddddddooooooo!!!!!!!!

Alle ore 12.00 una delegazione formata dai rappresentanti dei sindacati Rdb Lib/com - CISAL - SAVIP è stata ricevuta dai delegati del ministero di grazia e giustizia.

Volantino Sit-in ministero grazia e giustizia




LETTERA APERTA
AL
Ministro di Grazia e Giustizia On. Clemente MASTELLA
COS'È'L'A.N.C.R.
L'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, eretta con regio decreto 24 giugno 1923, n. 1371 in Ente Morale avente personalità giuridica di "Diritto Pubblico", è soggetta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Corte dei Conti cui vengono sottoposti -tra l'altro - i bilanci;
L'Associazione è articolata in Federazioni provinciali che svolgono attività d'impresa creando apposite società per il perseguimento degli scopi statutari (Statuto A.N.C.R. firmato dal Presidente della Repubblica), l'unica storica attività svolta direttamente dai propri dipendenti oltre a quella Amministrativa e quella di vigilanza privata tramite la propria emanazione diretta denominata Istituto Vigilanza Urbe ( Ente Morale con regio decreto del 1932) pur se svolgono attività in senso lato d'impresa, costituiscono articolazioni locali dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, che rimane tuttavia titolare di un'esclusiva personalità giuridica rispetto alle proprie articolazioni ed in particolar modo con l'Istituto di Vigilanza Urbe che impiega circa 850 lavoratori con fatturato che ha raggiunto anche i 50 milioni di euro; è un'unica realtà fiscale, tanto che utilizza la stessa Partita IVA, lo stesso Codice Fiscale e lo stesso Regolamento interno dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci;
Va specificato che l'Associazione è Ente Pubblico e si evince da numerosi elementi legislativi e normativi (fra gli altri legge 18 agosto 1978, n. 481 e compendio del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale di Finanza, avente ad oggetto «Enti ed organismi pubblici non territoriali, diversi dagli organi costituzionali»);
tanto che alcuni dipendenti hanno potuto usufruire dei benefici previsti dal D.L. nr. 165 (mobilità inter-ente) transitando direttamente presso la Regione Lazio.
A ciò va aggiunto che negli anni sono stati numerosissimi i bandi di Concorso banditi dalla Regione Lazio per l'assunzione di personale ed i Corsi di Formazione all'uopo effettuati.
Oltretutto dopo il crack dell'ECC (Ente Cellulosa e Carta) alcuni dipendenti sono stati ricollocati proprio nell'ANCR-Istituto Vigilanza Urbe in virtù della sua natura pubblica che garantiva continuità lavorativa negli Enti Locali.

CRACK FINANZIARIO
II bilancio depositato alla Corte dei Conti per il triennio 2002/03/04 rileva che in quest'ultimo anno viene dichiarato un'attivo di 202.000 Euro circa.
Nel 2005 incredibilmente viene denunciata una passività di 30 Milioni di Euro!!!
Ma la situazione peggiora fino ad arrivare all'Ottobre 2007 dove si denuncia un ammanco di 84 Milioni di Euro!!!
Il Management delPA.N.C.R. nonostante si tratti di un Ente Pubblico con fini d'assistenza, riesce ad accedere alla procedura di "Amministrazione controllata per le imprese in stato d'insolvenza" (Decreto 270/99 Legge Prodi/bis)
Tale procedura è stata avallata dal Ministro dello Sviluppo Economico On. Pier Luigi BERSANI coadiuvato dal Funzionario dell'Ufficio crisi aziende Dott. Gianfranco Borghini, con quest'iniziativa il Ministro Bersani ha concesso ad un Ente Pubblico di accedere ad una procedura privatistica riservata alle aziende che porterà alla dismissione dell'Istituto ed allo scorporo dall'ANCR salvando quest'ultima dal crack e facendo pagare il conto all'anello più debole della catena, i Lavoratori.
La lotta alla precarietà del lavoro è stato il fiore all'occhiello di questo Governo, consentendo all'A.N.C.R. Urbe l'accesso al Tribunale Fallimentare si mette seriamente a rischio la stabilità occupazionale di 850 lavoratori.
LA STABILITA' D'IMPIEGO
Oggi è in corso presso il Tribunale Ordinario di Roma - Sezione fallimentare - un procedimento per la dichiarazione di insolvenza dell'Istituto di Vigilanza dell'Urbe che viene artificiosamente disgiunto dall'A.N.C.R. che porterà la precarizzazione degli 850 lavoratori dell'I.V.U. che, ricordiamo, godono per Legge (Ministero del Lavoro e Ministero Previdenza Sociale Lettera 41O83-XXVII-22 del 21-11-1949 e Regio Decreto-Legge del 4-10-1935 nr. 1827 Art. 40 nr. 2 e della Legge nr. 264 del 29-04-1949 Art. 32) della Stabilità di Impiego che esenta dal pagamento della Disoccupazione Involontaria.

COSA CHIEDIAMO AL MINISTRO?
Chiediamo che sia avviata in modo celere un'Indagine Ispettiva e Conoscitiva da parte del Ministero di Grazia e Giustizia per accertare la competenza nel merito del Tribunale Ordinario di Roma -Sezione Fallimentare- che ha accolto "l'istanza di ammissione allo stato di insolvenza per le grandi imprese9' presentata dall'ANCR non considerando l'evidenza pubblica dell'Associazione e quindi l'inapplicabilità di tale iter giudiziario in seno a codesto Tribunale. Considerando che le condizioni di Stabilità d'Impiego dei dipendenti non potranno essere garantite da nessun soggetto diverso dagli Enti Locali e che tale procedura prevede la cessione in breve termine a soggetti terzi del patrimonio umano tramite asta pubblica riteniamo doveroso e ci aspettiamo da parte di questo Dicastero una convocazione delle OO.SS. Savip, Libero Comitato RdB, Cisal, SdL presenti a questa Manifestazione per dare modo di poter illustrare con atti documentali la vicenda.
I FIGLI DEI DIPENDENTI ANCR-ISTITUTO VIGILANZA URBE
NON AVRANNO REGALI PER NATALE
I LORO PAPA' SONO IN PIAZZA
PER GARANTIRE LORO
UN FUTURO SERENO

15 dicembre 2007

Comunicato Savip - Sdl - RdB- Lib Com - CISAL

Oggi, 14 dicembre 2007, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri le scriventi OO.SS. hanno incontrato il dott. Sica ed il dott. Ferrara per la PCM, il Prof. Francario e due rappresentanti del Ministero dello Sviluppo Economico dove, dopo una franca discussione è stato stabilito che successivamente alla presentazione del piano di ristrutturazione che presenterà il dott. Francario entro il prossimo mese di gennaio, e i dovuti approfondimenti nati dalle nostre rivendicazioni, sarà avviato un tavolo di confronto al quale prenderanno finalmente parte i Ministeri competenti sulla vertenza ANCR.

Ora si rende necessario chiedere al Ministero della Giustizia di accertare e verificare la legittimità della sentenza del Tribunale Fallimentare di Roma che porterà inevitabilmente alla vendita dell’Istituto.

Invitiamo pertanto tutti i colleghi a partecipare al Sit-in che si terrà nei giorni 18-19-20 in Piazza B.Cairoli davanti al Ministero della Giustizia dalle ore 8.00 alle ore 14.00 dove chiederemo a gran voce di essere ricevuti per sollecitare il Ministero a mettere in atto le procedure di controllo previste.

Ricordiamo che come abbiamo dimostrato nella giornata del 4 dicembre solo se uniti e determinati riusciremo a salvaguardare i nostri diritti.

VERTENZA ANCR-IVU: LE GUARDIE GIURATE RICEVUTE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

Dopo ultime iniziative di lotta della scorsa settimana, si è svolto oggi presso la Presidenza del Consiglio un incontro tra i funzionari della Presidenza e le delegazioni sindacali dei lavoratori dell’ Associazione Nazionale Combattenti e Reduci –Istituto Vigilanza dell’Urbe: Libero Comitato RdB-CUB, SAVIP, SdL Intercategoriale, SINALV-CISAL, UGL.

Nell’incontro, svoltosi in un clima disteso, le parti hanno convenuto sulla necessità di approfondire le questioni sollevate dai lavoratori, in particolare per quanto attiene alla stabilità dell’impiego, posta in discussione dalla scellerata gestione dell’Istituto condotta nel passato recente.

Dalla Presidenza del Consiglio è giunto l’impegno ad avviare, dopo la pausa natalizia, un tavolo di lavoro per ricercare assieme alle istituzioni interessate, comprese gli Enti locali, soluzioni che tengano conto dei diritti dei lavoratori.

Proseguono intanto le iniziative dei lavoratori dell’Urbe, che la prossima settimana terranno una tre giorni di presidio davanti al Ministero della Giustizia, il 18, 19 e 20 dicembre prossimi in Largo Cairoli, per chiedere di verificare la correttezza del procedimento avviato dalla Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma, che ha disposto il commissariamento dell’attività dell’Ente morale Associazione Nazionale Combattenti e Reduci.

ROMA, NUOVO INCONTRO A PALAZZO CHIGI SU VICENDA METRONOTTE

Presidio davanti a ministero Giustizia il 18,19 e 20 dicembre

Roma, 14 dic. (Apcom) - Nuovo tassello per la vertenza metronotte dopo le accese proteste del 4 dicembre scorso in piazza Montecitorio. Nel pomeriggio c'è stato un incontro a Palazzo Chigi tra la presidenza del Consiglio e le delegazioni sindacali dei lavoratori dell'Associazione nazionale combattenti e reduci-Istituto vigilanza dell'Urbe (Libero comitato Rdb-Cub, Savip, Sdl intercategoriale, Sinalv-Cisal, Ugl).

Le parti, spiega un comunicato sindacale, hanno convenuto sulla necessità di approfondire le questioni sollevate dai lavoratori, in particolare per quanto attiene alla stabilità dell'impiego, "messa in discussione dalla scellerata gestione dell'Istituto condotta nel passato recente". La presidenza del Consiglio si è impegnata ad avviare, dopo la pausa natalizia, un tavolo di lavoro per ricercare una soluzione alla vertenza assieme alle istituzioni interessate, comprese gli Enti locali.

La prossima settimana, i metronotte hanno previsto una tre giorni di presidio davanti al ministero della Giustizia (18, 19 e 20 dicembre), in largo Cairoli, per chiedere di verificare la correttezza del procedimento avviato dalla sezione fallimentare del Tribunale di Roma, che ha disposto il commissariamento dell'attività dell'ente morale Associazione nazionale combattenti e reduci.

14 dicembre 2007

Esito dell'incontro.


Le istituzioni che si sono incontrate a palazzo chigi si sono inpegnate a fermare la procedura di commissariamento qualora le documentazioni fornite dalle rappresentanze sindacali di base si rivelassero fondate ed attendibili. Questo si apprende alle ore 14.30 sperando in particolari piu' esaustivi nei possimi giorni. Nei giorni 18-19-20 dic, dalle 8.00 alle 14.00, si terrà un sit-in a piazza Cairoli nei pressi del ministero di grazia e giustizia per sensibilizzare il ministro Clemente mastella ad inviare gli ispettori al tribunale fallimentare per verificare la situazione che ha permesso il commissariamento del solo istituto di vigilanza dell'Urbe.

13 dicembre 2007

Incontro istituzioni

Confermato per domani Venerdi 14 dicembre alle ore 10.00 l'incontro con le istituzioni per l'apertura del tavolo tecnico concordato con i sindacati di base (Libero Comitato Rdb - CISAL - SAVIP) il 4 dicembre scorso.

11 dicembre 2007

Volantino triplice (scritto a mano)

VERBALE DI INCONTRO
CGIL-CISL-UIL


Il giorno 10/12/07, presso la sede dell’IVU in via Rina Monti, si sono incontrati: per l’azienda il Comm. Straordinario Dott. Lucio Francario assistito dal sig. Aldo Coratella. Per le OOSS Filcams-CGIL, Fisascat – CISL Uiltucs-UIL il sig. Edoardo Lisi, Binati Mauro e Orodante Sergio assistiti dal RAS unitario.
L’incontro, su richiesta delle OOSS unitarie, si è reso necessario per affrontare la problematica della retribuzione della mensilità di dicembre e l’erogazione della 13° mensilità, a tale proposito le OOSS chiedono l’erogazione dell’intera mensilità e della 13° mensilità, da corrispondersi entro la data contrattualmente prevista nella contrattazione.
All’esito dell’incontro, dopo ampia discussione dei temi su esposti, il Commissario straordinario dichiara quanto segue:
Sul piano giuridico formale è precluso il pagamento di competenze proprie e accessorie al periodo antecedente la dichiarazione di insolvenza. Tenendo conto dell’urgenza, di assicurare ai lavoratori dell’IVU una condizione dignitosa anche nel periodo natalizio, si impegna ad assicurare pagamenti significativi prima del Natale, facendo leva sulla possibilità di anticipare i tempi di pagamento delle stipendialità dovute, in misura (intraducibile) rispetto al mese precedente.
Contestualmente si stà operando al rafforzamento dell’attività commerciale, per partecipare a gare pubbliche, in questo quadro si conferma l’appalto “SALEX” e “CENTRALE del LATTE”.
Si conferma , di dare ausilio ai lavoratori in tempi tecnici compatibili, attraverso la consegna dei conteggi soggettivi per l’inserimento, entro il 27 di gennaio 2008, presso il tribunale di Roma.

