25 giugno 2008

Un'altro sassolino nell'ingranaggio


































Legge 274/91
Art. 5. Opzioni.
1. Possono optare per il mantenimento dell’iscrizione alle Casse pensioni degli istituti di previdenza:
a) i dipendenti degli enti che perdono la natura giuridica pubblica che consente l’iscrizione alle Casse predette;
b) i dipendenti degli enti pubblici e delle aziende municipalizzate o consortili che transitano a società private per effetto di norme di legge, di regolamento o convenzione, che attribuiscano alle stesse società le funzioni esercitate dai citati enti pubblici ed aziende.
2. I dipendenti degli enti indicati dall’articolo 21 della legge 3 maggio 1967, n. 315 [5], in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che non si siano avvalsi in tempo utile della facoltà di iscrizione alle Casse pensioni di cui al comma 1, sono iscritti, a domanda, alle Casse predette.
3. La domanda, per le ipotesi di opzione o di iscrizione rispettivamente previste dai commi 1 e 2, deve essere presentata alle Casse pensioni di cui al comma 1, a pena di decadenza, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero dalla data della modifica del rapporto previdenziale, se posteriore.
4. L’iscrizione alle Casse pensioni di cui al comma 1 decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Il riconoscimento del servizio pregresso avviene mediante trasferimento alle Casse pensioni di cui al comma 1 dei contributi già versati all’INPS, con le modalità previste dall’art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.
5. Per tutte le iscrizioni previste dal comma 1 si assume quale retribuzione annua contributiva la somma degli emolumenti pensionabili a norma degli ordinamenti delle Casse pensioni di cui al comma 1, nella misura prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
6. La facoltà di iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, prevista dall’articolo 21 della legge 3 maggio 1967, n. 315 [5], è estesa all’Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura ed ai consorzi regionali degli Istituti autonomi delle case popolari.
7. Le norme contenute nei primi cinque commi dell’art. 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, (lo trovi pubblicato sotto) continuano a trovare applicazione, per quanto concerne la facoltà data agli enti parastatali, agli enti di diritto pubblico ed agli enti morali di iscrivere alle Casse pensioni di cui al comma 1 le rispettive categorie di personale da essi dipendenti, soltanto nei casi in cui la deliberazione di massima prevista dal secondo comma del citato articolo 39 sia stata o venga adottata dall’ente entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.
Legge 379 dell’11/04/1955
Art. 39.
Ferme restando le vigenti norme stabilite in materia dell’iscrizione obbligatoria o facoltativa agli
Istituti di previdenza, è data facoltà agli enti parastatali, agli enti di diritto pubblico, agli enti morali
e alle Regioni di iscrivere alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, alla Cassa per
le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate e alla Cassa per le pensioni ai
sanitari le rispettive categorie di personali da essi dipendenti.
Ai fini dell’esercizio della facoltà di cui al comma precedente, gli enti sopra elencati devono
adottare deliberazione di massima che stabilisca l’iscrizione obbligatoria per tutto il personale
assunto a partire dalla data di approvazione della deliberazione stessa in poi e l’autorizzazione di
iscrizione facoltativa, da esercitarsi entro il termine di anni cinque dalla data predetta, per il
personale in servizio alla data stessa. La approvazione della deliberazione deve essere effettuata
con decreto del Ministro che esercita il controllo sull’ente di concerto con il Ministro per il tesoro
ed il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Gli enti sono tenuti a trasmettere, a pena di decadenza dall’esercizio della facoltà di cui al primo
comma, la deliberazione predetta alla Direzione generale degli Istituti di previdenza entro tre mesi
dalla data della sua approvazione. Insieme con la deliberazione deve essere pure trasmesso
l’elenco nominativo del personale in servizio a tale data.
Per il personale assunto a partire dalla data della approvazione della deliberazione in poi, la
iscrizione obbligatoria ha effetto dalla data della assunzione. Per il personale in servizio a tale
data l’iscrizione facoltativa decorre dal primo del mese successivo alla data di presentazione
delle singole domande, dalle quali deve risultare lo esplicito assenso degli interessati.
Gli enti contemplati nel primo comma sono esonerati dall’assicurazione obbligatoria per la
invalidità, la vecchiaia e i superstiti nei riguardi del personale per il quale si effettua l’iscrizione obbligatoria o facoltativa agli Istituti di previdenza, in applicazione delle norme contenute nei
precedenti commi.
La Fondazione scientifica e la Fondazione dotalizia - con la istituzione delle quali, pur
conservando l’unicità di amministrazione, è stata riordinata, in applicazione del decreto-legge 5
settembre 1938, n. 1807, e successive modificazioni, l’originaria Fondazione Querini Stampalia di
Venezia, eretta in ente morale con decreto reale 21 giugno 1869 - nonché l’ente Collegio
Serristori di Castiglion Fiorentino, eretto in ente morale con regio decreto 31 gennaio 1875, n.
2369, serie II, sono equiparati alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ai fini di
accertare l’obbligo anche con effetto retroattivo o la facoltà della iscrizione del personale
dipendente agli Istituti di previdenza.

