26 maggio 2008

Cari ortolani tenetevi pronti...

PROCEDURA DI DISMISSIONE DEL COMPLESSO AZIENDALE DELLA FEDERAZIONE PROVINCIALE DI ROMA DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI E REDUCI – ISTITUTO DI VIGILANZA DELL’URBE IN A.S. (DI SEGUITO "IVU")
INVITO A MANIFESTARE INTERESSE PER L’ACQUISTO DEL COMPLESSO AZIENDALE DELL’IVU E PER L’ACCREDITAMENTO ALLE SUCCESSIVE FASI DELLA PROCEDURA

Il Prof. Avv. Lucio Francario, in qualità di Commissario Straordinario (di seguito "CS") della Federazione Provinciale di Roma dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci – Istituto di Vigilanza dell’Urbe in Amministrazione Straordinaria (di seguito "IVU"), con sede in Roma in Via G. Nicotera n. 29, c.f., partita IVA n. 09741581004 e iscrizione REA n. RM-420470, designato con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 15.11.2007 intende procedere alla dismissione del complesso aziendale dell’IVU.
Il CS si avvale della collaborazione di American Appraisal Corporate Finance S.r.l. (il "Consulente"), quale consulente per realizzare l’operazione di dismissione.
1. LA SOCIETA'
L’IVU in a.s. è abilitata all’esercizio di attività di vigilanza privata, trasporto valori e servizi di portierato e reception nella provincia di Roma in virtù di apposita licenza di P.S. (volturata al CS in data 29 novembre 2007). La prima autorizzazione ad esercitare l’attività di che trattasi è stata concessa dal Prefetto di Roma all’IVU nel 1932. L’IVU nel 2006 (ultimo esercizio completo prima dell’entrata in amministrazione straordinaria) aveva un giro d’affari pari a circa 40 milioni di euro, ed al 31 dicembre 2007 aveva circa 820 dipendenti, di cui circa 800 vigili. La base operativa principale è sita in Roma, Via Rina Monti n. 15, in uno stabile di circa 3000 mq, oltre ad un terreno contermine, utilizzati in forza di rapporto di leasing.
A seguito di dichiarazione di stato di insolvenza, con decreto in data 8 novembre 2007 il Tribunale di Roma ha dichiarato aperta la procedura di amministrazione straordinaria della Federazione Provinciale di Roma dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci – Istituto di Vigilanza dell’Urbe e con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico in data 15 novembre 2007 il Prof. Avv. Lucio Francario è stato nominato Commissario Straordinario.
In data 21 marzo 2008 il Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato il programma redatto dal Commissario Straordinario ai sensi dell’art. 27 lett. a) del D. Lgs. N. 270/1999, con previsione di dismissione dei complessi aziendali e la prosecuzione dell’attività d’impresa.
Il Complesso Aziendale oggetto di dismissione ("Complesso Aziendale") è rappresentato dalle attività di vigilanza e servizi di portierato e reception esercitata nel territorio della provincia di Roma e da immobilizzazioni in leasing aventi ad oggetto la sede di via Rina Monti e il terreno contermine.
2. LA PROCEDURA
La Procedura prenderà avvio con la fase di preselezione dei potenziali interessati che avrà luogo sulla base dei seguenti criteri necessari per il successo dell’operazione: Pag. 2
1. Possono partecipare alla Procedura società di capitali, italiane o estere, singolarmente, riunite o da riunire in entità societarie già costituite o da costituire ("Cordata"), che non si trovino in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m) del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.
2. Ove il Soggetto o la Cordata che manifesta interesse intenda procedere all’acquisizione per tramite di società veicolo costituita o da costituire appositamente (entrambe definite nel prosieguo come "Newco"), tale intendimento dovrà essere segnalato nella manifestazione di interesse.
3. Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse espresse da intermediari perché è richiesto un rapporto diretto con i soggetti interessati all’acquisto della partecipazione.
4. I soggetti interessati a partecipare alla Procedura dovranno far pervenire la manifestazione di interesse, redatta in forma scritta ed in lingua esclusivamente italiana corredata dai documenti indicati nella acclusa "Lista della documentazione", da produrre in lingua italiana, fatta eccezione per i documenti legali (Bilanci, Statuto, Atto costitutivo e certificati) che potranno essere forniti in lingua inglese, in un plico recante il riferimento "Manifestazione di interesse in relazione alla dismissione del complesso aziendale dell’IVU", indirizzato a American Appraisal Corporate Finance S.r.l., Via delle Quattro Fontane 16, 00184 Roma, tel. +39 06 6229 4420, att.ne: Dott. Dott. Guido Aquilina – Dott. Giacomo Sandicchi, entro e non oltre le ore 12:00 (ora italiana) di martedì 27 maggio 2008, a pena di esclusione dalla Procedura.
5. Nessuno dei soggetti interessati potrà presentare singolarmente o congiuntamente od in partecipazione anche minoritaria con altri soggetti, più di una manifestazione di interesse.
6. La manifestazione di interesse, in forma di lettera sottoscritta dai soggetti muniti dei poteri di rappresentanza, non potrà essere subordinata a condizioni non coerenti con il presente invito.
7. Nel caso di partecipazione alla Procedura di una Cordata, gli interessati dovranno predisporre una manifestazione di interesse congiunta, sottoscritta da soggetti muniti dei poteri di rappresentanza, nella quale dovrà essere nominato il comune mandatario per l'espletamento della Procedura.
8. La manifestazione di interesse dovrà includere, a pena di esclusione, la documentazione indicata analiticamente di seguito (in caso di Cordata, relativa a ciascuno dei componenti della stessa), comprensiva di una attestazione di una primaria banca comunitaria circa la sussistenza, in capo al soggetto manifestante interesse, della condizione di essere favorevolmente conosciuto sulla piazza (in caso di Cordata la dichiarazione potrà essere riferita anche al solo soggetto mandatario).
9. A conclusione della fase di invito a manifestare interesse, con comunicazione del Consulente saranno rese note le modalità per la partecipazione alle successive fasi della Procedura e ulteriori informazioni sul Complesso Aziendale.
Nel corso della Procedura i soggetti interessati dovranno comunque tenere comportamenti ispirati al pieno rispetto dei principi di correttezza e di buona fede.
Il Commissario Straordinario, con la collaborazione del Consulente e di altri eventuali consulenti, assunte se necessario ulteriori informazioni, potrà, a suo insindacabile giudizio, accertare la rispondenza ai requisiti sopra specificati dei soggetti interessati e la conformità delle manifestazioni di interesse a quanto richiesto ai sensi del presente invito, ai fini dell’ammissione alla fase successiva della Procedura.
3. VARIE
La cessione del Complesso Aziendale è condizionata, tra l’altro, all’assunzione da parte del cessionario di tutti gli obblighi stabiliti dalla legge per il caso di cessione di aziende in esercizio (art. 63 D. Lgs. N. 270/1999) ed in particolare dell’obbligo, adeguatamente garantito, di proseguire per almeno un biennio l’attività imprenditoriale di IVU e di mantenere, per il medesimo periodo, i livelli occupazionali esistenti al momento della cessione.