06 dicembre 2007

Ricorso del 26 ottobre 2007 (CISAL - Lib Com RdB)


TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE FALLIMENTARE
ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE
ALLA DICHIARAZIONE DELLO STATO DI INSOLVENZA
(art. 9 del D. Lgs. n. 270/1999)


………………..OMISSIS……………..



contro e nei confronti de
- il Prof. Avv. Lucio Francario, in qualità di Commissario Giudiziale della Federazione Provinciale di Roma dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci quale gestore dell’Istituto Vigilanza Urbe, nominato dal Tribunale Civile di Roma, Sezione Fallimentare, Giudice Dott. Severini, con sentenza n. 283 del 25.9.2007;
- la Federazione Provinciale di Roma dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci - Istituto Vigilanza Urbe, in persona del legale rappresentante in carica;
- l’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, in persona del legale rappresentante in carica;
- l’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci – Istituto Vigilanza Urbe, in persona del legale rappresentante in carica,
per l’annullamento e/o la revoca
della sentenza del Tribunale Civile di Roma, Sezione Fallimentare, Giudice Dott. Severini, n. 283 del 25.9.2007, depositata in cancelleria in data 26.9.2007, affissa in data 29.9.2007.
FATTO
1) In data 20.8.2007 “l’Istituto di Vigilanza dell’Urbe – Federazione Provinciale di Roma dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci – A.N.C.R., in persona del Commissario Straordinario, Avv. Gustavo De Meo” (questa è la testuale dizione che si legge nel ricorso), presentava ricorso, innanzi al Tribunale Civile di Roma, Sezione Fallimentare, affinché venisse dichiarato lo stato di insolvenza dell’Istituto di Vigilanza dell’Urbe e, di conseguenza, si procedesse all’ammissione del medesimo alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 270 del 1999.
2) A detta dell’Associazione ricorrente, infatti, sarebbero sussistenti, in capo alla stessa, tutti i requisiti richiesti dal D. Lgs. n. 270 del 1999 ai fini dell’ammissione alla procedura concorsuale dell’amministrazione straordinaria, essendo, quest’ultima, rivolta espressamente alle grandi imprese commerciali in stato di insolvenza, con un numero di lavoratori subordinati non inferiore a duecento da almeno un anno e con l’accumulo di debiti per un ammontare complessivo non inferiore ai due terzi tanto del totale dell’attivo dello stato patrimoniale che dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni dell’ultimo esercizio.
3) Sosteneva l’Associazione ricorrente, infatti, che l’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci (da qui in poi anche semplicemente A.N.C.R.), eretta in Ente Morale con Regio Decreto n. 1371 del 24.6.1923 ed avente natura di persona giuridica privata, ha la rappresentanza degli interessi materiali e morali dei combattenti e reduci iscritti e la loro tutela, come si evince dall’art. 3 dello statuto della stessa, nel testo da ultimo approvato con D.P.R. n. 127 del 1986.
Finalità perseguite dall’A.N.C.R. sono, pertanto, il culto della patria, la glorificazione dei caduti in guerra ed il perseguimento di altri scopi di elevato valore morale e sociale.
La stessa, secondo la ricorrente, sarebbe organizzata territorialmente in federazioni provinciali, peraltro prive di personalità giuridica, ma che sarebbero dotate di autonomia organizzativa e di gestione nelle attività di diretta pertinenza delle stesse.
Riferiva, altresì, l’Associazione che, in data 26.2.1932, il Prefetto della Provincia di Roma autorizzava l’A.N.C.R. ad esercitare un istituto di vigilanza privata, con compiti di vigilanza e custodia di proprietà mobiliari ed immobiliari nel Comune di Roma e provincia, nonché autotrasporto valori per conto terzi, denominato “dell’Urbe”, rilasciando la licenza per detta attività al Presidente della Federazione Provinciale di Roma, Comm. Ulderico De Cesaris.
Il suddetto Istituto di Vigilanza dell’Urbe (da qui in poi anche semplicemente I.V.U.), pertanto, incrementando nel tempo la propria attività, conta ad oggi 865 addetti, la maggioranza dei quali riveste la qualifica di Guardia Particolare Giurata, in virtù del decreto di nomina rilasciato dal Prefetto.
Secondo la ricostruzione dei fatti operata nel contesto del ricorso introduttivo della procedura ai sensi del D. Lgs. n. 270 del 1999, l’Istituto di Vigilanza dell’Urbe, pur operando sotto l’egida dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, avrebbe svolto la propria attività di impresa in assoluta autonomia e sotto l’esclusiva responsabilità del Presidente della Federazione Provinciale di Roma.
In conseguenza di ciò, sulla base di tale presunta autonomia dell’Istituto di Vigilanza dell’Urbe, dovrebbe riconoscersi, a detta della Associazione ricorrente, una netta distinzione tra l’attività istituzionale propria dell’ente morale, a cui sarebbero iscritti i combattenti e reduci di guerra, che curerebbe esclusivamente interessi di rango morale, sociale e culturale, che riceve contributi dallo Stato ed i cui bilanci sono sottoposti all’esame della Corte dei Conti, e l’attività di impresa commerciale propria dell’Istituto di Vigilanza dell’Urbe, che risulterebbe invece gestita in assoluta autonomia attraverso propri organi, sotto la direzione e la responsabilità della Federazione Provinciale di Roma, con redazione di propri bilanci, del tutto separati da quelli dell’ANCR; l’attività esercitata dall’Istituto, secondo la ricorrente, risulterebbe svolta a nome dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci soltanto a causa della soggettività giuridica unica dei due enti.
4) All’esito di tale impropria ricostruzione dei fatti, l’Associazione ricorrente riferiva la sussistenza di un forte stato di crisi finanziaria dell’ente, giustificandone l’insorgenza a causa della forte concorrenza dovuta al proliferare di nuovi istituti di vigilanza nel territorio italiano.
La situazione debitoria si sarebbe, peraltro, aggravata ancor più in quanto l’I.V.U., nel corso degli anni, pur continuando a perdere fatturato, non sarebbe mai ricorsa a licenziamenti per riduzione di personale, né a qualsiasi forma di utilizzo di ammortizzatori sociali, continuando a corrispondere le retribuzioni e versare i contributi ai propri dipendenti.
5) Alla luce di ciò, sulla base della documentazione depositata “dall’Istituto di Vigilanza dell’Urbe – Federazione Provinciale di Roma dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci – A.N.C.R.”, nonché sulla base delle contraddittorie valutazioni esposte dal Ministero dello Sviluppo Economico con proprio parere del 18.9.2007 (prot. n. 0052430), il Tribunale Civile di Roma, Sezione Fallimentare, con sentenza n. 283 del 25.9.2007, depositata in cancelleria in data 26.9.2007, affissa in data 29.9.2007, provvisoriamente esecutiva, dichiarava lo stato di insolvenza dell’A.N.C.R. – I.V.U. ai sensi del D.Lgs. n. 270 del 1999, con contestuale nomina del Dott. Fausto Severini quale Giudice Delegato per la procedura, nonché del Prof. Avv. Lucio Francario quale Commissario Giudiziale, fissando, altresì, l’adunanza per l’esame dello stato passivo alla data del 6.2.2008, con successivo rinvio d’ufficio al 14.3.2008 (R.G. n. 1137/2007).
6) Stante quanto premesso, per gli odierni attori, tutti dipendenti dell’A.N.C.R.-I.V.U. inquadrati nei ruoli organici dell’A.N.C.R., sussiste uno specifico ed attuale interesse a proporre opposizione alla menzionata sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza dell’Istituto di Vigilanza dell’Urbe, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 del D. Lgs. n. 270 del 1999, dettato dall’evidente rischio di gravi pregiudizi alla loro condizione di lavoratori dipendenti dell’A.N.C.R. – I.V.U., condizione stratificatasi nel corso degli anni a seguito dell’istituzione dell’Istituto medesimo, soprattutto in relazione alla circostanza che la detta sentenza risulta essere stata pronunciata sulla base di una errata, infondata e pretestuosa identificazione strutturale e qualificazione giuridica dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci – Istituto Vigilanza Urbe, desumibile dal ricorso introduttivo della procedura esecutiva sulla quale si controverte.
Identificazione strutturale e qualificazione giuridica che, dopo una attenta analisi ed una corretta ricostruzione del quadro di riferimento, paleseranno l’insussistenza, nel caso di specie, degli elementi sottesi alla richiesta di applicazione della procedura di amministrazione straordinaria per cui è causa.
DIRITTO
Innanzitutto, occorre osservare come “l’Istituto di Vigilanza dell’Urbe – Federazione Provinciale di Roma dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci – A.N.C.R.”, onde ottenere la dichiarazione dello stato di insolvenza e l’ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria per le grandi imprese in crisi, abbia presentato un quadro strutturale interno dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci e dell’Istituto Vigilanza Urbe che vorrebbe far apparire i medesimi come due organismi nettamente distinti e separati, ente morale la prima, impresa commerciale privata la seconda, con propria autonomia e personalità giuridica.
Al fine di dimostrare la assoluta erroneità e pretestuosità di tale affermazione, si ritiene necessario analizzare, in maniera approfondita, i profili qualificativi e strutturali dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, sì da comprenderne il rapporto di coincidenza soggettiva, dal punto di vista giuridico, con l’Istituto di Vigilanza dell’Urbe e la conseguente mera strumentalità di quest’ultimo rispetto ai fini sociali perseguiti dall’ente.
I – In primo luogo risulta dunque necessario inquadrare, in termini di natura giuridica, l’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, al fine di dimostrare l’impossibilità, per l’A.N.C.R. – I.V.U., stante la natura pubblicistica della medesima, di essere ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria per le grandi imprese in crisi di cui al D. Lgs. n. 270 del 1999.
L’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, come da previsioni di legge e da relativo originario statuto, è un ente senza scopo di lucro, cui è stata attribuita funzione pubblica con R.D. n. 850 del 19.4.1923, decreto che, altresì, attribuisce e demanda le funzioni di assistenza diretta ai combattenti e reduci, nonché la rappresentanza innanzi al governo.
L’Ente è dotato di un Collegio centrale dei sindaci composto da tre membri dell’Associazione stessa, nonché dai rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero del Tesoro (cfr. art. 36 dello Statuto nella versione approvata con D.P.R. 10.3.1986, n. 127).
Tutte le attività delle federazioni provinciali, comprese quelle che, come nel caso di specie, si estrinsecano nello svolgimento di attività soltanto in senso lato di impresa, costituiscono articolazioni locali meramente strumentali dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, che rimane tuttavia titolare di una esclusiva personalità giuridica rispetto alle proprie articolazioni (cfr. art. 39 dello Statuto).
Ai sensi della legge 8.8.1991, n. 274, art. 5, comma 7, e su deliberazione della Giunta esecutiva nazionale, in data 4.8.1995, il Ministero della Difesa ha emesso un decreto, di concerto con il Ministero del Tesoro e con il Ministero del Lavoro, con il quale ha approvato le delibere di iscrizione obbligatoria alla cassa pensioni per i dipendenti degli enti locali (ora INPDAP), per tutto il personale dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, compresi gli operatori addetti ai servizi di vigilanza impiegati presso l’Istituto di Vigilanza dell’Urbe.
Con l’entrata in vigore della legge n. 70 del 1975, inerente il riordino degli enti pubblici, l’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, quale ente pubblico, ha dovuto ottemperare alle disposizioni della stessa, riguardanti l’invio di tutte le informazioni di legge all’apposito Comitato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine della valutazione, da parte di questa ultima, della utilità degli enti pubblici esistenti.
Successivamente, con il D.P.R. n. 616 del 1977, recante “trasferimento e deleghe delle funzioni amministrative dello stato dei settori ordinamento e organizzazione amministrativa, servizi sociali, sviluppo economico” l’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci veniva inserita nella tabella B del Decreto medesimo unitamente ad altri 62 enti.
In particolare, l’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci veniva inquadrata all’articolo 115 del Decreto stesso, continuando a sussistere come ente morale e conservando la titolarità dei beni necessari al proseguimento dei propri fini.
Il Decreto, peraltro, distingueva nettamente i citati enti, associazioni ed istituti menzionati nella tabella B, di natura squisitamente pubblicistica, da quelli previsti dall’art. 116 del Decreto, che fa testualmente riferimento ad enti privati.
Peraltro, alla summenzionata distinzione fa riferimento altresì la legge 18.8.1978, n. 481, che, nel medesimo contesto, nella relativa epigrafe, individua come enti pubblici tutti quelli inseriti nella tabella B del D.P.R. n. 616 del 1977.
A seguito della soppressione, ad opera della legge 21.10.1978, n. 641, dell’Opera Nazionale Combattenti (ai quali scopi concorreva l’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, come previsto dall’art. 3 del R.D. n. 1371 del 1923) e l’Opera Nazionale Invalidi di Guerra, le relative funzioni sono state delegate ad enti similari, come attestato dalla Corte dei Conti nella propria determinazione n. 24 del 1993, la quale riporta testualmente: “con l’avvento della normazione recata dalla legge 21.10.1978, n. 641 di soppressione di taluni enti pubblici e di privatizzazione di altri, le funzioni di ‘rappresentanza’ e di ‘tutela’ di cui al precedente ordinamento non hanno perduto affatto i propri connotati pubblicistici”.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, è assolutamente evidente la natura di soggetto pubblico dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci.
In merito all’ordinamento, struttura e finalità dell’ente, la menzionata determinazione della Corte dei Conti riconosce come pubbliche le funzioni di rappresentanza e tutela delle categorie combattentistiche.
Nel menzionato provvedimento si legge, infatti, che “il connotato pubblicistico sussiste ancora oggi, perché la rappresentanza e la tutela (intese come vere e proprie funzioni) investivano ed investono non soltanto i soci di questa o di quella associazione, ma riguardano l’intera categoria combattentistica interessata (…), sicché il requisito di socio non costituisce condizione necessaria per fruire dell’attività delle associazioni”.
In base a quanto affermato dalla Corte dei Conti, la funzione privata, per definirsi tale, deve derivare dal mandato che il socio conferisce all’associazione di appartenenza, evenienza, questa, che non si verifica nel caso di specie, ove le funzioni di rappresentanza e tutela svolte dall’ente di cui trattasi risultano attribuite direttamente dalla legge (R.D. n. 850 del 1923).
Orbene, la legge n. 641 del 1978, nel sopprimere l’ONIG ha attribuito le due funzioni pubbliche sopradette proprio alle associazioni combattentistiche, tra le quali l’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci resistente.
Le summenzionate funzioni pubbliche non vengono, tra l’altro, esercitate esclusivamente nell’interesse dei soci, bensì nei confronti di tutti gli altri appartenenti a questa o quella categoria combattentistica, sicché il requisito di socio non costituisce condizione necessaria per fruire dell’attività delle associazioni”, con consequenziale permanenza dell’elemento pubblicistico a connotare peculiarmente le stesse.