13 giugno 2008

ANCR ... un successo che viene da lontano

X Legislatura - seduta del 18 gennaio 1990


STAITI di CUDDIA delle CHIUSE e MACERATINI. — Ai Ministri dell'interno,
del lavoro e previdenza sociale e di grazia e giustizia. — Per sapere - premesso che :
l'Istituto di vigilanza dell'urbe, di Roma, fa parte della federazione provinciale
dell 'Associazione nazionale combattenti e reduci, che ancora sopravvive
come ente morale; detto istituto opera come un 'azienda di lucro e fa capo a tali Giorgio Bonsignori e Ruggero Villa - quest'ultimo ex deputato della Democrazia cristiana - che
godono di stipendi di tutto rispetto se si tiene presente che il solo Bonsignori percepisce
dall 'Istituto di vigilanza dell 'urbe uno stipendio annuo di ben 230 milioni ; sempre con il denaro dell 'ANCR, ente morale che usufruisce di speciali vantaggi economici e fiscali, sono state
recentemente istituite altre due società di vigilanza, la Finurbe e la Jacorossi Ivu , con capitali sociali di svariati miliardi e facenti capo sempre al Villa e al Bonsignori; a seguito delle frenetiche attività imprenditoriali del Villa e del Bonsignori si registrano a loro carico i seguenti procedimenti penali presso la pretura di
Roma: n. 106679/86C, 106679/86C, 067728/88A, 107925/88C, 196136/88C e 196171/88C ;
oltre a detti procedimenti occorre tenere presente:

1) che a seguito di un esposto denuncia di un dipendente dell'Istituto di vigilanza dell'urbe per presunti brogli con l'INPS - che si asserisce essere stati riscontrati anche dall 'ispezione
effettuata dal dottor Muzi, dell'INPS - la procura della Repubblica di Roma ha aperto il procedimento penale n. 131174/87C ;

2) a seguito di perquisizioni e verifiche operate dalla Guardia di finanza di Roma sono state riscontrate considerevolissime evasioni dell'IVA e per tali evasioni, per le quali sono state erogate multe per centinaia di milioni, pende a carico del Villa un procedimento penale
per violazione della legge n . 516 del 1982 ;

3) per le disinvolte attività dell'Istituto di vigilanza dell 'urbe altre denunce sono state presentate da ispettori del lavoro, che hanno erogato sanzioni per oltre 800 milioni di lire ; ciò nonostante è stata recentemente concessa al Ruggero Villa una nuova licenza per effettuare investigazioni ed ottenere informazioni, in assoluto spregi delle decine di altre domande che, pur essendo state presentate in date di gran lunga anteriori, attendono da tempo inevase;

Le lucrose attività investigative del Villa e del Bonsignori sembrano essere predilette dallo stesso INPS - malgrado le ispezioni effettuate - e da enti delle Partecipazioni statali, quali, ad esempio ,
l'ITALCABLE -: come sia possibile tollerare una situazione di tal genere che, in assoluto
dispregio delle leggi vigenti, vede un organico di 1 .700 persone armate a completa disposizione di personaggi che gli interroganti giudicano assai discutibili quali il Villa ed il Bonsignori ;
se non condividano il sospetto degli interroganti che le fortune dell 'Istituto di vigilanza dell 'urbe siano da far risalire ad autorevoli protezioni, che alcuni riferiscono provenienti da noti iscritti alla famigerata P2 ; quale sia l 'esito dei procedimenti penali
indicati . (4-17826)

07 giugno 2008

E' vero che è roba vecchia... ma visto che c'è la risposta mi sembrava una novità