Ai soggetti ammessi alla fase successiva della Procedura sarà inviata copia del disciplinare di gara, da restituire controfirmato per integrale accettazione dello stesso, nonché ulteriori informazioni sulla Procedura. Pag. 3
La pubblicazione del presente invito e la ricezione delle manifestazioni di interesse non comporteranno per il Commissario Straordinario e/o il Consulente alcun obbligo o impegno di vendita nei confronti dei soggetti interessati all'acquisto né, per questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte del Commissario Straordinario stesso (incluse commissioni di intermediazione o di consulenza, o rimborsi di spese o indennizzi).
Il Commissario Straordinario e il Consulente si riservano la facoltà di modificare il perimetro dell’oggetto di cessione, di recedere in qualsiasi momento dalle trattative di vendita, qualunque sia il grado di avanzamento delle stesse, di sospendere, interrompere o modificare i termini e le condizioni della Procedura, senza che per ciò i soggetti interessati possano avanzare nei confronti del Commissario Straordinario e del Consulente alcuna pretesa a titolo di risarcimento o di indennizzo.
La cessione del Complesso Aziendale è subordinata all’autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, previo parere del Comitato di Sorveglianza. Nell’ipotesi di diniego dell’autorizzazione, nessuna pretesa può, in ogni caso, essere avanzata dai soggetti manifestanti interesse e dagli eventuali successivi offerenti.
Ai soggetti che avranno manifestato il proprio interesse potrà essere richiesta ogni informazione ritenuta utile o necessaria al fine di valutare la rispondenza ai requisiti richiesti per la partecipazione alla Procedura.
La consegna della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, la stessa non giunga a destinazione in tempo utile. Si consiglia, pertanto, la consegna a mano negli orari di ufficio (9:00-13:00; 14:00-18:00).
Il presente annuncio costituisce esclusivamente un invito a manifestare interesse, e non un invito ad offrire, né un'offerta al pubblico ex art. 1336 del codice civile, o una sollecitazione del pubblico risparmio ex art. 94 e ss. del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alle disposizioni del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003. Per effetto dell'art. 11 del medesimo decreto legislativo, il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei soggetti manifestanti l’interesse e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati avrà la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei soggetti a partecipare alla Procedura, nonché il corretto svolgimento della medesima. I titolari del trattamento saranno, per quanto di rispettiva competenza, il Commissario Straordinario e il Consulente disgiuntamente tra loro, nei cui confronti il soggetto interessato potrà far valere i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196 (SLVSSILR) del 30 giugno 2003.
Il presente invito e la Procedura sono regolati dalla Legge italiana e per ogni controversia ad essi attinente sarà competente in via esclusiva l’autorità giudiziaria del Foro di Roma, la quale deciderà la controversia secondo il diritto italiano.
Il testo integrale di questo invito è a disposizione presso il Consulente a cui andrà richiesto entro e non oltre le ore 18:00 (ora italiana) di martedì 20 maggio 2008, nonché consultabile sul sito www.aacf-aa.it.
Il testo italiano del presente invito è pubblicato sul sito www.aacf-aa.it e prevale su ogni testo pubblicato sulla stampa in lingua italiana o inglese.
L'invio da parte dei soggetti interessati della manifestazione di interesse costituirà espressa accettazione da parte degli stessi di quanto previsto e riportato nel presente invito.