A quanto fin qui esposto occorre aggiungere, inoltre, ad ulteriore sostegno della natura pubblicistica dell’Ente di cui si controverte, che il D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 definisce amministrazioni pubbliche “tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30.7.1990, n. 300” (un elenco di tali enti, ancorché non esaustivo, è contenuto nella tabella allegata alla legge 20.3.1975, n. 70).
La chiara natura pubblicistica dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci è stata, altresì, rilevata, anche dal Consiglio di Stato, con la ben nota sentenza n. 588 del 1970.
Alla luce di tutte le suesposte argomentazioni, quindi, risulta palese che la corretta lettura delle disposizioni di legge citate evidenzia chiaramente come l’attività dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, implicando l’esercizio di funzioni pubbliche e la spendita di denaro pubblico, debba inconfutabilmente essere considerata di rilievo pubblicistico.
Ma v’è di più. Ad ulteriore conferma della natura pubblicistica dell’ANCR-IVU, si ritiene opportuno evidenziare, altresì, come i costi relativi alla struttura organizzativa ed alla attività dell’ANCR siano a carico dello Stato o di altri enti o Amministrazioni Pubbliche, come rilevato anche dalla Corte dei Conti in sede di relazione di controllo sugli esercizi 2003-2005.
In un compendio predisposto nel settembre del 2005 dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale di Finanza, infatti, avente ad oggetto “Enti ed organismi pubblici non territoriali, diversi dagli organi costituzionali”, l’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci compare nell’elenco degli enti ed organismi pubblici sottoposti al controllo della Corte dei Conti, sotto il controllo del Ministero della Difesa.
Peraltro, ogni eventuale dubbio in merito alla assoluta evidenza della natura, in tutto e per tutto pubblicistica, della Associazione Nazionale Combattenti e Reduci (pacificamente rientrante nella nozione di Amministrazione Pubblica - come detto - anche alla stregua del D.Lgs. n. 165 del 2001), non a caso pacificamente classificata come tale proprio dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, sembra possa essere fugato dalla considerazione di come, anche in base a quanto statuito nella più volte menzionata determinazione della Corte dei Conti n. 24 del 1993, l’Associazione in questione usufruisca di un duplice contributo ordinario da parte del Ministero della Difesa e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed anche per tale motivo, ai sensi dell’art. 2 della legge 21.3.1958, n. 259, la stessa sia sottoposta al controllo della gestione finanziaria da parte della Corte dei Conti.
Non solo. Ai sensi della legge 8.8.1991, n. 274, art. 5, comma 7, e su deliberazione della giunta esecutiva nazionale, in data 4.8.1995, il Ministero della Difesa ha, come detto, emesso un decreto, di concerto con il Ministero del Tesoro e con il Ministero del Lavoro, con il quale ha approvato le delibere di iscrizione obbligatoria alla cassa pensioni per i dipendenti degli enti locali (ora INPDAP), per tutto il personale dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, compresi gli operatori addetti ai servizi di vigilanza impiegati presso l’Istituto di Vigilanza dell’Urbe (come gli odierni ricorrenti).
Ed ancora. Con l’entrata in vigore della legge n. 70 del 1975, inerente il riordino degli enti pubblici, l’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, quale ente pubblico, ha dovuto ottemperare alle disposizioni della stessa, riguardanti l’invio di tutte le informazioni utili all’apposito Comitato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine della valutazione, da parte di questa ultima, della utilità degli enti pubblici esistenti.
Stante quanto fin qui evidenziato, pertanto, risulta assolutamente errato quanto sostenuto da Controparte circa l’indubitabile natura di impresa commerciale dell’I.V.U., presunto organismo autonomo ed indipendente rispetto all’A.N.C.R.: riconosciuta la natura di soggetto giuridico pubblico dell’A.N.C.R. – I.V.U., infatti, è ovvio che quest’ultima non possa essere ammessa all’amministrazione straordinaria per le grandi imprese in crisi di cui al D. Lgs. n. 270 del 1999.
L’A.N.C.R. – I.V.U., pertanto,ove necessario, avrebbe dovuto dichiarare il proprio stato di crisi, illustrando le ragioni della stessa, documentandone la veridicità con le certificazioni attestanti l’andamento degli indicatori economici finanziari: accertato lo stato di crisi, si sarebbe dovuto procedere alla richiesta di liquidazione dell’Ente Morale all’amministrazione statale, la quale avrebbe, su tali basi e ricorrendone realmente le condizioni, proceduto alla detta liquidazione, con conseguente trasferimento del personale allo Stato o ad altri Enti Pubblici (personale che, non a caso, gode della stabilità di impiego).
A tal proposito, si ritiene opportuno evidenziare, infatti, come gli enti morali ed altri enti istituiti con legge non possano essere soppressi se non mediante un atto legislativo.
La soppressione, pertanto, può avvenire solo da parte dell’Amministrazione Statale che vigila sull’A.N.C.R. – I.V.U.; ciò, peraltro, può avvenire soltanto in alcune ipotesi ben delineate, ovvero per la scomparsa del substrato materiale, o perché sia venuto meno il complesso di persone nelle associazioni, il patrimonio della fondazione, o ancora perché sia divenuto irraggiungibile il fine (circostanze, queste, non verificatesi nel caso di specie).
Neanche gli organi amministrativi dell’Ente Morale, data l’esistenza di un atto di riconoscimento, potrebbero, di propria iniziativa, decidere l’estinzione totale o parziale dell’Ente.
Alla liquidazione degli Enti Morali può provvedere esclusivamente lo speciale ufficio liquidazione istituito presso il Ministero del Tesoro (ora Ministero dell’Economia e Finanze).
Al personale dipendente degli enti morali messi in liquidazione è stata garantita per legge la conservazione dell’impiego, mediante il trasferimento allo Stato o ad altri enti pubblici, con il consenso degli enti stessi, ed il personale residuo dovrebbe essere collocato in appositi ruoli ad esaurimento istituiti presso l’Amministrazione Statale che precedentemente vigilava sull’ente.
Stante quanto fin qui evidenziato, considerata la suddetta natura giuridica pubblicistica, nonché la rilevanza pubblicistica dei beni, contratti, servizi e risorse umane, oltre che la valenza, altrettanto pubblicistica, dei rapporti di lavoro intrattenuti tra l’Istituto di Vigilanza dell’Urbe (e dunque tra l’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci) ed i dipendenti dello stesso, sarebbe del resto illegittima una eventuale cessione privatistica dell’IVU quale ramo d’azienda e soggetto giuridico privato.
Nessuna valenza probatoria contraria può essere riconosciuta, a tal proposito, a quanto evidenziato da Controparte relativamente alla circostanza per cui, con sentenza n. 2767 del 30.3.2007, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da alcuni dipendenti dell’ANCR-IVU, con cui quest’ultima si era determinata alla cessione del ramo d’azienda con trattative di carattere privatistico: in relazione a tale procedimento, infatti, non risultano ancora esauriti tutti i gradi di giudizio, poiché la menzionata sentenza è stata impugnata, nei termini di legge, innanzi al Consiglio di Stato, mediante proposizione di ricorso in appello notificato all’Associazione odierna convenuta in data 17.7.2007 e depositato in data 26.7.2007.
Il menzionato ricorso in appello, contraddistinto da R.G. n. 6273/2007, risulta a tutt’oggi ancora pendente, non essendo ancora stata fissata l’udienza pubblica per la discussione del medesimo.
Alla luce delle predette considerazioni, è allora evidente, anche sotto tale profilo, pertanto, come non sussistano, in capo all’A.N.C.R. – I.V.U., gli estremi per l’ammissione della stessa alle procedure di amministrazione straordinaria, stante il carattere esclusivamente pubblicistico della stessa.
II – Risultando assolutamente evidente la natura di soggetto giuridico pubblico dell’A.N.C.R. – I.V.U., da cui discende, di conseguenza, l’inapplicabilità alla stessa della procedura per l’ammissione all’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi di cui al D. Lgs. n. 270 del 1999, si ritiene opportuno soffermare ora l’attenzione sulla assoluta coincidenza ontologica tra l’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci e l’Istituto di Vigilanza dell’Urbe, essendo quest’ultimo un mero strumento giuridico (ai sensi dell’art. 2 dello Statuto), atto al perseguimento dei fini sociali della prima.
L'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci è stata costituita in Ente Morale senza scopi di lucro con R.D. n. 1371 del 24.6.1923 ed è soggetta alla vigilanza del Ministero della Difesa - già Presidenza del Consiglio - e della Corte dei Conti.
Lo Statuto dell'Associazione, da ultimo, è stato approvato dal Presidente della Repubblica con D.P.R. n. 127 del 10.3.1986.
L'Ente, come stabilito dall'art. 2 dello Statuto, si propone, tra l'altro, “a) il culto della patria; b) la difesa dell'unità e dei valori della Nazione e della Costituzione Repubblicana; c) la partecipazione attiva alla risoluzione dei problemi sociali; d) la promozione di tutte le iniziative atte a difendere ed a realizzare tra gli associati, i cittadini ed in particolare i giovani, i principi di una concreta operante solidarietà per meglio superare difficoltà materiali e morali della collettività nazionale; (...)”.
L'A.N.C.R. è territorialmente organizzata in Federazioni provinciali ed in sezioni (ex art. 19 dello Statuto), che, pur nel rispetto di una limitata sfera di autonomia organizzativa e gestionale (cfr. art. 39, comma 1, Statuto), rappresentano tuttavia espressioni decentrate dell'unico Ente nazionale.
Tale conclusione risulta comprovata, tra l'altro, anche dalla denominazione di ciascuna Federazione o Sezione che, per disposizione statutaria (cfr. gli artt. 38 e 51 Statuto), deve essere “Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, Federazione Provinciale/Sezione di ...” e conseguentemente comporsi innanzitutto del riferimento all'Ente nazionale, unico dotato di personalità giuridica.
Gli organi centrali e quelli locali dell'Associazione provvedono al conseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente avvalendosi dei mezzi consentiti dagli artt. 17 e 39 dello Statuto e precisamente, dunque, attraverso “iniziative dirette ad aumentare il patrimonio e le entrate sociali” (cfr. art. 17, lett. b) Statuto).
Si ritiene opportuno evidenziare, ad ogni modo, che, qualora le suddette iniziative di cui all'art. 17, lett b), dello Statuto siano realizzate dall'A.N.C.R. a livello decentrato, id est tramite le proprie federazioni provinciali, queste ultime, pur godendo di una limitatissima autonomia organizzativa, non possono “senza specifica e preventiva autorizzazione scritta dei competenti Organi Centrali: a) assumere personale alle proprie dipendenze e modificarne il trattamento giuridico ed economico; b) assumere obbligazioni eccedenti le disponibilità ordinarie dei Proprio bilancio”.
Ad ogni modo, occorre sottolineare come le federazioni provinciali, così come le sezioni, non godano di autonoma soggettività giuridica, essendo tale ultimo attributo proprio della sola Associazione Nazionale (A.N.C.R.).
La suddetta condizione - è opportuno rilevarlo - incide chiaramente anche sul trattamento tributario, come confermato anche da una assai rilevante risoluzione del Ministero delle Finanze, n. 552/591 del 30.6.1975, il quale ha, per tabulas, identificato nella sola Associazione Nazionale il soggetto dotato di autonomia patrimoniale e di capacità tributaria.
Nel suddetto provvedimento della Direzione Nazionale delle Imposte si legge testualmente: “La citata Associazione [A.N.C.R.] ha fatto presente che fino al 1974 la dichiarazione ai fini dei cessati tributi non è stata mai presentata e che la sede centrale e le Federazioni hanno prodotto la sola denuncia per imposta di ricchezza mobile trattenuta sugli stipendi ed indennità erogati al personale dipendente.
Al riguardo giova ricordare che sotto l'impero del T.U. 29 gennaio 1958, n. 645, la scrivente si è già interessata al problema del trattamento della medesima Associazione agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile pervenendo alla conclusione, in ciò confortata dal parere espresso dall'Avvocatura generale dello Stato, che verificandosi il presupposto d'imposta l'azione accertatrice dovesse essere promossa nei confronti dell'A.N.C.R. unitamente considerata, anziché nei confronti delle singole Federazioni a nulla rilevando che le stesse avessero un loro Bilancio preventivo e consultivo nonché una loro autonomia sia pure nell'ambito statutario e nel rispetto delle direttive impartite dagli Organi Centrali.
Esaminata la questione ora riproposta la scrivente esprime l'avviso che obbligata a presentare la dichiarazione annuale dei redditi, a norma dell'art 1 del D.P.R. 29 settembre 1973. n. 600. sia la sede centrale e non le singole Federazioni.
Ed invero queste ultime quali organi periferici dell'Associazione non possono annoverarsi tra i soggetti passivi richiamati dall'art. 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n 598.
Anche se le Federazioni non dovessero ritenersi organi dell'Associazione, le stesse quali appartenenti ad altro soggetto passivo - costituito nella fattispecie dall'Associazione - dovrebbero essere in ogni caso considerate con riferimento a detto soggetto passivo.
E ciò proprio in virtù della normativa recata dalla riforma che ha inteso rafforzare il concetto della soggettività tributaria attraendo nell'orbita di ciascun soggetto tutte quelle organizzazioni che sfornite di personalità giuridica appartengano al soggetto medesimo.
Consegue che, ove difetti il rapporto di organicità deve farsi ricorso all'elemento dell'appartenenza, elemento che nel caso in esame sussiste senza alcun dubbio.
Pertanto, sia nel caso che alle Federazioni venga riconosciuto il carattere di organo sia in quello che alle medesime venga riconosciuto il carattere di organizzazione appartenente all'Associazione, tutti gli obblighi tributari dovranno essere unitariamente adempiuti dall'Associazione la quale dovrà per l'appunto presentare una dichiarazione unica ed un unico bilancio rispecchiante l'attività complessivamente svolta anche attraverso le Federazioni”.
Alla luce di ciò, anche le iniziative economicamente rilevanti organizzate dall'Associazione a livello decentrato devono comunque essere ricondotte all'unica Associazione nazionale e non costituiscono comunque autonomi centri di imputazione soggettiva, dal momento che non godono se non di una limitatissima sfera di autonomia organizzativa e gestionale e dipendono esclusivamente dagli Organi Centrali dell'Ente.
Da ciò dovrebbe derivare con chiarezza l’infondatezza dell’assunto posto dalla Associazione ricorrente a base del proprio ricorso introduttivo della procedura finalizzata alla ammissione all’amministrazione straordinaria.
Non solo. Come già evidenziato da Controparte nel ricorso per l’ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, l'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, attraverso la Federazione Provinciale di Roma, esercita una attività di vigilanza privata con la denominazione di Istituto di Vigilanza dell'Urbe, in forza di licenza rilasciata nel 1932 dal Prefetto della Provincia di Roma.
