24 gennaio 2008

Comunicato sindacale SAVIP


Il 13 Febbraio 2008 scade il termine ultimo per la
presentazione dell’Istanza di costituzione allo stato passivo come
creditori privilegiati.
Il Savip ha predisposto, nell’ambito del proprio Direttivo
Sindacale, l’organizzazione della raccolta delle Istanze per conto dei
propri iscritti.
Ogni dipendente iscritto alla nostra O.S. dovrà prendere
contatto con il proprio Rappresentante Sindacale e preparare in
triplice copia:
1. Modulo Savip per insinuazione allo stato passivo per crediti di
lavoro subordinato debitamente compilato (originale più 2
copie).
2. Foglio riepilogativo dei conteggi dei crediti vantati nei
confronti dell’A.N.C.R.-I.V.U. (originale più 2 copie).
3. Busta paga di Settembre 2007 (3 copie).
Si precisa che la modulistica in questione dopo ulteriori incontri
con i nostri Legali è stata rivista modificata, per tutti coloro che
hanno già consegnato la propria istanza la stessa sarà modificata
dallo Studio Legale.
In particolare è stato eletto come domicilio legale lo Studio
dell’Avvocato Paolo Marini, in quanto per le notifiche Giudiziarie è
necessario un indirizzo legale nel distretto di Roma.
Il punto nr. 5 del modulo viene rivisto e corretto, denominando
correttamente il nostro Istituto come riportato dalla nostra lettera
d’assunzione e busta paga.
Inoltre per rispondere alle numerose domande relative all’Art.
2751 bis del C.C.
Hanno privilegio generale sui mobili (e solo sui mobili -ndr-) i crediti riguardanti:
1) le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, nonché il credito del lavoratore per i danni conseguenti alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori ed il credito per il risarcimento del danno subito per effetto di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile;
2) le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione;
3) le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia dovute per l'ultimo anno di prestazione e le indennità dovute per la cessazione del rapporto medesimo;
4) i crediti del coltivatore diretto, sia proprietario che affittuario, mezzadro, colono, soccidario o comunque compartecipante, per i corrispettivi della vendita dei prodotti nonché i crediti del mezzadro o del colono indicati dall'art. 2765;
5) i crediti dell'impresa artigiana e delle società od enti cooperativi di produzione e di lavoro, per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti;
5 bis) i crediti delle società cooperative agricole e dei loro consorzi per i corrispettivi della vendita dei prodotti.
facciamo presente che, dopo ulteriori incontri con i
nostri Avvocati, c’è stato chiarito che la presentazione dell’istanza
non può essere causa di rescissione del contratto (licenziamento)
infatti, sono previsti in questo articolo due tipologie di tutela dei
crediti da lavoro, una per tutti i tipi di credito da lavoro subordinato
ed una per le indennità dovute al fine rapporto.
Per motivi organizzativi e di protocollo entro il 31 gennaio 2008
tutti gli iscritti dovranno consegnare al proprio Rappresentante
Sindacale la modulistica richiesta.

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