I soggetti interessati potranno richiedere qualsiasi chiarimento in merito alla procedura rivolgendosi in forma scritta esclusivamente a:
American Appraisal Corporate Finance S.r.l.
att.ne: Dott. Guido Aquilina – Dott. Giacomo Sandicchi Pag. 4
00184 Roma, Via delle Quattro Fontane 16
fax +39 06 6229 4427 - tel. +39 06 6229 4420
Firmato:
Il Commissario Straordinario
Prof. Avv. Lucio Francario Pag. 5
LISTA DELLA DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE CONGIUNTAMENTE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’ACQUISTO DEL COMPLESSO AZIENDALE DELL’IVU
1. Copia dell’atto costitutivo e dello statuto sociale vigente, o di documentazione equivalente per società estere.
2. Certificato d’iscrizione nel Registro delle Imprese, o documentazione equivalente per società estere, emesso in data non anteriore a 60 gg. dalla data di pubblicazione dell’invito a manifestare interesse, attestante la vigenza delle cariche sociali, l’indicazione nominativa dei componenti gli organi di amministrazione e controllo e dei relativi poteri.
3. Elenco dei componenti gli organi sociali (Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale o altro organo sociale rilevante).
4. Bilanci civilistici e, se esistenti, consolidati degli ultimi tre esercizi, nonché se esistenti, i bilanci civilistici e consolidati della/e società controllante/i degli ultimi tre esercizi ovvero, nel caso di soggetti costituiti da meno di tre anni, i bilanci civilistici e consolidati disponibili (tali bilanci dovranno essere corredati dalle previste relazioni degli organi sociali, nonché da eventuali relazioni di certificazione).
5. Breve profilo (massimo due pagine) delle attività svolte dal soggetto interessato e, se esistente, dal gruppo di appartenenza e/o dalla società controllante, comprensivo dei principali dati economici, patrimoniali e finanziari.
6. Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante attestante l’insussistenza di alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m) del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 ai sensi e per gli effetti del medesimo art. 38.
7. Impegno alla Riservatezza (Confidenzialità) da redigere secondo il testo che sarà fornito dal Consulente unitamente al presente Invito, nonché a disposizione sul sito www.aacf-aa.it.
8. Ove concorra un raggruppamento, dichiarazione di ciascun soggetto raggruppato di assunzione di responsabilità solidale all’acquisto, in caso di aggiudicazione, del Complesso Aziendale, con riserva di indicazione, all’atto dell’offerta di acquisto, delle quote di partecipazione alla Cordata da parte di ciascun componente il raggruppamento.
9. Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali forniti.
10. Dichiarazione di accettazione dei termini e condizioni dell’Invito a manifestare interesse nonché della competenza esclusiva dell’autorità giudiziaria del Foro di Roma.
11. Eventuale indicazione dei consulenti finanziari e/o di altri consulenti che assisteranno il soggetto interessato nella Procedura.
12. Attestazione di una primaria banca comunitaria circa la sussistenza, in capo al soggetto manifestante interesse, della condizione di essere favorevolmente conosciuto sulla piazza (in caso di concorrenti raggruppati la dichiarazione potrà essere riferita anche al solo soggetto capogruppo).
13. Dichiarazione di veridicità e validità dei documenti di cui ai punti precedenti.
14. Nome, indirizzo, numero di telefono, telefax e, ove disponibile, indirizzo e-mail della persona di riferimento del soggetto interessato, cui il Commissario Straordinario o il Consulente potranno far riferimento per ogni eventuale comunicazione e/o richiesta.