L’Associazione convenuta ha, tuttavia, omesso di specificare che l’attività svolta dai dipendenti dell’Istituto ed, in particolare, gli introiti da essa prodotti risultano essere assolutamente ed esclusivamente funzionali al perseguimento dei fini sociali che l'A.N.C.R. ha fissato nell'art. 2 del proprio Statuto.
In particolare, l'esercizio dell'attività di vigilanza attraverso il predetto istituto deve essere inquadrato, nell'ottica della struttura sociale dell'A.N.C.R., tra le attività di cui all'art. 17, lett. b), dello Statuto e cioè tra le iniziative dirette ad aumentare il patrimonio e le entrate sociali, esercitabili dalle federazioni provinciali mediante la partecipazione a società mutualistiche o di capitali o attraverso la gestione diretta di attività aziendali (cfr. art. 79 Statuto).
Nello specifico, la predetta iniziativa è esercitata dall'A.N.C.R., ai sensi dell'art. 39 dello Statuto, attraverso una propria Federazione Provinciale (quella di Roma), nella forma della gestione diretta.
Si evidenzia immediatamente, ad ogni modo, che - come già più volte sottolineato - tale organizzazione interna dell'Ente non incide in alcun modo, dal punto di vista giuridico e fattuale, sulla qualificazione soggettiva dell'Istituto di Vigilanza, che evidentemente non ha propria personalità giuridica, né autonomia organizzativa e/o gestionale rispetto all'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci.
È stata infatti l'A.N.C.R. ad essere autorizzata, con licenza rilasciata in data 26.2.1932 dal Prefetto della Provincia di Roma, ad esercitare, a mezzo della Federazione Provinciale A.N.C.R. di Roma, l'attività di Istituto di Vigilanza Privata dell'Urbe ex artt. 134, 137, 139 e 9 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza del 18.6.1931 n. 773.
In tal senso, la Federazione Provinciale A.N.C.R. di Roma, in sintonia con le direttive degli Organi Centrali espresse mediante la procura rilasciata al suo Presidente, ex artt 39, 44 e 79 dello Statuto, dal Presidente Nazionale dell'A.N.C.R. per atto Notaio Paola Solaris di Roma del 30.10.1980 rep. n. 765, svolge e compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Istituto di Vigilanza dell'Urbe.
Nell'ambito di tale attività espressamente delegata rientra anche l'assunzione del personale necessario ad assicurare all'I.V.U. il regolare funzionamento ed il normale svolgimento delle propria attività, funzionale - come detto - al conseguimento dei fini sociali dell'Ente Morale A.N.C.R.
La disciplina statutaria dell'Associazione, in definitiva, oltre a consentire l'esercizio di attività economiche dirette alla produzione di servizi (cfr. art. 17, rubricato "Mezzi di Funzionamento"), come avviene nella fattispecie de qua relativamente all'Istituto di Vigilanza dell'Urbe, prevede anche la possibilità di esercizio nella forma della gestione diretta (cfr. art. 79 citato Statuto).
Ebbene, ferma restando la possibilità di scelta dell’esercizio nella forma della gestione diretta, non v’è dubbio che, con il ricorso alla procura per delega, l’A.N.C.R. abbia ulteriormente palesato l’esclusiva titolarità in capo alla stessa dell’attività delegata: in altre parole, soltanto il titolare di un diritto può delegarlo a terzi, con buona pace dell’Associazione ricorrente!
Ed allora, nonostante la corretta qualificazione della posizione dell'I.V.U rispetto all'A.N.C.R., negli anni, sia stata oggetto di interpretazioni contrastanti e spesso errate, si vuole qui fugare ogni possibile dubbio in ordine a tale problematica: in virtù delle risultanze statutarie e di quelle normative, non vi può essere dubbio alcuno circa la coincidenza soggettiva tra A.N.C.R. ed I.V.U, sicché quest'ultimo rappresenta niente di più che un mero strumento giuridico (ai sensi dell’art 2 dello Statuto) atto al perseguimento dei fini sociali della prima, privo, perciò, rispetto ad essa, della benché minima autonomia organizzativa e/o funzionale.
Il sindacato ed il controllo sulle attività, ed ancor più lo svolgimento indiretto di funzioni amministrative attraverso un apposito organo (la commissione amministratrice: cfr. art. 79 dello Statuto) da parte della Federazione, garantisce costantemente il vincolo di strumentalità tra attività di impresa dell’I.V.U. ed A.N.C.R..
In particolare, il suddetto vincolo pone in evidenza il carattere meramente subordinato e strumentale che assume l'attività d'impresa rispetto ai fini dell'Associazione, alla stregua di ciò che generalmente accade in condizioni di piena compatibilità con il sistema delle persone giuridiche private, quando una organizzazione non lucrativa eserciti una attività di impresa con criteri di economicità della gestione e con destinazione (anche parziale) dei ricavi ai propri scopi istituzionali e statutari.
La questione centrale, allora, è rappresentata proprio dalla corretta qualificazione dell'Istituto di Vigilanza dell'Urbe non quale impresa autonoma ed indipendente rispetto all'A.N.C.R., bensì come strumento per il raggiungimento delle finalità istituzionali dell’A.N.C.R..
La soluzione interpretativa a favore della coincidenza soggettiva tra A.N.C.R. ed Istituto di Vigilanza Urbe e del rapporto di strumentalità che li lega trova ampia conferma, ad ogni modo, in numerosi provvedimenti, normativi e non.
In tal senso, oltre ai già citati dati statutari dell'A.N.C.R. ed alla risoluzione del Ministero del Tesoro, bisogna anche evidenziare come, in sede di iscrizione presso la CCIAA, l'Istituto di Vigilanza dell'Urbe non risulti affatto quale impresa autonoma, ma rientri sotto la principale denominazione “Associazione Nazionale Combattenti e Reduci”.
D’altronde, il suddetto Istituto non ha neppure una propria soggettività economica indipendente dall'A.N.C.R.: come risulta anche dall’intestazione delle buste paga, infatti, il personale in forza all'Istituto è, anche formalmente, retribuito dall'Associazione.
A ciò si aggiunga, altresì, come anche l’intestazione che appare sulle lettere di avviso prova d’esame ai fini dell’assunzione, sulle lettere di assunzione dei dipendenti dell’Istituto, riporti espressamente la dicitura “A.N.C.R. – federazione provinciale di Roma – Istituto Vigilanza Urbe”.
Non solo. Le attestazioni di infortunio o di malattia professionale rilasciati dall’INAIL nei confronti dei dipendenti dell’ANCR-IVU, alla voce “Datore di lavoro” riportano testualmente: “Ass. Naz.Combattenti e Reduci Cons. Dir.vo Centr. Roma”.
Apertis verbis, i lavoratori dell'Istituto sono, a tutti gli effetti, dipendenti dell'A.N.C.R. e, conseguentemente (tanto per logica quanto per diritto), tutti i dipendenti dell'Associazione, adibiti a servizi di vigilanza e non, condividono il medesimo inquadramento giuridico e previdenziale.
Tale conclusione evidentemente non può cambiare per il fatto che alcuni dipendenti dell'A.N.C.R. prestino la propria opera direttamente presso l'Associazione Nazionale o le Federazioni Provinciali ed altri, invece, siano in forza all'Istituto, che - si ribadisce - è mero organo dell'A.N.C.R..
Ad ulteriore conferma della tesi sostenuta, va detto, ancora, che l'A.N.C.R. e l'Istituto di Vigilanza dell'Urbe condividono il medesimo codice fiscale e la medesima partita IVA, circostanze queste ultime che dimostrano inconfutabilmente, una volta di più, il fatto che si sia in presenza di una unica organizzazione aziendale e, dunque, di una attività che, seppur imprenditoriale nella sua strumentalità per il raggiungimento dei fini statutari dell’A.N.C.R., è da imputare direttamente alla Associazione.
A ciò si aggiunga che, in un parere del 30.10.1998, la stessa Avvocatura dell'INPS, in persona dell'Avvocato Coordinatore Generale Fausto M. Prosperi Valenti, ha espressamente rilevato che “...nel procedere all'inquadramento dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, l'Istituto [id est, l'INPS] ha dato rilievo alla diversa natura delle due attività (una di natura etico-sociale ed una destinata alla produzione di servizi) svolte dall 'Associazione.
Il criterio seguito appare indubbiamente corretto, ma non è il solo che deve essere utilizzato per la soluzione dal problema di un corretto inquadramento: invero perché le due distinte attività possano dar luogo a due diversi inquadramenti è altresì necessaria, come è noto, che le attività siano svolte a mezzo di distinte organizzazioni aziendali.
Orbene, è proprio questo secondo requisito che, ad avviso della scrivente Avvocatura, appare mancare nella fattispecie in esame, ed invero:
a) in primo luogo risulta reale quanto affermato dall'Istituto VÌ2ilanza dell'URBE nel proprio ricorso: essere lo stesso Istituto di Vigilanza dell'Urbe privo di propria personalità giuridica ed iscritto presso la CCIAA) non come Impresa autonoma, ma sotto la denominazione di Associazione Nazionale Combattenti e Reduci.
A conferma dell'unicità dell'azienda, va anche rilevato che dalle intestazioni delle buste paga risulta che gli addetti all'Istituto Vigilanza dell’URBE sono formalmente retribuiti dall'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci (non può sottacersi che anche agli effetti dell'imposizione diretta - pur se la circostanza non è certo determinante agli effetti previdenziali - l'attività dell'Istituto Vigilanza dell'Urbe è considerata come assorbita da quella dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci);
b) a queste considerazioni, e sulla base della documentazione istruttoria allegata alla richiesta di parere, si aggiunge che - in occasione di una precedente domanda avanzata dalla Associazione Nazionale Combattenti e Reduci e finalizzata all'esonero della contribuzione DS - l'LN.P.S. ha già riconosciuto (con nota del Servizio Riscossione Contributi e Vigilanza del 3.5.85 nr. 27/7/7060) che i dipendenti dell'Istituto Vigilanza dell'URBE sono inseriti, a tutti eli effetti, nello stesso ruolo organico dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci.
Nel quadro come delineato la scrivente è portata a ritenere - almeno fino a quando non verranno forniti a questa Avvocatura elementi di fatto deponenti in senso contrario - che si sia in presenza di una unica organizzazione aziendale e che pertanto l'attività dell'Istituto Vigilanza dell'Urine sia da considerarsi come attività dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, nel senso proprio di attività direttamente da detta Associazione (…).
In conclusione, si esprime l'avviso che gli addetti all'Istituto di Vigilanza dell'Urbe possono essere inquadrati nello stesso settore in cui va inquadrata l'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci (...)”.
Queste le conclusioni dell’Avvocatura Generale dell'I.N.P.S. in ordine alla qualificazione dell'Istituto di Vigilanza dell’Urbe e del rapporto di strettissima strumentalità di questi con l’A.N.C.R..
Si ritiene opportuno evidenziare, inoltre, come in anni recenti (2003) dinanzi al Tribunale di Roma si sia concluso, con la piena assoluzione, in sede di appello (Corte d’Appello di Roma, sent. 8.5.2003), come già anche in primo grado (Trib. Roma, sent. 12.1.2001), un procedimento penale a carico di alcuni dirigenti dell'Istituto di Vigilanza dell’Urbe, richiamato anche nel ricorso presentato da Controparte.
La Corte d’Appello di Roma, in tale contesto, ha rilevato come per tutto il personale dell'Istituto di Vigilanza dell'Urbe, dipendendo esso direttamente dall'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, questa fosse esonerata dal pagamento dei contributi per la disoccupazione involontaria, così come disposto dal R.D. 4.10.1935 n. 1827, in quanto il personale stesso, comprese le guardie giurate, é inquadrato a tutti gli effetti nei ruoli dell'A.N.C.R., e, in virtù del provvedimento del Ministero del Lavoro n. 41083/XXVII – 22, del 21.12.1949, gode di stabilità di impiego.
Volendo citare testualmente la decisione del Tribunale di Roma resa in primo grado, bisogna evidenziare come essa, ripercorrendo i riferimenti legislativi relativi all'Associazione ed all'Istituto di Vigilanza dell'Urbe, “sorto come fìliazione della prima”, dall'epoca della costituzione sino agli anni recenti, sia giunta alla conclusione che “il personale dell'una [A.N.C.R.] e dell'altro [Istituto di Vigilanza dell'Urbe] era tutt'uno e godeva effettivamente della stabilità d'impiego. Ai fini dell'esenzione dal pagamento dei contributi assicurativi, quindi, entrambi gli enti erano nel giusto”.
Analogamente la Corte d'Appello di Roma: “l'appellante non ha addotto alcun elemento legislativo o di fatto idoneo a fare ritenere che il personale dell'IVU [l'Istituto di Vigilanza], che legislativamente era stata assorbita dall'ANCR, non dovesse godere della stabilità d'impiego così com’era per il personale dell'Associazione”.
In un altro passaggio della medesima decisione, si legge che “è assolutamente insussistente la qualificazione dell'Istituto di Vigilanza dell'Urbe quale "autonomo soggetto giuridico imprenditoriale, con tutti gli effetti che ne conseguono, anche contributivi”, dal momento che quest'ultimo è mera diramazione organizzativa dell'Associazione Nazionale e di questa, a fini previdenziali, condivide la natura”.
Sempre a proposito del riconoscimento della stabilità di impiego per i dipendenti dell’A.N.C.R. – I.V.U., giova evidenziare, altresì, come già in precedenza, con missiva del 4.1.1985 alla Direzione Reparto Riscossione Tributi dell’INPS, il Presidente dell’A.N.C.R., On. Avv. Gustavo De Meo, attestava che, non essendo intervenute variazioni nello stato giuridico del personale centrale e periferico dell’Ente, rispetto alla risoluzione del ministero del lavoro e Previdenza Sociale del 21.11.1949 n. 41083/XXVII, “tutto il personale – quali che siano le funzioni espletate e le categorie o livelli di appartenenza, ivi compreso quello con mansoni di vigilanza (guardie giurate) – è inquadrato, a tutti gli effetti, nel ruolo dell’Associazione”.
A tal proposito, lo stesso precisava come l’A.N.C.R. fosse soggetta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Corte dei Conti, cui sono sottoposti, tra l’altro, anche i bilanci, come da disposizioni statutarie.
Sulla base di tali premesse, il Presidente dell’Associazione concludeva dicendo che “non essendo intervenute modificazioni nella disciplina del rapporto di lavoro del personale quale è stata presa in esame a suo tempo dal Ministero del Lavoro, la stabilità, dello stesso rapporto di lavoro, continua ad essere operante”.
Ad ogni modo, seppure quanto evidenziato sinora non dovesse essere ritenuto sufficiente e destituire di fondamento quanto esposto nel ricorso del 20.8.2007 e si volesse porre in discussione l'autorevolezza di un parere reso dalla stessa Avvocatura Generale dell'I.N.P.S. come dalla giurisprudenza citata, bisogna sottolineare che a conclusioni assolutamente analoghe è giunta anche la Guardia di Finanza, nel rapporto inoltrato alla Procura della Repubblica proprio in seguito agli accertamenti operati nel corso del sopra menzionato procedimento penale.
Alla luce di quante fin qui esposto e delle numerose indicazioni normative, ministeriali, statutarie, giurisprudenziali et similia relative alla importante problematica in questione, non può non dirsi assolutamente e definitivamente accertata la piena coincidenza soggettiva tra l'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci e l'Istituto di Vigilanza dell'Urbe e, nello specifico, la strettissima strumentalità di tale organizzazione rispetto ai fini sociali dell'Ente.