BURGIO, PAGLIARINI e VACCA. - Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che: l'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, eretta con regio decreto 24 giugno 1923, n. 1371 in Ente Morale avente personalità giuridica, è soggetta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri e della Corte dei conti cui vengono sottoposti - tra l'altro - i bilanci; l'Associazione è articolata in Federazioni provinciali che, pur se svolgono attività in senso lato di impresa, costituiscono articolazioni locali dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, che rimane tuttavia titolare di una esclusiva personalità giuridica rispetto alle proprie articolazioni; l'Associazione è definita ente pubblico da numerosi elementi normativi e non (fra gli altri legge 18 agosto 1978, n. 481 e compendio del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale di Finanza, avente ad oggetto «Enti ed organismi pubblici non territoriali, diversi dagli organi costituzionali»); tale Associazione - per il tramite della Federazione Provinciale di Roma -, gestisce, mediante l'Istituto di Vigilanza dell'Urbe, attività di vigilanza che impiega circa 1.100 lavoratori con fatturato che ha raggiunto anche i 50 milioni di euro; l'Istituto di vigilanza dell'Urbe e l'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci sono un'unica realtà tanto che utilizzano la stessa Partita IVA, lo stesso Codice Fiscale e lo stesso Regolamento interno; da tempo sono in corso iniziative degli amministratori dell'associazione aventi ad obiettivo la cessione del ramo di azienda ad altri soggetti esercenti la medesima attività, attraverso trattative di tipo privatistico senza l'esperimento di apposita procedura ad evidenza pubblica; è in corso presso il Tribunale Ordinario di Roma - Sezione fallimentare - un procedimento per la dichiarazione di insolvenza dell'Istituto di Vigilanza dell'Urbe; tali gravi tensioni finanziarie sono dovute anche a dismissioni di servizi svolti e a mancate partecipazioni a gare promosse da committenti pubblici e privati quasi che un disegno preordinato alla svendita dell'Istituto regolasse l'azione degli amministratori in carica; il patrimonio pubblico rischia di essere fortemente depauperato dal perpetuarsi di tale gestione aziendale; la stabilità del posto di lavoro sembra spesso posta in dubbio anche dal «suggerimento» dato dai vertici aziendali ai lavoratori di dimettersi dall'Istituto di vigilanza dell'Urbe per aderire, in qualità di soci, ad una cooperativa di servizi analoghi -: quali iniziative il Governo abbia intrapreso o intenda intraprendere per esercitare il controllo sull'attività svolta dagli amministratori della Federazione Provinciale di Roma dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci al fine di tutelare il patrimonio pubblico così minacciato e salvaguardare i livelli occupazionali. (4-05402)

RISPOSTA

Per meglio comprendere le questioni sollevate con l'interrogazione in esame, è opportuno premettere alcune considerazioni sulla natura giuridica dell'Associazione nazionale combattenti e reduci (Ancr), nonché sulla specificità e peculiarità delle relative competenze. Il sodalizio in argomento è un ente morale di natura privata ed aderisce alla Confederazione italiana delle associazioni combattentistiche e partigiane ed i relativi negozi giuridici hanno luogo secondo la legislazione ordinaria vigente ovvero secondo il Codice Civile. Al riguardo, si deve sottolineare che ai sensi dell'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, l'ente in questione ha assunto personalità giuridica di diritto privato. Con i successivi decreti del Presidente della Repubblica 30 settembre 1982 e 10 marzo 1986, modificativi dello statuto associativo dell'Ancr, è stata ribadita la natura di persona giuridica privata. In tale contesto, è utile ricordare anche le relazioni della Corte dei Conti sul risultato del controllo della gestione finanziaria dell'Ancr per gli esercizi finanziari del 1999/2000 e del 2001/2002, che hanno espressamente riaffermato che l'Associazione «è persona giuridica di diritto privato». Circostanza, quest'ultima, ribadita anche da costante giurisprudenza sia della Magistratura contabile che della Corte di Cassazione che hanno sempre affermato la natura privatistica del sodalizio. Ciò detto, l'attività dell'Ancr per potersi correttamente esplicare, deve necessariamente assumere rilevanza esterna, in quanto la stessa è un soggetto giuridico dotato di poteri, di diritti, di doveri e di obblighi, nei limiti delle attribuzioni e degli scopi statutari. Da quanto sopra esposto, si evince in maniera abbastanza chiara che le peculiari questioni sollevate con l'interpellanza in argomento riguardano, in via esclusiva, profili di natura patrimoniale tra il vertice associativo dell'Ancr e le sue articolazioni locali, e tra queste ultime e l'Istituto di vigilanza dell'Urbe (Ivu). In buona sostanza, si tratta, nel caso di specie, di rapporti civilistici in essere tra strutture di un sodalizio avente natura privata e regolati, perciò, dal Codice Civile. Proprio la peculiare tipologia di tali rapporti, pertanto, non consente un intervento della Difesa nel senso auspicato dagli interroganti, poiché si tratta di materia preclusa a qualunque intromissione estranea al sodalizio. Infatti, i rapporti tra il Ministero della difesa e l'Associazione riguardano esclusivamente l'attività sociale dell'Ente (legata alla tutela degli ex combattenti ed agli scopi morali tesi alla solidarietà nazionale), esercitando la vigilanza con riferimento alle sole attività associative riconducibili agli interessi ad alle specifiche attribuzioni della Difesa, con particolare riguardo alla utilizzazione e alla gestione dei fondi erogati ai sensi della legge 20 febbraio 2006 n. 92. Conseguentemente, il Ministero della difesa rimane assolutamente estraneo alle attività imprenditoriali svolte dall'Ente attraverso l'Ivu ed ai rapporti tra l'Ancr ed i dipendenti del citato istituto di vigilanza. Si ricorda, infine, che l'Amministrazione militare non ha alcuna competenza in ordine alla vigilanza sull'attività di gestione dei vertici né in ordine al controllo sui bilanci dell'Associazione stessa. Il Ministro della difesa: Arturo Mario Luigi Parisi.