22 maggio 2008

Ultim'ora

Il 29 maggio si dibatterà sul ricorso presentato per l'appalto dell'ENEA. Lancio 2 sondaggi, uno a breve scadenza per appunto l'ENEA e l'altro per tutti sti gradi che trà un pò arriveranno visto che entro giugno saremo tutti 4° super per anzianità. Cosa c'è sotto?

16 maggio 2008

Lo sò il blog scarseggia di notizie...ma non è per colpa mia! Non si sà più nulla di quello che stà succedendo e le voci che girano non sono attendibili.
1) L'appalto ENEA che in un primo momento era vinto poi non lo è stato più e le persone assunte per svolgervi il servizio adesso vengono mandate nei posti fissi rimanenti... nei pochi posti rimanenti.
2) I gradi che vengono distribuiti a pioggia servirebbero a mettere al sicuro l' istituto da eventuali cause che ne comprometterebbero la vendita.
3) Francario se n'è andato.
4) Il doppio CUD è illegale e qualcuno ha presentato denuncia alla GdF.
Il sindacato beato chi lo sente, dei crediti non si sà più niente.

03 aprile 2008

14 marzo 2008

ENNESIMO TAVOLO


Il giorno 12 Marzo ’08 si è svolto un incontro presso il Ministero dello Sviluppo Economico, dalle ore 10,30 alle ore 13,00, tra i rappresentanti delle scriventi OO.SS. (Savip – Libero Comitato Rdb – Sinalv-Cisal – Sdl – Ugl) , il Dott. Giannini, il Dott. Di Mauro, delegati del Commissario Straordinario dell’ANCR-IVU e la dott.ssa Ciccarelli Responsabile del Min. dello Sviluppo Economico per il settore vigilanza sulla A.S.
Nell’incontro si è preso atto che non è nei poteri del M.S.E. entrare nel merito alle questioni che abbiamo posto (stabilità d’impiego e natura giuridica dell’Ente) e che nella attuale fase il Dicastero può solo vigilare sull’Amministrazione Straordinaria,
La Dott.ssa Ciccarelli, il Dott. Giannini e il Dott. Di Mauro, si sono impegnati a sollecitare urgentemente l’inizio del tavolo di trattative con tutte le parti in causa presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri come concordato nell’incontro del 4 Dicembre 2007.
Prendendo atto della buona volontà mostrata dal Ministero e dai delegati del Commissario, le scriventi OO.SS., rendono noto che se in tempi rigorosamente stretti, non avranno risposte concrete e fattive alla sopra citata richiesta, attueranno senza indugio, in maniera vigorosa e costante le forme di lotta momentaneamente sospese ritenendo intollerabili e ingiustificabili eventuali inutili perdite di tempo.

05 marzo 2008

A adesso come la mettiamo?? Questi stanno a fà come cazzo gli pare!!!



Roma 25/02/2008
Oggetto: apertura nuova posizione assicurativa.
Le comunichiamo che in conformità alle disposizioni normative, si è proceduto all'apertura di una posizione assicurativa presso l'INPS, necessaria per la copertura delle c.d. "contribuzioni minori" del personale iscritto all'INPDAP.
L'apertura della nuova posizione, alla quale l'INPS ha assegnato la matricola n.
xxxxxxxxxx, Direzione di ROMA, comporta che, con effetto immediato, la certificazione
medica di malattia debba essere attestata mediante il modello OPM/2 (certificato di
colore rosso in uso per i lavoratori dipendenti) e trasmessa entro 48 ore dal rilascio sia
all' INPS che all'azienda.
Del pari, per quanto riguarda la richiesta di erogazione di prestazioni relative a congedi
parentali, permessi legge n. 104, maternità ed assegni familiari, la richiesta dovrà essere
inoltrata all'INPS citando il numero della posizione sopra indicata.





Il Commissario Straordinario
Prof. Avv. Lucio Francario

21 febbraio 2008

ASSEMBLEA

Sabato 23 febbraio, dalle 06.00 alle 09.00, nei locali di via rina monti si svolgerà un'assemblea retribuita indetta dai sindacati di base CISAL RdB SdL E SAVIP e LIBERO COMITATO.

14 febbraio 2008

Per chi ha deciso di non insinuarsi al passivo.

Da Lunedi 11 a venerdi 15 presso la federazione RDB in via dell’Aeroporto si può firmare la lettere per la non insinuazione al passivo dalle ore 16 alle ore 18, si rammenta a i colleghi interessati di prendere contatti con i nominativi relativi alle aree di appartenenza. Portare le fotocopie della busta paga di settembre, della tredicesima e del riassunto analitico dei crediti fornito dall'istituto....... e 5 euro per il costo delle raccomandate. Queste lettere verranno indirizzate all' ANCR come messa in mora per fermare i termini di prescrizione. In attesa di una risposta che dovrà pervenire entro 10 gg dalla ricezione delle presenti.

11 febbraio 2008

La insinuazione al passivo

La procedura fallimentare si svolge attraverso fasi distinte.
Tali fasi, in ordine progressivo, sono le seguenti:

L’accertamento del passivo
L’accertamento dell’attivo
La liquidazione dell’ attivo
La divisione dell’attivo
La chiusura del fallimento