Si sottolinea inoltre che, per giurisprudenza (cfr. Cass., sent. 12.2.2003, n. 2092) e dottrina costanti, in tema di inquadramento delle imprese ai fini della determinazione dei contributi previdenziali “sia che alla fattispecie concreta si applichi la legge n. 88 del 1989, sia che si faccia applicazione della normativa anteriore ad essa, non è rinvenibile all'interno dell'ordinamento previdenziale il principio del cosiddetto “doppio inquadramento” (così Cass., sent. 2092 del 2003), in base al quale la medesima struttura organizzativa e/o aziendale potrebbe essere inquadrata in due dei distinti settori individuati dall'art. 49 legge n. 88 del 1989 a seconda dell'attività concretamente esercitata.
Al contrario, “deve ritenersi che l'inquadramento di una impresa debba essere unico a tutti gli effetti previdenziali” (ancora Cass., sent. 2092 del 2003,) sicché applicando tale disposto alla fattispecie de qua appare di tutta evidenza come, stante la palesata coincidenza soggettiva tra A.N.C.R. ed I.V.U., che condividono la medesima organizzazione, le medesime finalità ed i medesimi organi direttivi e di gestione, non sia possibile classificare quest’ultimo in modo differente dall’Associazione, creando una distinzione che, nella realtà dei fatti, come nel dato normativo, non esiste.
Ad ulteriore conferma dell’assoluta identità soggettiva di A.N.C.R. ed I.V.U., si ritiene opportuno riportare il contenuto di una missiva del 9.7.1997, a firma dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, On. Avv. Gustavo De Meo, indirizzata all’On. Ruggero Villa, nella sua qualità di allora Presidente dell’A.N.C.R. – Federazione Provinciale di Roma – Istituto Vigilanza Urbe, nonché al Dr. Giorgio Monsignori, in qualità di Direttore Generale della stessa, relativa all’iscrizione del personale dell’Associazione alla ex CPDEL (ora INPDAP) a norma della legge 274 del 1991.
In tale missiva veniva evidenziato come “il personale assunto dall’A.N.C.R., Entte Morale cui è stata conferita la personalità giuridica, debba obbligatoriamente essere iscritto non più presso l’INPS ma bensì presso l’INPDAP, lasciando facoltativo, nel termine di 5 anni, il passaggio dell’iscrizione del personale già in servizio presso quest’ultimo ente di previdenza.
A seguito della disposizione ministeriale in parola, l’intero personale assunto alle dipendenze dell’A.N.C.R. e quindi anche il personale addetto all’attività di vigilanza svolta dall’istituto di Vigilanza dell’Urbe dovrà pertanto essere iscritto obbligatoriamente presso l’INPDAP in quanto l’attività dell’Istituto di Vigilanza dell’Urbe ad altri non è riferibile se non all’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci che se ne serve per il perseguimento dei fini sociali statutariamente previsti avvalendosi dell’organizzazione e della gestione della Federazione Provinciale di Roma.
Infatti, quest’ultima, non dotata di autonoma personalità giuridica, utilizza la stessa partita IVA ed i medesimi Codice Fiscale e Regolamento Organico dell’A.N.C.R.”.
Ma v’è di più. Come già accennato nella parte in fatto del presente atto di citazione, il Ministero dello Sviluppo Economico, con parere del 18.9.2007, prot. n. 0052430, su richiesta del Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Fallimentare, reso in seno al procedimento per l’accertamento dello stato di insolvenza “dell’Istituto di Vigilanza dell’Urbe – federazione provinciale di Roma – A.N.C.R.”, mentre da una parte ha rilevato come sebrerebbe potersi “riconoscere l’esercizio di una attività commerciale di fatto esercitata dall’Istituto di Vigilanza Urbe, caratterizzata da una diretta rilevanza imprenditoriale, dall’altro lato, tuttavia, “1) l’iscrizione all’Ufficio del Registro delle imprese presso la camera di commercio di Roma risulta intestata a Associazione Nazionale Combattenti e Reduci – Federazione Provinciale di Roma – Istituto Vigilanza dell’Urbe; 2) il personale dell’IVU è inquadrato nei ruoli dell’Associazione, secondo quanto precisato nella relazione della Sezione Controllo della Corte dei Conti per gli esercizi 2001, 2002 del 2 agosto 2004 (delibera 44/2004) (…); 3) l’intestazione degli atti stipulati dall’IVU contiene sempre la denominazione ANCR – Federazione Provinciale di Roma e tale dato appare non irrilevante, anche sotto il profilo dell’affidamento dei terzi”.
Orbene, le suddette contraddittorie circostanze, da pacifica ammissione dello stesso Ministero per lo Sviluppo Economico, “non possono non rendere di difficile qualificazione la fattispecie in esame”.
Alla luce di tutto quanto fin qui esposto e considerato, risulta evidente come Controparte, nel contesto del ricorso per l’ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria per le grandi imprese in crisi abbia del tutto erroneamente ed illegittimamente presentato l’A.N.C.R. e l’I.V.U. come due enti distinti e separati, dotati ciascuno della propria autonomia organizzativa e gestionale, nettamente indipendenti l’uno dall’altro.
Peraltro, si ritiene a questo punto opportuno, al fine di rendere palese le imprecisioni verificatesi nel caso di specie, aprire un inciso sulla circostanza per cui, sia il citato parere del Ministero per lo Sviluppo Economico, sia la sentenza n. 283/2007, dichiarativa dello stato di insolvenza dell’I.V.U. oggi in contestazione, facciano espresso riferimento, in maniera contraddittoria, alla sentenza emessa dal Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, in data 8.6.2007, rubricata con n. 17952/2007.
Orbene, nella sentenza in questa sede opposta, la decisione di dichiarare lo stato di insolvenza dell’I.V.U. risulterebbe fondarsi, tra i vari motivi, anche sulla detta sentenza n. 17592, emessa in data 8.6.2007 dal Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, la quale, nella ricostruzione che dai detti atti può desumersi, avrebbe ammesso il personale dell’I.V.U. ai benefici della Cassa Integrazione Guadagni.
Dalla lettura della citata sentenza, tuttavia, emerge chiaramente come si sia incorsi in un evidente equivoco: la stessa infatti, lungi dall’operare riferimenti alla Cassa Integrazione Guadagni, concerne la sola domanda di rimborso, da parte dell’INPS nei confronti dell’A.N.C.R. – I.V.U., di un rilevante credito per contributo CUAF.
Non solo. Quanto fin qui esposto appare tanto più infondato, pretestuoso e strumentale laddove si consideri come la stessa Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, con ricorso presentato innanzi al Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro, introduttivo del giudizio contraddistinto da R.G. n. 212866/2006, al fine di veder accertato e dichiarato il diritto all’esonero dalla contribuzione CUAF per tutto il personale dell’Associazione stessa, compreso quello in forza all’Istituto di Vigilanza dell’Urbe, abbia fermamente riconosciuto, con tesi completamente opposta a quella invece sostenuta nel ricorso dalla stessa presentato per l’ammissione all’amministrazione straordinaria, l’assoluta coincidenza soggettiva tra ANCR ed IVU (al fine, evidentemente, di tentare di recuperare un ingente credito contributivo).
Va allora da sé che la sentenza n. 283 del 25.9.2007, in tale sede opposta, che tale erronea ed infondata qualificazione ha fatto propria, sia da considerarsi del tutto illegittima e come tale da annullare, con ogni conseguenza di legge in ordine all’effettivo soggetto giuridico da sottoporre – eventualmente, fermo restando quanto esposto nel precedente capo in diritto – ad amministrazione straordinaria.
III – Si ritiene doveroso, inoltre, porre l’attenzione anche sullo stato di grave crisi finanziaria e di insolvenza che investe a tutt’oggi l’Azienda, le cui origini vengono rintracciate, in base a quanto asserito da Controparte nel contesto del ricorso, in una progressiva forte perdita di fatturato, cui non avrebbe corrisposto una correlata riduzione dei costi di produzione, nonostante i numerosi sforzi di contenimento esperiti, a suo dire, dalla gestione aziendale.
Il protrarsi di tale squilibrio tra costi e ricavi avrebbe determinato un progressivo e costante depauperamento del patrimonio aziendale, ed una correlata tensione finanziaria, contrastata con l’aumento del debito nei confronti dell’erario (che ha tuttavia posto l’Associazione nella condizione di non potere più attestare, ai fini di gare pubbliche, la propria correttezza contributiva).
Tale involuzione negativa sarebbe stata accentuata, oltre che dalla forte concorrenza sviluppatasi sul territorio nel corso degli anni, da un lato dall’impossibilità di partecipare a nuove gare d’appalto a causa del citato indebitamento fiscale, e, dall’altro, dalla decisione della proprietà di non procedere ad interventi tesi alla riduzione del personale.
Orbene, riportandosi a quanto in precedenza argomentato al punto I del presente atto di citazione circa l’impossibilità, per l’Associazione convenuta, di procedere ad eventuali riduzioni di personale, godendo i dipendenti della stessa della stabilità di impiego, si ritiene opportuno evidenziare come, di fatto, il forte stato di crisi finanziaria in cui versa oggi l’A.N.C.R. - I.V.U., sia il risultato di una intenzionale malagestione dell’ente operata, nel tempo, dai relativi organi amministrativi competenti (come del resto candidamente riconosciuto nel ricorso).
A tale proposito, a solo titolo esemplificativo, si indica la inopinata e infruttuosa dismissione di alcuni immobili, di ingente valore, appartenenti all’A.N.C.R. – I.V.U., siti nel centro di Roma (es. Piazza Ippolito Nievo, o quelli siti in Via Rina Monti n. 15), o ancora dalla vendita di società, quali ad esempio, la Finurbe S.p.a., società finanziaria controllata al 100% dall’A.N.C.R. – I.V.U., o la Securintel S.r.l.; circostanze, queste, tutte puntualmente volta per volta denunziate dalle più attente sigle sindacali operanti presso l’A.N.C.R..
Tale assunto, risulta, altresì avvalorato dalla denuncia penale presentata da due dipendenti dell’A.N.C.R. – I.V.U. (Tribunale Penale di Roma - Proc. Pen. n. 8670/2006 – PM Dott. Orano), in relazione alla quale le indagini risultano essere ancora in corso e dalle quali si attendono rilevanti sviluppi.
IV – Alla luce di tutte le suesposte argomentazioni, si è chiaramente dimostrato come l’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci – Istituto Vigilanza Urbe, sia assolutamente priva dei requisiti fondamentali richiesti dal D. Lgs. n. 270 del 1999 ai fini dell’ammissione della stessa alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ciò in quanto:
- l’A.N.C.R. – I.V.U. non è una impresa commerciale, bensì un ente morale, nonché, comunque, soggetto giuridico di natura pubblicistica;
- vi è, in ogni caso, piena coincidenza soggettiva tra l'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci e l'Istituto di Vigilanza dell'Urbe, non essendo riscontrabile in capo a quest’ultimo alcuna autonomia organizzativa e di gestione, che ne consenta l’autonoma sottoposizione a procedura concorsuale.
Alla luce della sopra esposta situazione, va da sé che l’ANCR-IVU non possa in alcun modo essere ammessa alla procedura per l’amministrazione straordinaria, richiesta peraltro impropriamente avanzata a nome dell’Istituto di Vigilanza dell’Urbe; procedura concorsuale che dovrà pertanto essere conclusa con l’apertura di procedura – ove necessaria – consona allo status pubblicistico dell’A.N.C.R..
SOSPENSIVA
L’estrema gravità ed irreparabilità dei danni che subirebbero gli odierni attori, nel caso in cui non fosse sospesa l’efficacia della sentenza impugnata in questa sede, sono di tutta evidenza.
E’ palese, infatti, il rischio di irreparabili pregiudizi alla condizione di lavoratori dipendenti dell’A.N.C.R. – I.V.U., ai quali gli stessi sarebbero esposti laddove detta procedura fosse portata a conclusione (su tutti, la perdita della stabilità di impiego).
In tale ipotesi, infatti, rimarrebbero efficaci i provvedimenti in questa sede impugnati con il rischio, per i lavoratori dipendenti dell’ANCR-IVU, di vedere definitivamente pregiudicata la loro situazione professionale, in virtù di un provvedimento pronunciato sulla base di una errata, infondata e pretestuosa identificazione strutturale e qualificazione giuridica dell’ANCR-IVU, evidentemente desunta dal ricorso introduttivo della procedura esecutiva sulla quale si controverte.
È, altresì, palese che alla pregiudizievole situazione fin qui descritta possa porsi rimedio solo mediante la sospensione dell’efficacia della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza n. 283 del 25.9.2007, emessa dal Tribunale Civile di Roma, Sezione Fallimentare, Giudice Dott. Severini, sino alla definizione del presente giudizio di opposizione, stante il fumus bonis iuris ed il periculum in mora ampiamente evidenziati e in ordine ai quali si rinvia alla parte in diritto del presente atto di citazione.
Tutto quanto innanzi premesso, gli odierni opponenti, a mezzo del sottoscritto difensore,
CITANO
- il Prof. Avv. Lucio Francario, in qualità di Commissario Giudiziale della Federazione Provinciale di Roma dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci quale gestore dell’Istituto Vigilanza Urbe, nominato dal Tribunale Civile di Roma, Sezione Fallimentare, Giudice Dott. Severini, con sentenza n. 283 del 25.9.2007;
- la Federazione Provinciale di Roma dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci - Istituto Vigilanza Urbe, in persona del legale rappresentante in carica;
- l’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci in persona del legale rappresentante in carica;
- l’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci – Istituto Vigilanza Urbe, in persona del legale rappresentante in carica;
a comparire innanzi al Tribunale Civile di Roma, nei noti locali, per l’udienza del 12 febbraio 2008, ore di rito, Giudice designando come per legge, con espresso invito a costituirsi nel termine di 20 giorni prima dell’udienza fissata, ai sensi dell’art. 166 Cod. Proc. Civ., con l’avvertenza che la costituzione oltre i termini suddetti comporta le decadenze di cui all’art. 167 Cod. Proc. Civ. e che, in caso di mancata costituzione, si procederà comunque in contumacia, per ivi sentire accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
Per i suesposti motivi e salvo altri in caso di nuove risultanze, si chiede che codesto On.le Tribunale voglia procedere all’accertamento della situazione di fatto e di diritto esistente in ordine alla vicenda di cui al presente atto e di conseguenza disporre l’annullamento e/o la revoca della sentenza n. 283 del 25.9.2007, pubblicata mediante deposito in cancelleria in data 26.9.2007, affissa in data 29.9.2007, dichiarativa dello stato di insolvenza della Federazione Provinciale di Roma dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci - Istituto Vigilanza Urbe, previa frattanto la relativa sospensione sino alla definizione del presente giudizio di opposizione.
Ci si riserva di chiedere l’ammissione degli eventuali mezzi istruttori che dovessero configurarsi come necessari alla luce delle eventuali argomentazioni difensive proposte dagli odierni convenuti, nonché, per il medesimo motivo, di produrre in giudizio ulteriore documentazione.
In ogni caso, senza invertire l’onere della prova, in caso di richiesta e di ammissione della prova che Controparte dovesse formulare, si chiede sin da ora che venga ammessa prova contraria sui capitoli ammessi, nonché diretta sui capitoli che saranno all’uopo formulati, se del caso, previa concessione di apposito termine e con riserva di indicare eventuali testimoni.
Si dichiara, ai fini del contributo unificato, che il giudizio introdotto dal presente atto di citazione ha valore indeterminabile e che pertanto soggiace al pagamento del contributo unificato nell’importo, ridotto alla metà, di € 170,00.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
Si depositano documenti come da allegato indice.
Roma, 26 ottobre 2007
On. Avv. Silvio Crapolicchio