La fase dell’accertamento al passivo serve ad individuare i singoli creditori ammessi al concorso, cioè a partecipare, in ragione dei propri crediti ed alla pari (salvo le cause di prelazione – privilegi, pegni, ipoteche) al riparto dei beni del debitore fallito.
Questa fase ha inizio con le domande di insinuazione al passivo che i creditori e tutti coloro i quali vantino diritti su beni mobili e immobili in possesso del fallito debbono presentare entro 30 giorni prima dell’udienza fissata per la verifica dello stato passivo fallimentare.
Le domande sono esaminate dal curatore il quale, dopo aver preparato elenchi separati dei creditori e dei terzi che vantino diritti, deposita il progetto di stato passivo in cancelleria.
All’udienza di verifica, il giudice decide su ogni domanda, accogliendola o respingendola, o dichiarandola inammissibile. Il giudice inoltre può ammettere con riserva i crediti sottoposti a condizione oppure accertati con sentenza non ancora passata in giudicato al momento del fallimento oppure i crediti privi di titoli che li giustifichino.
Terminato l’esame il giudice rende esecutivo lo stato passivo.
La definitività dello stato passivo non pregiudica i creditori negligenti poiché costoro, se non hanno presentato domanda di insinuazione al passivo nei termini sopradetti, possono presentare domanda tardiva, fino a 12 mesi successivi al deposito del provvedimento del giudice con cui costui ha reso esecutivo lo stato passivo. Decorso tale termine e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell’attivo le domande tardive sono inammissibili a meno che il creditore non provi che il ritardo non è dipeso da sua colpa.
Tuttavia i creditori tardivi (a meno che non abbiano un diritto di pegno, ipoteca, oppure un privilegio) possono partecipare solo alla divisione di quanto rimarrà dopo che si saranno soddisfatti i creditori che hanno fatto tempestivamente domanda di recupero del credito (30 giorni prima dell’udienza di verifica). I creditori invece che hanno un diritto di pegno, ipoteca, oppure un privilegio hanno comunque diritto a prendere le quote che gli spettino.
Impugnazione dello stato passivo : i creditori che hanno fatto domanda di insinuazione al passivo possono fare opposizione alle decisioni del giudice in 3 modi
1) opposizione allo stato passivo, per essere ammessi al passivo o per vedersi riconosciuto un diritto di prelazione escluso dal giudice


2) impugnazione degli altri crediti, con cui contestano il fatto che la domanda di un altro creditore sia stata accolta

3) revocazione qualora si scopra, prima della chiusura del fallimento, che un credito è stato ammesso al passivo per effetto di una falsità, dolo, errore, oppure qualora vengono scoperti nuovi documenti che prima erano ignoti.

Accertato il passivo, si verifica la consistenza dell’attivo, rappresentato da tutti i beni del fallimento e da quei beni che per effetto di revocatoria sono tornati. L’accertamento di tale stato avviene mediante la redazione dell’inventario e la presa in consegna dei beni da parte del curatore.
La liquidazione dell’attivo: ha la funzione di convertire in denaro i beni del fallito.
Essa avviene tramite un programma di liquidazione preparato dal curatore ed approvato dal giudice, con il parere vincolante del comitato dei creditori.Il piano viene formato entro 60 giorni dalla redazione dell’inventario dei beni del fallitoIl programma indica i termini e le modalità previste per la realizzazione dell’attivo ed in particolare: l’eventuale esercizio provvisorio dell’impresa, le proposte di concordato con il loro contenuto, le azioni risarcitorie, revocatorie, e restitutorie intraprese per conto del fallito ed ai danni dello stesso, le possibilità di cessione dell’azienda o di singoli rami o di singoli beni e le relative condizioni.
Per la vendita dei beni la legge attribuisce preferenza alla vendita in blocco dell’azienda, potendosi procedere a vendita dei singoli beni solo quando è prevedibile che la pria non possa avvenire.La vendita dell’azienda può avvenire all’incanto o a trattativa privata, al curatore spetta la scelta tra quale delle due si riveli nel caso concreto più competitiva.La vendita di singoli beni può avvenire invece in base alle offerte private perché la nuova legge fallimentare non considera vincolanti in tal caso il sistema dell’incanto o il sistema senza incanto previsto dal codice di procedura civile, ma il curatore può decidere, nel programma di liquidazione, la modalità di vendita più conveniente ai fini del maggior realizzo possibile. Costui potrà quindi prevedere nel piano qualsiasi forma di vendita, sulla base del solo giudizio di convenienza per la procedura .
Il riparto: effettuata la liquidazione si provvede ad attribuire il ricavato ai singoli creditori.
Le somme disponibili debbono essere ripartite secondo questo ordine
le spese di procedura ed i debiti del fallito hanno precedenza assoluta e devono essere quindi pagate subito;
poi si pagano i creditori privilegiati (pegno, ipoteca, privilegio);
infine si pagano i creditori chirografari (senza pegno, ipoteca, privilegio).
Chiusura del fallimento
Avviene quando:
1) si divide l’attivo senza che tutti i creditori siano stati soddisfatti integralmente;
2) manca un attivo;
3) non vi è nessun creditore che abbia presentato domanda di insinuazione al passivo nei termini sopra indicati;
4) sono estinte tutte le passività.
La chiusura viene dichiarata dal Tribunale il quale fa cessare dalle funzioni gli organi fallimentari, restituendo al debitore tutti i suoi diritti patrimoniali e facendo riacquistare ai creditori il potere di agire individualmente contro il debitore per il recupero di quanto non pagato con il fallimento.
Ipotesi particolari di chiusura: il fallimento si può chiudere anche perché il debitore propone un concordato fallimentare che viene approvato dai creditori ed omologato dal Tribunale.
La riapertura del fallimento
Il fallimento può essere riaperto quando:
1) i creditori non sono stati integralmente soddisfatti;
2) quando il fallimento si è chiuso per mancanza di attivo.
In tali casi il Tribunale può dichiarare la riapertura a condizione che:
nel patrimonio del fallito vi sia un attivo che faccia apparire utile la riapertura;
quando il fallito offra garanzia di pagare almeno il 10% ai creditori vecchi e nuovi;
non siano passati 5 anni dalla chiusura del fallimento.

07 febbraio 2008

Dall'elenco delle aziende in procedura di amm. straordinaria



Come si può notare la legge 270/1999 è stata applicata al solo istituto di vigilanza