Relazione di Lucio Francario - Der Kommissar


RELAZIONE COMMISSARIO GIUDIZIALE DELL’ ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI E REDUCI – FEDERAZIONE PROVINCIALE DI ROMA – ISTITUTO VIGILANZA DELL’URBE


PARTE PRIMA
1 PROFILO STORICO E INQUADRAMENTO DELL'A.N.C.R. E DELL'I.V.U.
l.l.L'Associazione nazionale Combattenti e Reduci.
L'art. 3 dello Statuto vigente chiarisce inequivocabilmente la natura dell'ente inquadrandolo come "persona giuridica privata". Oggi ali'A.N.C.R. risultano associate oltre centomila superstiti delle grandi guerre.
Sul piano organizzativo (art. 19 Statuto) è prevista una ramificazione territoriale oggi consistente in 4.000 Sezioni e 96 Federazioni Provinciali; all'estero vi sono tre federazioni e 10 associazioni di simpatizzanti operanti in Sud America e in Centroamerica. L'A.N.C.R. è membro della Confederazione tra le associazioni combattentistiche e partigiane europee (C.E.A.C.). Per quel che concerne le finalità, l'art. 2 dello Statuto dell'A.N.C.R. indica sette obiettivi: «a) il culto della Patria; b) la glorificazione dei caduti in guerra, nei campi di prigionia e di internamento e la perpetuazione della loro memoria; e) la difesa dell'unità e dei valori della Nazione e della Costituzione Repubblicana;d) l'affermazione della giustizia ed il mantenimento della pace tra i popoli, il consolidamento dei vincoli di fraternità fra tutti, in Italia, in Europa e nei mondo; e) la partecipazione attiva alla risoluzione dei problemi sociali; f) la promozione di tutte le iniziative atte a difendere ed a realizzare tra gli associati, i cittadini ed in particolare i giovani, i principi di una concreta operante solidarietà per meglio superare le difficoltà materiali e morali della collettività nazionale; g) la ricerca e la documentazione culturale e storica sul combattente italiano ed i valori che l'hanno ispirato e la conseguente divulgazione al fine di facilitarne la conoscenza da parte delle nuove generazioni».
In forza degli obiettivi perseguiti l'A.N.C.R. gode di un contributo annuale a sostegno dell'attività a valere su fondi del bilancio del Ministero della Difesa; annualmente viene corrisposta un ulteriore contributo dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha valenza di indennità sostitutiva relativa al trasferimento di terreni di proprietà dell'Ente a favore dell'Opera nazionale Combattenti Si è di recente concluso in Chianciano nel mese di Ottobre 2007 il Congresso nazionale dell'ANCR che ha riconfermato come Presidente il Sig. De Meo.
1.2. La Costituzione dell'Istituto di Vigilanza dell'Urbe.
In data 26 aprile 1932, il Prefetto di Roma autorizzava l'Associazione nazionale Combattenti e Reduci ad esercitare a mezzo della Federazione di Roma....un ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA DENOMINATO «DELL'URBE»".
Risulta pertanto per tabulas soddisfatto il criterio richiesto dall'ari 39 dello Statuto perché l'A.N.C.R. potesse attivare legittimamente l'attività poi demandata operativamente alla Federazione, provinciale -
Istituto di Vigilanza dell'Urbe.
operante solidarietà per meglio superare le difficoltà materiali e morali della collettività nazionale; g) la ricerca e la documentazione culturale e storica sul combattente italiano ed i valori che l'hanno ispirato e la conseguente divulgazione al fine di facilitarne la conoscenza da parte delle nuove generazioni».
In forza degli obiettivi perseguiti l'A.N.C.R. gode di un contributo annuale a sostegno dell'attività a valere su fondi del bilancio del Ministero della Difesa; annualmente viene corrisposta un ulteriore contributo dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha valenza di indennità sostitutiva relativa al trasferimento di terreni di proprietà dell'Ente a favore dell'Opera nazionale Combattenti Si è di recente concluso in Chianciano nel mese di Ottobre 2007 il Congresso nazionale dell'ANCR che ha riconfermato come Presidente il Sig. De Meo.
1.2. La Costituzione dell'Istituto di Vigilanza dell'Urbe.
In data 26 aprile 1932, il Prefetto di Roma autorizzava l'Associazione nazionale Combattenti e Reduci ad esercitare ua mezzo della Federazione di Roma....un ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA DENOMINATO «DELL'URBE»".
Risulta pertanto per tabulas soddisfatto il criterio richiesto dall'ari 39 dello Statuto perché l'A.N.C.R. potesse attivare legittimamente l'attività poi demandata operativamente alla Federazione, provinciale -
Istituto di Vigilanza dell'Urbe.
D'altra parte, con lo sguardo rivolto alla fase più recente, si deve sottolineare la piena consapevolezza da parte dell'Associazione nazionale circa la situazione di grave crisi attraversata dalla gestione speciale concessa alla federazione Provinciale: ne è sintomo eloquente il Commissariamento della gestione speciale dell'Istituto di Vigilanza dell'Urbe disposto dal Consiglio Direttivo Centrale della Associazione nazionale Combattenti e Reduci con atto del 23.5.2006 e la Delibera del Presidente dell'A.N.C.R. sig. Gustavo de Meo con cui si assegna al medesimo il ruolo di Commissario Straordinario per la gestione dell'Istituto di Vigilanza dell'Urbe.
A seguito di tali provvedimenti interni all'A.N.C.R. sono state poi proposte istanze al Prefetto di Roma per il rilascio dell'autorizzazione di polizia ex art. 134 T.U.L.P.S.; in data 17.10.2006 (Prot. 63232) il Prefetto di Roma ha pertanto autorizzato «il Sig. De Meo Gustavo, nato a Serracapriola (FG) il 25/8/1920, ad esercitare in Roma e provincia le attività di vigilanza e custodia di proprietà mobiliari ed immobiliare anche mediante sistemi di teleallarme e con l'impiego di unità cinofile, nonché le attività di trasporto e scorta valori ai sensi dell'art. 134 T.U.L.P.S., in qualità di Commissario Straordinario dell'Istituto di Vigilanza dell'Urbe, con sede in Roma, Via Rina Monti n. 15/21, Istituto annesso alla Federazione Provinciale di Roma dell'associazione nazionale Combattenti e Reduci, Ente morale con natura di personalità giuridica privata».
1.3. lì rapporto tra la Federazione Provinciale di Roma e l'Associazione nazionale Combattenti e Reduci.
Le Federazioni Provinciali dell'A.N.C.R., sebbene sfornite di personalità giuridica godono di una soggettività in quanto dotate di "autonomia organizzativa e di gestione" (art. 39) e possono assumere personale e obbligazioni anche "eccedenti le disponibilità ordinarie del proprio bilancio" pur precisandosi che "le operazioni che non siano state autorizzate dagli Organi centrali non impegnano l'Associazione, ma soltanto coloro che le hanno deliberate e compiute". Nel caso che ci occupa, viene in rilievo altresì l'art. 79 dello Statuto, sia per la parte in cui prevede che "per la gestione di particolari attività dell'Associazione o in compartecipazione con altri enti, associazioni o persone, si provvederà tramite cooperative o società a responsabilità limitata, appositamente costituite, su delega del Presidente nazionale autorizzato dal Consiglio Direttivo Centrale o per delega della Giunta esecutiva nazionale", sia per la parte in cui consente che "per documentate esigenze operative il Consiglio direttivo centrale può autorizzare gestioni di tipo diverso"1.
1.4. Le questioni relative alla natura dell'A.N.C.R. e alla natura del rapporto di lavoro con i dipendenti dell'A.N.C.R. e dell'I.V.U.
In sede dì autorizzazione all'esercizio dell'attività (rilasciata dal Prefetto di Roma i! 26 aprile 1932) fu posto a carico del neonato "Istituto di Vigilanza privata dell'Urbe" l'onere di «assumere il personale degli ISTITUTI CESSATI e precisamente "AQUILA", "RENARD", "ITALIA e "FIDELITAS, salvo a procedere d'intesa con l'Autorità di P.S. ad una revisione generale del personale, revisione da espletarsi nel più breve tempo possibile"».
Più in generale, si è addensato un contenzioso lavoristico alimentato dall'idea che la stabilità del rapporto garantita per Statuto ai dipendenti dell'ente morale si estenda ai dipendenti dell'impresa I.V.U. Esiste un fraintendimento innanzitutto sul concetto di stabilità reale del rapporto lavorativo: tale stabilità veniva in origine garantita ai dipendenti dell'A.N.C.R. in ragione del riconoscimento dei loro meriti combattentistici, sicché veniva precluso nei loro riguardi il licenziamento ad nutwn.
Sennonché, dopo la legge 604/1966 e la legge n.300 del 1970 (arti8), il licenziamento legato alla decisione unilaterale ed arbitraria del datore di lavoro viene precluso in linea generale, richiedendosi in ogni caso la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo; di conseguenza, quello che una volta era un privilegio oggi è divenuto diritto comune. Per altro verso, l'iscrizione di alcuni dipendenti all'INPDAP, e, soprattutto, il passaggio diretto di un lavoratore A.N.C.R. alla Regione
Lazio (con provvedimento del personale N. A3190 del 27 ottobre 2004) motivato in applicazione dell'ari. 30 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Passaggio diretto tra amministrazioni diverse) hanno finito per alimentare illusioni tra il personale inducendo taluni a ritenere di poter qualificare la propria posizione alla stregua di quella di un pubblico dipendente.
La problematica in questione ha trovato una risposta chiara da parte del TAR Lazio.
1.4.1. La sentenza del TAR Lazio, sez. I, del 14/02/2007, 2767. Il TAR del Lazio ha dichiarato inammissibile per carenza di giurisdizione il ricorso presentato da un gruppo di dipendenti della Associazione Nazionale Reduci e Combattenti (ANRC) contro la stessa Associazione ed il Ministero della Difesa, in cui i ricorrenti lamentano il mancato esperimento di una procedura di evidenza pubblica da parte dell'ANRC che ha provveduto a cedere il ramo di azienda relativo all'Istituto Vigilanza Urbe (IVU) mediante trattava privata,. Il Giudice Amministrativo, infatti, ha accertato la natura privata dell'Associazione, risultante, in primo luogo, dalla normativa che la disciplina; il riferimento è alla assunzione da parte dell'Ente delia personalità giuridica di diritto privato in forza dell'art. 115 DPR n. 616/1977; si osservi che anche il DPR del 9.3.1979 ribadisce che l'Ente è soggetto privato e lo stesso si evince dallo Statuto dell'Associazione approvato con DPR n. 127/1986.
La natura privatistica dell'ANRC trova conferma, inoltre, in precedenti pronunce della Corte dei Conti (da ultimo CdC, Sez. Contr. Enti, n. 24/1993) e della Corte di Cassazione (Cass. Civ., Sez. lav., n. 409/1982).
1.4.2. Il contenzioso con l'INPS.
Il contenzioso tra A.N.C.R./I.V.U ed I.N.P.S. è, allo stato, riferito alle problematiche contributive relative a:
a) assicurazione contro la disoccupazione involontaria;
b) assistenza familiare (CUAF).
a) Il contenzioso sui contributi per assicurazione contro la disoccupazione involontaria
L'A.N.C.R. ritiene non dovuti i contributi per assicurazione contro la disoccupazione involontaria sul presupposto di essere in possesso del requisito «della stabilità d'impiego» richiesto dall'ari 40 R.D.L. n. 1827 del 1935 e dell'ari. 36 del D.P.R. 20.04.1957, n. 818..
Il sopra richiamato art. 40 stabilisce che non sono soggetti alla assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione gli impiegati, gli agenti e gli operai delle aziende private quando risulta garantita la stabilità di impiego.
Secondo la A.N.C.R., l'esclusione dell'obbligo di assicurazione contro la disoccupazione per i dipendenti delle aziende private, sussiste quando ai lavoratori sia riconosciuto un determinato stato giuridico che garantisca loro di non essere costretti a lasciare il posto se non quando ricorra una giusta causa, a nonna dell'ari. 2119 e.e., oppure vi siano altri determinati e giustificati motivi non genericamente indicati, ma tassativamente stabiliti a priori con criteri restrittivi (Cass. Sez. lavoro, 17.03.1990, n. 2250, Cass. Sez. unite, 27.01.1995, 999; Cass. Sezione lavoro 16.02.2000 n. 1744).
L'art. 36 del D.P.R. 26.04.1957, n. 818, ha stabilito che ai fini dell'applicazione dell'art. 40, n. 2 del R.D.L. 4.10.1935 n. 1827, la sussistenza del requisito della stabilità d'impiego, quando non risulti da norme regolanti lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente dalla pubbliche amministrazioni, dalle aziende pubbliche e dalle aziende esercenti pubblici servizi, è accertato in sede amministrativa su domanda del datore di lavoro, con provvedimento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale decorrente a tutti gli effetti dalla domanda medesima.
Sulla base della normativa in vigore, l'INPS ritiene dovuto l'obbligo contributivo in questione qualora i lavoratori interessati - sarebbe, questo, uno dei casi - possano accedere ai benefici della legge 223/1991 (in materia di indennità di mobilità).
Secondo FINPS, infatti, «la possibilità riconosciuta, quale regola generale dal legislatore, in capo al datore di lavoro, di porre in mobilità i lavoratori, sulla scorta di accadimenti non tassativi, ma affidati ad un giudizio economico del solo datore di lavoro, giudizio basato su fatti non tassativamente predeterminati e che, una volta accaduti, rientrando nell'ambito di gestione economica dell'azienda, non possono essere oggetto di esame in sede giudiziaria, sfocia nella violazione delle regole fissate dalla giurisprudenza in tema di individuazione del requisito della stabilità, per poter fruire del privilegio di esenzione dal pagamento della contribuzione per disoccupazione». L'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci ha promosso dianzi al Tribunale civile di Roma, sezione lavoro (n.r.g. 204233/2007), ricorso, in data 21.02.2007 ex art. 442 c.p.c. volto all'accertamento negativo dell'obbligo di pagamento di contributi per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria. Il contenzioso, promosso in prevenzione, nasce a seguito della notifica da parte della sede INPS di Roma, all'ANCR della contestazione di omesso versamento dei contributi contro la disoccupazione involontaria, riferita alle posizioni matricolari 700772269 - 7034326197 - 7036488424, per il periodo .01.2002 - 31.12.2006 per un importo pari a € 2.220.765,75.
b) il Contenzioso sul CUAF - Contributo unico Assistenza familiare.
L'Associazione deduce di non essere tenuta al versamento del contributo CUAF ex art. 49, II comma L. n. 88 del 9.03.1989, tra l'altro, sotto un duplice profilo. Da una parte, per la assenza di finalità di lucro dell'attività dell'ANCR; dall'altra, per il fatto che vengono comunque assicurati ai propri dipendenti trattamenti di famiglia non inferiori a quelli previsti dalla legge. L'INPS sostanzialmente nega la possibilità di esclusione, in capo all'Associazione della possibilità di esclusione contributiva CUAF sia con riguardo al periodo antecedente il 31.12.1996 sia con riferimento al periodo ad esso successivo (ovvero a far data dal 1.01.1997).
L'INPS, tra l'altro, ha evidenziato che l'inquadramento nel settore commercio era avvenuto prima dell'entrata in vigore della L. 88/1989 ed era rimasto invariato successivamente. Deduceva che, per il periodo anteriore alla entrata in vigore della L. 88/1989, sussisteva certamente l'obbligo di pagare il contributo CUAF essendo l'I.V.U. aggregato al settore commercio e non rientrando tra le ipotesi di esclusione tassativamente indicate dalla legge.
Precisava che detto inquadramento era rimasto in vigore fino alla data del 31.12.1996, data in cui il legislatore aveva posto fine al regime transitorio con l'art. 2 comma 215 della L. 662/1996.
L'Associazione deduce il diritto al rimborso delle somme indebitamente pagate ex art. 2033 e,e. per contribuzione CUAF nei limiti della prescrizione decennale, con gli interessi e la rivalutazione monetaria dal 13.01.2007, data di presentazione della prima istanza di rimborso.
L' Associazione indica le somme indebitamente pagate in € 13.276.138,11. L' Associazione ha dedotto di aver diritto oltre agli interessi anche alla svalutazione monetaria delle somme oggetto dell'indebito in quanto la mancata disponibilità di dette somme oggetto dell'indebito avrebbe determinato l'insorgere di una debitoria con
l'Erario per IRPEF e IVA del 2004 e 2005 e messo a rischio la attività dell'Ente, stante anche l'impossibilità di partecipare a gare di appalto per mancata regolarizzazione tributaria e contabile.
Il Tribunale di Roma (con sentenza n, 11652 dell'8.6.2007) ha sottolineato che l’ I.V.U. opera con tre matricole distinte: la prima, per il personale addetto ai servizi di vigilanza e guardiania; la seconda, per l'attività di trasporto di cose e valori per conio terzi e la terza, per il solo versamento della contribuzione minore per il personale dirigente iscritto all’ INPDAI.
Il Tribunale di Roma ha ritenuto corretto l'inquadramento dell" attività svolta dall'Istituto di Vigilanza nel settore commercio prima del 1.01.1997 avendo la legge 88/1989 fatti salvi i decreti di inquadramento ex art. 34 D.P.R. 797/1955 ed essendo l'istituto di Vigilanza stato inquadrato nel settore commercio in virtù di detto decreto.
Il Tribunale ha ritenuto non fondata la domanda dell'ANCR neanche per il periodo successivo al 1.01.1997, rilevando, tra l'altro che il fatto che l'Associazione abbia il medesimo codice fiscale dell'Istituto Vigilanza dell'Urbe e svolga altresì attività proprie dell'Ente morale non determina l'assorbimento anche della attività dell'Istituto Vigilanza dell'Urbe tra le "attività varie", essendo evidente invece che l'Istituto Vigilanza Urbe deve uniformare il suo operato ai criteri di economicità e di concorrenza sul mercato proprie di un soggetto che fornisce un servizio commerciale.
In sostanza, il Tribunale ha ritenuto corretto l'inquadramento riconosciuto a livello previdenziale dall'INPS giustificato dall'attività commerciale svolta.
Anche il secondo aspetto dedotto dall' ANCR relativo all'esonero dell'obbligo contributivo, fondato sul fatto che veniva assicurata ai dipendenti trattamenti di famiglia non inferiori a quelli previsti dalla legge è stato valutato negativamente dal Tribunale. Il tribunale, sul punto, ha dedotto la carenza probatoria in capo all'ANCR. Il ricorso dell'ANCR è stato, pertanto, rigettato.
Avverso la sentenza di rigetto (sentenza n. 11652 del 8.06.2007 depositata il 13.06.2007) l'ANCR ha proposto, dinanzi alla Corte di Appello di Roma, sezione lavoro, ricorso del 20.07.2007 con il quale sono state ribadite le richieste formulate in primo grado e censurate, sotto differenti profili, le motivazioni rese dal Giudice di primo grado.
Si segnala, comunque, che nelle more della decisione l’ IVU sta provvedendo al pagamento della contribuzione in questione.


PARTE SECONDA
2. LE CAUSE DELLO STATO DI INSOLVENZA
2.1.Le cause strutturali ed economiche
2.1.1. Distrazioni dell'avviamento aziendale.
Nel corso degli ultimi anni vuoi per vicende oggettive connesse ai tentativi di dismissione, vuoi per comportamenti negligenti o dolosi perpetrati a livello dirigenziale si sono registrate distrazioni dell'avviamento aziendale che hanno penalizzato non poco l'I.V.U. Sul primo versante, si è assistito a tentativi di creare veicoli utili per la ricollocazione totale o parziale degli addetti supportati dalla creazione di una vera e propria dote che rendesse possibile il raggiungimento dell'obiettivo; sennonché, l'obiettivo principe non è stato raggiunto nel mentre la dote è rimasta ostaggio dei tentativi mal riusciti.
Di questo sono certamente responsabili i protagonisti delle azioni in questione.
Sul secondo versante, si segnala l'esodo di dirigenti impegnati a livello apicale la cui fuoriuscita è stata segnata da perdite di clientela: le patologie sono state determinate sicuramente da carenze in sede di accordi aziendali, se si considera che questi non impegnavano i dirigenti cessati dall'incarico aziendale a non esercitare attività non concorrenziali quantomeno per un lasso di tempo ragionevole, secondo quanto consentito a mente dell'alt. 2125 codice civile; si deve indagare, comunque, se non ricorrano altrimenti responsabilità dolose o colpose. Altri elementi di riflessione riguardano il malfunzionamento dell'attività di procacciamento della clientela, che avveniva in modo incontrollato, caotico e sottratta a razionali procedure di controllo gestionale, provocando il concreto rischio che addetti dell’IVU nell'esercizio delle proprie funzioni potessero operare in concreto nell'interesse di terzi.
2.1.2. Fattori di rigidità del mercato: l'operatività limitata in ambiti provinciali e le tariffe imposte.
La normativa vigente (tracciata dal T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 nonché dal Regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635) disegna un mercato della vigilanza ghettizzato in ambiti provinciali e bloccato sul piano concorrenziale da un sistema di prezzi imposti che disegnano limiti minimi e massimi.
II tenore delle autorizzazioni, che limitano l'operatività in ambito provinciale, si spiega storicamente con il timore che potesse prendere consistenza su scala nazionale un corpo armato dotato di consistenza numerica e di ramificazione capillare.
Oggi i timori su accennati non hanno ragion d'essere nel mentre la preservazione della normativa che ritaglia ambiti concorrenziali a scala provinciale si presta a distorsioni di mercato considerevoli vuoi perché
non in linea con lo scenario europeo e mondiale (là dove i.1 gruppo Svedese Securitas conta su 180.000 addetti e ramificazioni in più continenti, compreso quello americano: è leader negli USA insieme all'impresa danese GROUP 4) vuoi perché destinato a soccombere allorquando l'abbattimento di ingiustificate barriere all'accesso al
mercato creerà sicure manifestazioni di crisi competitiva in capo agli attori nazionali abituati alla frammentazione localistica.
Altro aspetto che incide sul piano normativo in senso negativo sul settore di mercato in questione è costituito dal regime dei corrispettivi:
nella Provincia di Roma, le tariffe di legalità sono state di recente ridefinite con Decreto Prefettizio 10 maggio 2007.
Tale fonte regolamentare fissa la tariffa oraria di riferimento del Servizio di Vigilanza fissa in Euro 24,27 consentendo una oscillazione in più e in meno del 10 per cento (tra un massimo di 26,70 Euro e un
minimo di 21,84 Euro).
2.1.3, Costo del lavoro in azienda, tariffe di legalità e tariffe praticate.
Il fattore costo del lavoro costituisce uno dei punti di maggiore criticità aziendale per due ordini di ragioni: in primo luogo, in quanto - come si vedrà tra breve - il costo aziendale non risulta concorrenziale a causa di trattamenti aziendali superiori alla media di settore nonché a causa dell'elevata anzianità media oltre che per l'eccessivo ricorso al lavoro straordinario e l'assenza di contratti di apprendistato. L'elevato costo del lavoro segnala, infatti, una ulteriore specifica criticità costituita dal mancato reclutamento di forze giovanili in grado di bilanciare gli effetti degli oneri connessi all'anzianità di servizio degli altri addetti, pure portatori del valore aggiunto costituito dall'esperienza lavorativa in un settore difficile e rischioso per la stessa vita delle persone impegnate: oggi sono presenti in azienda 6 impiegati e 33 addetti alla vigilanza di età superiore ai 60 anni e 170 unità di età compresa tra i 55 e i 64 anni.
In termini sintetici, si può segnalare, in conclusione, che il costo del lavoro è stato superiore al 98,7% del fatturato netto nel 2005 e di gran lunga superiore al 100% nel 2006 (anche a voler prescindere dagli oneri connessi alle cause di lavoro pendenti).
A ciò aggiungasi che la remunerazione del personale aziendale in ragione d'ora (Vigile, 4° livello, con 6 scatti: Euro 27,50/ora; Vigile 4° livello con zero scatti: Euro 19,23 Euro/ora2) risulta elevata rispetto alle tariffe di legalità; se si considera inoltre l'onere costituito dai dipendenti del Ruolo amministrativo e dirigenziale è facile giungere alla conclusione che in azienda si pratica un costo orario medio di gran lunga superiore a quello fissato dalle tariffe di legalità dal Prefetto della Provincia di Roma con il recente provvedimento del maggio 2007. Altro elemento di riflessione è quello costituito dalle politiche tariffarie operate dall'azienda, per la cui valutazione, dal punto di vista della legalità comportamentale, occorre comunque tener conto, a scanso di equivoci, che è consentita la proroga di condizioni contrattuale definite in epoca antecedente alla fissazione delle tariffe di legalità. Una prima disamina dei principali contratti segnala che la tariffa oraria media praticata è pari a 18,82 Euro/ora, con punte minime di 14,46 e 15,49 Euro/ora, e circa 30 contratti importanti con tariffe inferiori ai 17 Euro/ora.
2.1.4. Il contenzioso sulla contribuzione e l'indisponibilità del DURC. Conseguente penalizzazione nella partecipazione a gare pubbliche.
Il mancato pagamento degli oneri previdenziali e tributari, causato dail'emergente crisi operativa dell'Istituto di Vigilanza dell'Urbe, si rileva nella fase più recente come fattore concausa dell'aggravarsi della
crisi.
L'introduzione del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) per la partecipazione alle gare pubbliche ha costruito un ostacolo insormontabile per l'I.V.U. per la partecipazione ad appalti pubblici.
La certificazione D.U.R.C., infatti, è stata introdotta nel nostro ordinamento dal D.L. 25 settembre 2002, n. 210 convertito con modificazioni dalla Legge 22 novembre 2002, n. 266 e la quale ha doppiato anche per gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture il disposto dell'ari. 3 comma 8 lett. B-bis) del d.lgs 14 agosto 1996, n. 494.
La disciplina è stata successivamente ripetuta nel codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture approvato con il d.lgs 12
aprile 2006, n. 163 all'ari. 38 comma 3.
La succitata disciplina, in definitiva, impone all'impresa (anche se esercitata da associazioni, enti di natura non lucrativa), la presentazione in sede di risposta ad un bando di gara di una dichiarazione o di un certificato che attesti la propria regolarità contributiva.
La mancata presentazione della certificazione impedisce ali' offerente di provare la sussistenza di uno dei "requisiti di ordine generale" di partecipazione, la cui mancanza determina l'esclusione in fase di valutazione generale della regolarità delle domande di ammissione (art. 38d.igs 163/2006).
Anche qualora l'Istituto fosse stato ammesso ad una gara pubblica e si fosse aggiudicato l'appalto, il successivo acclaramento da parte della stazione appaltante del difetto di tale certificazione e l'accertamento, al contrario, della situazione di grave violazione della normativa in materia di versamenti previdenziali, avrebbe determinato la revoca dell'affidamento (art. 2 comma 1 D.L. 210/2002). L'impossibilità di produrre simile certificazione ha impedito all'I.V.U. di eseguire servizi per conto della pubblica amministrazione, anche a titolo di mero subappaltatore, in quanto la recente disciplina dei contratti pubblici ha esteso l'obbligo di presentazione del DURC anche a questi ultimi soggetti (v. art. 38 comma 1 d.lgs 163/2006). L'IVU, in definitiva, a causa del mancato corretto pagamento dei contributi in esame è impossibilitata — nelle condizioni date - ad operare e ad erogare i propri servizi (anche quale mero subappaltare) nei confronti della pubblica amministrazione e di altri soggetti tenuti all'applicazione della normativa in tema di appalti pubblici. La gestione successiva alla dichiarazione di insolvenza è stata avviata all'insegna della regolarità delle contribuzioni previdenziali e così non potrà non essere nel seguito della gestione ad opera dell'Amministrazione straordinaria.
2.1.5. Mancata immissione di forze giovanili in organico.
Una delle cause che influiscono maggiormente sull'esistenza dello squilibrio è il mancato ringiovanimento del personale in forza all'I.V.U. La mancata immissione è senz'altro da addebitare all'idea che l'azienda doveva "smobilitare", cosicché sarebbe stato del tutto inutile procurare l'ingresso ad altri lavoratori della sicurezza.
Sennonché tale carenza influisce anche sul costo medio orario aziendale, in quanto grazie ai contratti di apprendistato si potrebbe assicurare forza lavoro giovanile in grado di assicurare la propria collaborazione ad un costo orario medio di circa 10 Euro, di gran lunga inferiore alla tariffa provinciale.
L'onere predetto appare in grado di controbilanciare il costo orario medio dei lavoratori più anziani, che non vanno individuati come un peso. Essi costituiscono, infatti, un vero e proprio capitale umano dell'impresa, una risorsa di cui ci si dovrà privare solo per esigenze pensionistiche in quanto assicurano una professionalità e un'esperienza che sono ancora oggetto di apprezzamento da parte della clientela.
2.1.6. La deficitaria azione di promozione commerciale.
Il servizio Commerciale era composto da nove (9) addetti e un produttore . Nel corso degli ultimi anni l'organico del comparto si è via via ridotto sia per effetto del raggiungimento dell'età pensionabile che per effetto di migrazioni in altre società del settore. Detto servizio si avvale attualmente del supporto di un produttore che ha rassegnato le proprie dimissioni al 01/01/2008 per raggiunti limiti di età. Il servizio commerciale da circa 5 mesi è composto di n.° 2 unità provenienti dal servizio Tecnico Operativo i quali pur costretti ad operare in una situazione di precarietà a causa della impossibilità di partecipare alle gare pubbliche di appalto si stanno attivando quanto meno per adeguare le tariffe rimaste bloccate da lungo tempo e per incrementare il portafoglio clienti privati con nuove acquisizioni. Nella prospettiva di riequilibrio al servizio Commerciale deve essere assolutamente potenziato.
2.1.7. L'abbandono di segmenti di mercato a più alto valore aggiunto.
L'Istituto di Vigilanza dell'Urbe non svolge più da tempo servizi caratterizzati da più elevato impegno organizzativo, logistico e operativo: il riferimento è a servizi quali quello di trasporto e scorta valori : si tratta di servizi per i quali le Tariffe di legalità approvate dalla Prefettura con provvedimento del 10 maggio prevedono una tariffa oraria significativa (Euro 54,74/ora).
L'azienda, pur disponendo di due caveau non utilizza affatto se non per un cliente gli spazi de quibus. L'azienda non ha sviluppato alcuna politica di dotazione in relazione alle moderne tecnologie che consentono il controllo di sicurezza a distanza.
2.1.8. Le contraddizioni latenti nella governance e la loro esplosione nella fase più recente.
L'I.V.U. è stato diretto dal 1963 al 14 marzo 2006 dal Presidente della Federazione Provinciale di Roma (on. Ruggero Villa, deceduto nel 2006), che non aveva esperienze manageriali ma solo politiche e associative.
La gestione è stata caratterizzata per lungo periodo da promiscuità operative tra le diverse finalità perseguite dalla Federazione Provinciale:
da un canto quelle associative proprie dell'Ente morale A.N.C.R.; dall'altro, quelle proprie dell'attività industriale intrapresa con l'attivazione dell'I.V.U.
2.2. Cenni di analisi sulla situazione patrimoniale - finanziaria della A.N.C.R.
i dati di bilancio relativi all'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci dimostrano, con riferimento al rendiconto finanziario, che l'avanzo finanziario ha assunto un valore negativo dal 2000 al 2004, con l'eccezione dell'anno 2001, che si è chiuso con un avanzo di € 26.804,11, dovuto ad un incremento delle entrate in conto capitale (ammontanti in quell'anno a € 3.227.907,26) risultanti soprattutto dall'alienazione di un immobile sito in P.zza Ippolito Nievo in Roma (per un valore di € 1.807.600).
Negli altri anni, invece, l'ammontare delle entrate in conto capitale non si è discostato molto dal valore delle entrate correnti e si sono verificati disavanzi finanziari, dovuti soprattutto alla presenza di rendite finanziarie negative per la parte corrente. Più in particolare, nonostante si siano registrate rendite finanziarie in conto capitale positive, l'ammontare di queste non è riuscito a coprire il disavanzo relativo alle rendite finanziarie per la parte corrente. Fa eccezione a questo quadro il 2005, in cui iì disavanzo risultante per la parte corrente (- € 44.908) è risultato inferiore all'avanzo registrato in conto capitale (€ 61.540), comportando, pertanto, un avanzo finanziario pari ad € 16.631. Tale situazione è dovuta ad alienazioni di taluni beni immobili. Se si considera esclusivamente la gestione corrente emerge un disavanzo finanziario in tutti gli esercizi relativi al periodo 2001-2005. La situazione sopra descritta si rispecchia nel conto economico: il risultato economico della gestione corrente, infatti, risulta negativa per ii periodo 2001-2005; le sopravvenienze (attive e passive) solo sporadicamente (anni 2001-2002) hanno permesso di ottenere un risultato economico positivo, in alcuni casi, invece, hanno comportato una riduzione del risultato negativo relativo alla gestione corrente (anni 2003-2004), mentre il 2005 ha addirittura comportato un forte aumento del disavanzo economico (si è registrato un disavanzo di 1.102.046 € -dovuta essenzialmente alla rinuncia del credito di € 1.549.371 vantato nei confronti della federazione romana).
L'esame della situazione finanziaria dell'Ente mostra, a partire dal 2003, una flessione negativa del patrimonio netto (che è calato dal 2003 al 2005 dei 13,24 %), dovuta essenzialmente alla vendita di parte del patrimonio immobiliare per reinvestirne il ricavato in investimenti mobiliari, previa copertura dei disavanzi finanziari registrati a partire dal 2001, di cui si è già detto sopra.
2.3. Cenni di analisi sulla situazione patrimoniale - finanziaria della Federazione Provinciale di Roma
Nella situazione contabile relativa a tale Federazione bisogna tener conto dei ricavi/entrate derivanti dall'attività dell'Istituto Vigilanza dell'Urbe, che costituisce una sua gestione speciale. Dai dati contabili relativi alla Gestione Speciale della Federazione Provinciale di Roma dell'A.N.C.R. si evince, senza dubbio, che la maggior parte delle entrate della Federazione derivano dall'attività avente carattere commerciale svolta dall'Istituto di Vigilanza dell'Urbe. Le due fonti di entrata di questue sono, infatti, i ricavi dell'attività dell'Istituto di Vigilanza e i proventi dovuti al tesseramento dei soci, quest'ultima voce costituisce un'entrata particolarmente irrisoria (circa 4.000 € annui) ed è destinata a diminuire in vista della riduzione dei soci iscritti alla federazione.
Dai rendiconto relativo alla gestione degli anni 2003-2006 si ricava chiaramente tale dato, da cui si evince come le entrate/ricavi della Federazione Romana derivano prevalentemente da attività di natura commerciale, quindi estranea al carattere di ente morale proprio dell'Associazione Nazionale.
2.4. Analisi dei conti economici e della gestione industriale dell’ I.V.U.
La situazione rappresentata dai bilanci nell'ultimo periodo è stata condizionata da situazioni eccezionali. Il bilancio al 31.12.2005 non è stato sottoscritto né dalla Commissione Amministratrice né dal Collegio dei sindaci a causa dello scioglimento dei predetti organi in ragione della irregolarità emerse. Il bilancio dopo il commissariamento avvenuto nel 2006, la sottoscrizione del bilancio al 31.12.2006 è stata operata dal commissario straordinario Avv. De Meo. Dalla tabella allegata si evidenzia un progressivo e costante calo di fatturato a far tempo dal 1997.
Nell'ultimo settennio si registrano sempre risultati negativi della situazione caratteristica con una situazione di punta nell'anno 2006, laddove il risultato appare negativo per € 6.700.000,00.
Si segnala inoltre, con riguardo ai conti economici degli esercizi dal 1997 al 2006 (meglio dettagliati nella tabella allegata) che il reddito operativo, come meglio qualificato dal legislatore come differenza tra A (valore della produzione) e B (Costi della produzione) si presenta costantemente negativo a partire dal 2000. Tale valore non è mitigato dall'influenza dei saldi finanziari che risultano negativi per tutti gli anni oggetto di indagine (fatta eccezione
per quelli relativi agli anni 2002 e 2003). Per ciò che attiene al saldo della gestione straordinaria occorre rilevare che la stessa influenza negativamente il reddito dal 1997 al 1999; dal 2000 al 2004 si registra un saldo positivo, nel 2005 ritorna negativo ( - € 24.796.452,00) e nel 2006 ancora positivo (pari ad € 2.093.752,00). Una considerazione conclusiva riguarda l'aggravarsi della situazione dell'ultimo biennio, in quanto fino al 2004 i proventi finanziari e
straordinari hanno consentito un risultato finale non in perdita, mentre a fra tempo dal 2005, non potendo più contare sulle plusvalenze derivanti dalla alienazione dei cespiti, si sono registrare perdite per € 30.274.025, perdite che sono risultate più contenute nel 2006 (€ 5.300.372,00). La situazione di insolvenza appare strutturale e, allo stato, non
reversibile facendo appello all'ordinaria attività industriale. A ciò aggiungasi con riguardo all'attivo della situazione patrimoniale che esso è pari a circa € 31.883.916,00 a fronte di un passività accertate pari a € 79.894.005,17 (v. allegato elenco creditori al 26.09.2007).
Sul piano analitico emerge che le immobilizzazioni hanno scarso rilievo, soprattutto se considerate le rettifiche che si sono rese necessarie in sede di valutazione della loro presumibile valore di realizzo. Valga analoga considerazione anche per le poste creditizie, le quali, come già accennato, sono in larga parte di dubbia esigibilità. In particolare si evidenzia che i crediti commerciali inscritti nell'attivo circolante presentano un saldo netto pari a € 13.611.373,00; occorre tuttavia considerare che in sede di analisi estimativa si è reso necessario provvedere ad una massiccia svalutazione in considerazione della circostanza che figurano in detta posta importi di un certo rilievo scaduti da oltre sei mesi (€ 2.578.119,60) nonché una somma di £ 1.162.134,46 in contenzioso.
Si sottolinea, altresì, che i crediti diversi formati in larga misura da crediti di natura previdenziale sono permeati da un altissimo grado di aletorietà, correlato all'esistenza di un contenzioso nei riguardi dell'INPS, sul quale si è già formato un negativo orientamento da parte del giudice di primo grado.
La disamina dell'attivo circolare è influenzata dalle disponibilità liquide inscritte per un ammontare pari € 1.377.134,65.
Passando alla disamina del passivo occorre evidenziare che il patrimonio netto è iscritto per un valore pari a - € 41.191.885,87 la cui stratificazione è articolata come segue:
a) per perdite pregresse - € 3 6.164.45 8,18 ;
b) per perdita infrannuale (come da bilancio prò-forma visionato) - € 5.027.427,59;
Si evidenzia altresì la massiccia esposizione debitoria connessa al mancato adempimento delle obbligazioni tributarie e previdenziali, le quali associate alla voce altri fondi per rischi evidenziano un totale per rischi ed oneri quantificabile in € 12.866.045,67.
Si ritiene che la voce più rilevante del passivo sia costituita dal fondo per il trattamento di fine rapporto, il quale consta di € 20.635.819,21. L'esposizione debitoria riferibile alla lett. D) di cui all'art. 2425 c.c. è pari a € 39.573.936,51.
2.5. Sintesi delle cause di insolvenza.
In sintesi le cause di insolvenza sono da far risalire ad una pluralità di cause.
Viene in rilevo innanzitutto una scarsa managerialità nella gestione aziendale che ha risentito di influssi estranei a logiche imprenditoriali, registrandosi interferenze e commistioni tra la gestione commerciale e quella associazionistica -morale. Viene in rilevo, in secondo luogo, una gestione del personale caratterizzata da costi assolutamente non concorrenziali e penalizzanti caratterizzato da una scarso apporto di forze giovanili. In alcune circostanze l'esercizio dell'attività è stato oggettivamente distratto a favore della concorrenza; più in generale, la gestione è stata
caratterizzata da uno squilibrio nel rapporto costi/ricavi. Hanno inciso infine le condizioni di mercato: inizialmente TIVÙ ha operato in una condizione oligopolistica; oggi sul mercato provinciale si registrano oltre cinquanta competitori; più in generale si deve osservare che ii settore di mercato in cui opera l’ IVÙ appare viziato dalla ghettizzazione provinciale delle autorizzazioni e della imposizione di tariffe che condizionano negativamente - in nome di malintese esigenze di pubblica sicurezza - l'andamento del mercato.
PARTE TERZA
3. AMMISSIBILITÀ ALLA PROCEDURA DI .AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
3.1. identificazione dell'impresa da assoggettare ad amministrazione straordinaria.
La legittimazione soggettiva all'assoggettamento ad amministrazione straordinaria sembra adeguatamente indagata nella sentenza del Tribunale n.283/07 dichiarativa dell'insolvenza, alla luce del "principio di effettività": l'A.N.C.R. è iscritta al Registro delle imprese ma ha esercitato attività di impresa - a quanto risulta ad oggi - solo a mezzo della Federazione Provinciale, che non ha una propria personalità giuridica ma ha operato in passato godendo di una sua propria autonomia e marcando una autonoma soggettività. I tentativi fatti valere in passato dall'A.N.C.R. per associare l'impresa all'Ente morale (basati sull'inquadramento del personale nei ruoli dell'Associazione) sono stati piuttosto finalizzati alla riduzione degli oneri contributivi e a smentire la tesi che venisse esercitata attività commerciale.
Si tratta di tentativi che cozzano con la sentenza del Tribunale di Roma n. 11652 del 8.06.2007 depositata il 13.06.2007 (v. retro sub 2.3.1), con gli avvisi manifestati dall’INPS nella fase più recente e con la sentenza del Trib. di Roma, sez. lavoro dell'8.6. 2007 che - in linea con i pareri positivi espressi dall’INPS e dal Ministero del lavoro - ha riconosciuto al personale dell'I.V.U. i benefici della Cassa Integrazione Guadagni.
D'altra parte, la stessa presentazione del ricorso da parte della Federazione Provinciale dell'A.N.C.R. rappresentata dal Commissario (on. De Meo), che riveste al contempo il ruolo di Presidente dell’ A.N.C.R., sta a confermare la presa di coscienza che l'attività esercitata a mezzo dell’I.V.U. ha indubbia natura commerciale. Si tratta, infatti, di attività consistente nella prestazione di servizi di vigilanza, custodia e trasporto valori, che rientra a pieno titolo fra le attività industriali dirette alla produzione di servizi ex art. 2195, n. 1 e.e. Ciò premesso, si dovrà sicuramente approfondire in futuro, nell'interesse del ceto creditorio della procedura il ruolo giocato dalla Federazione Provinciale dell'A.N.C.R. e dall’ A.N.C.R. Associazione nazionale sia in considerazione del principio per il quale l'associazione acquisisce lo status di imprenditore commerciale allorquando esercita attività economica in via esclusiva o prevalente (Cass. 17.1. 1983, n. 341; Cass. 9.11. 1979, n. 5770) sia in considerazione della verifica della diversa ipotesi in cui l'Associazione, per raggiungere i propri scopi altruistici, si limiti ad utilizzare i proventi dell'attività imprenditoriale, ipotesi, quest'ultima, considerata da Cass. 18.9.1993, n. 9589, per escludere il fallimento dell'Associazione. E' senz'altro sicuro
Per l'intanto, il quadro di riferimento prospettato nel ricorso da parte della Federazione Provinciale dell'A.N.C.R., oggetto di positivo vaglio da parte della sentenza del Tribunale di Roma n. 203/2007 e di una nrima disamina nella orima parte della presente relazione, sembra più che sufficiente per la dichiarazione di insolvenza della Federazione Provinciale della A.N.C.R. in quanto esercente l'attività commerciale dell'Istituto di Vigilanza deli'Urbe finalizzata all'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria.
Il numero dei dipendenti pari a 840 unità è nettamente superiore a quanto richiesto dall'art. 2, letto) del D.Lgs. n. 270/1999. I debiti sono pari a circa 80 min di Euro a fronte di un attivo accertato di gran lunga inferiore alla metà del passivo; anche il raffronto con i ricavi provenienti dalle vendite (v. allegati) portano a concludere che risultano soddisfatti i criteri richiesti dalla legge per l'ammissione ali'amministrazione straordinaria, anche alla luce delle ulteriori considerazioni svolte in altre parti della presente Relazione.
3.2. Analisi delle "concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività aziendali" (art. 27 d.lgs. n. 270/1999).
La situazione gestionale si presenta alquanto difficoltosa a causa dello squilibrio economico in atto oltre che a causa degli scarsi margini di liquidità disponibile.
Un polmone finanziario è certamente costituito dagli incassi che sono previsti rispetto ai crediti già scaduti e a quelli in scadenza.
Il totale dei crediti verso la clientela maturati alla data della dichiarazione di insolvenza era pari ad Euro 13.330.754,03; anche a voler svalutare tale posta attiva di circa un terzo, in quanto 2.578.119,60 Euro sono scaduti da oltre 6 mesi e 1.162.134,46 sono in contenzioso, rimane un residuo creditorio che dovrebbe garantire flussi finanziari consistenti per i prossimi mesi in grado di assicurare, salvo imprevisti, una continuazione dell'attività nel breve-medio periodo. Dovrà essere comunque assicurato un monitoraggio costante della gestione in amministrazione straordinaria per valutarne la tenuta rispetto all'obiettivo da perseguire che sarà meglio definito in sede di definizione del programma ex art. 54 ss. D.Lgs. n. 270/1999. Le "concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali" di cui è parola; nell'art. 27 del D.Lgs. n. 270/1999 devono corroborare le scelte da perseguire nel programma dell' amministrazione straordinaria avendo come orizzonte finale quello di recupero dell'efficienza dell'impresa da restituire al mercato.
A ciò aggiungasi che l’obiettivo deve essere in primo luogo, quello di tendere ad assicurare un equilibrio economico gestionale inteso come sostanziale bilanciamento di costi e ricavi industriali, ovviamente prescindendo dalla struttura debitoria dell’ IVU al momento della dichiarazione dello stato d’insolvenza.
Di seguito, si prendono in considerazione alcune misure atte a garantire l’auspicato equilibrio economico già in costanza dell’amministrazione straordinaria, salvo ulteriori precisazioni e messe a punto in sede di definizione el programma della gestione commissariale straordinaria. L’obiettivo appena enunciato si rende possibile, nel breve periodo, solo mediante l’acquisizione di forza lavoro giovanile in regime di Sui piano della riduzione dei costi dovranno cessare quelli connessi all'attività dell'Ente morale ANCR e dovrà essere valutata la convenienza di subentrare in alcuni contratti di locazione oggi strumentali all'esercizio dell'attività aziendale.
3.3. La difficoltà a coltivare un programma di ristrutturazione del debito.
L'enorme divario che corre tra il passivo accertato (di circa 80 Min. di Euro) e l'attivo dell'I. V.U. pari a circa 12 mln. di Euro rende altamente improbabile la definizione ed il perseguimento di un programma di
ristrutturazione del debito.
Quand'anche dovesse venire in rilievo l'intero patrimonio della A.N.C.R., quest'ultimo risulta comunque inferiore a 20 milioni di Euro e non in grado comunque, di assicurare un rimedio risolutore allo sbilanciamento patrimoniale. Le valutazioni appena espresse dovranno ovviamente, trovare conferma o smentita nel programma del Commissario Straordinario.
3.4 La prospettiva del programma di dismissione.
Appare concreta la prospettiva di un programma di dismissione dell’impresa di vigilanza potendo tale obiettivo contare su manifestazioni di interesse innumerevoli che si sono già registrate in passato e che non si sono sviluppate e concretizzate a causa del forte indebitamento aziendale.
La possibilità di dimettere l'azienda priva del fardello debitorio rende sicuramente appetibile sul mercato l'acquisizione dell'I.V.U.: si tratta-come è noto - della facoltà accordata dall'art. 63, quinto comma, del D.Lgs. n. 270/1999, là dove si prevede che «salvo diversa convenzione, è esclusa la responsabilità dell'acquirente per i debiti relativi all'esercizio delle aziende cedute, anteriori al trasferimento». Nonostante la segnalata riduzione dei volumi di attività, il fatturato attuale e i contratti in essere sembrano idonei a costituire una buona base di partenza per la ripresa dell'attività aziendale ed il suo recupero all'equilibrio costi/ricavi.
E' opportuno segnalare che le prime reazioni della clientela alla dichiarazione di insolvenza sono state improntate ad una serena attesa della positiva evoluzione della crisi aziendale, cosicché non si sono registrate sin qui disdette o altre patologie di rilievo. Un clima di responsabile e fiduciosa attesa si registra anche nell'ambiente di lavoro, dopo una franca e serena discussione avvenuta con le rappresentanze aziendali e sindacali a seguito della comunicazione della dichiarazione di insolvenza e del conseguente blocco delle competenze del mese di settembre 2007. La Prefettura di Roma, per parte sua, ha segnalato già da tempo 3 a sua disponibiiìtà a consentire il trasferimento delle relative autorizzazioni amministrative a soggetto in regola con la normativa di Pubblica Sicurezza.
3.5. L'esigenza che nel Decreto (redatto ex art. 32 D, Lgs. n. 270/1999) si precisi che nelle more della nomina del Commissario Straordinario e della sua acccttazione sia consentita la prosecuzione dell'impresa da parte dell'imprenditore.
La problematica relativa alle autorizzazioni prefettizie da ultimo accennata non deve essere trascurata nella redazione da parte del Tribunale del decreto ex art. 32 D.Lgs. n. 270/1999. In tale sede sarà opportuno precisare -al fine di evitare discontinuità nel regime autorizzatorio- che, nelle more della nomina dei Commissario Straordinario e della Sua accettazione, sia consentita la prosecuzione dell'Impresa da parte dell'imprenditore Federazione Provinciale Associazione Nazionale Combattenti e Reduci — I.V.U.
Roma, 24.10.2007
Il commissario giudiziale Lucio FRANCARIO