Il Messaggero del 7 febbraio 2008

La Finanza compie accertamenti sulla svendita di alcuni immobili e sullo svotamento delle casse
Urbe, un buco da ottanta milioni
Indaga la procura. Lo spettro della bancarotta sull'istituto di vigilanza
Il buco è stato certificato: 80 milioni di euro. E così, mentre la procura di Roma sta accer­tando come sia stato gestito il patrimonio dell'Associazione nazionale Combattenti e Re­duci Istituto di Vigilanza Ur­be, i dipendenti hanno aderito in massa al presidio organizza­to dal Savip, Sdì, Rdb e Cisal. Una protesta andata in scena ieri mattina, davanti alla sede del più antico istituto di vigi­lanza, in via Rina Monti sulla Prenestina. Da tempo i lavoratori tenta­no di richiamare l'attenzione sulle vicende che hanno porta­to al commissariamento dell’Istituto, na­to come en­te morale, con obbligo di redistri­buzione de­gli utili in at­tività socio-assisten­ziali, e fini­to insolven­te. Gli espo­sti sulla cat­tiva gestione dell'ente, che ha messo a rischio mille posti di lavoro, sono all'esame della Corte dei Conti, della procura e dei mini­steri. Secondo la relazione di Lucio Francarlo, commissario straordinario nominato dal Tribunale fallimentare, il bu­co certificato è «di oltre 80 milioni di euro». Nella relazio­ne al Tribunale si punta il dito su «comportamenti negligenti o dolosi perpetrati a livello dirigenziale». E cosi le indagi­ni, che il pm Paolo D'Ovidio ha delegato la Guardia di Fi­nanza, puntano sulla "svendita di alcuni immobili a Trastevere e sul presunto svuotamen­to delle casse dell'associazio­ne. E adesso potrebbero profi­larsi le ipotesi di bancarotta fraudolenta o appropriazione indebita. All'esame della procura, anche l'ipotizzata cessio­ne in blocco della società a un'azienda di vigilanza priva­ta. Il pm tiene conto anche della particolare natura socia­le dell'istituto, un ente morale, che ha finora incassato contri­buti dal ministero della Difesa e della Presidenza del consi­glio dei ministri e finanziamen­ti UE per corsi di formazione. L'impiegabile crisi sarebbe cominciata dopo il 2005. Poi la vendita degli immobili, la perdita degli appalti, fino all’ amministrazione controlla­ta. E il deficit da 30 milioni è arrivato a 80. I lavoratori - spiega Vincenzo Del Vicario segretario del sindacato Savip- chiedono l'analisi dei bilanci degli ulti­mi anni, per chiarire che fine abbiano fatto i fondi ricavati dalla vendita di società e im­mobili di grande valore. Ma anche di verificare se i dirigen­ti abbiano compiuto scelte ne­gligenti a svantaggio dell'Ur­be, mentre, in palese conflitto d'interesse, ricoprivano cari­che sociali in altre società interessate all'acquisto dell'istitu­to». Ma non solo. Secondo il sindacalista «L'Urbe di fatto è stato privatizzato sebbene, co­me accertato dai tribunali, la natura sociale dell'ente non consentisse la vendita. I manife­stanti, ieri, hanno an­che denun­ciano l'ille­gittima ap­plicazione della legge Prodi. «Per­ché l'ente morale - so­stengono -non rientra tra le categorie interessate da quella misu­ra». Poi il passaggio dei dipen­denti a una nuova azienda. «La direzione - dicono - ha proposto ai lavoratori di con­fluire nella Federazione Pro­vinciale dell'Ancr, appena cre­ata, che proporrebbe ai lavora­tori dei contratti peggiori di quelli attuali. I dipendenti dell' istituto hanno lo stipendio congelato, percepiscono solo ac­conti. Nel frattempo però la nuova società, creata dai verti­ci dell'Ancr, sta assumendo 150 nuovi dipendenti. Questa è la Parmalat delia vigilanza italiana».

La Repubblica del 7 febbraio 2008

CRACK VIGILANTES DELL'URBE INCHESTA SU BUCO 80 MLN DI EURO
La svendita di alcuni immo­bili d 'oro nel cuore di Trasteve­re e il progressivo svuotamen­to delle casse della Ancr-Istituto vi­gilanza Urbe che ha portato a un buco di 80 milioni di euro. Sono i filoni principali dell'inchiesta del sostitu­to procuratore Paolo D'Ovidio sulla gestione del più antico istituto di vi­gilanza della capitale. L'indagine dei carabinieri del nucleo operativo, coordinata dal maggiore Lorenzo Sabatino, vuole accertare se alcune operazioni finanziarie siano servite a nascondere guadagni illeciti.
Sotto la lente della procura è la ge­stione dell'Urbe da tre anni sull' orlo del fallimento con mille dipendenti a rischio licenziamento e la prospet­tiva di una vendita in blocco a van­taggio di qualche grande società di vigilanza. L'Urbe che ha la particolarità di essere nato da una costola dell' Associazione nazionale combat­tenti e reduci ( un ente morale che percepisce contributi dal ministero della Difesa e dalla Presidenza del consiglio dei ministri ma anche fi­nanziamenti della Comunità euro-pea per corsi di formazione) verreb­be così privatizzato nonostante le denunce dei sindacati e numerose interrogazioni parlamentari.
Sono molte le ombre che avvol­gono lo stato di crisi che ha travol­to il gruppo di guardie giurate del­la capitale. Da anni, il Savip ha se­gnalato in vari esposti inviati la cattiva amministrazione dell'isti­tuto che ha generato un buco, sti­mato dalla commissione prefettì­zia, di circa ottanta milioni di eu­ro. Ieri i lavoratori dell'Ancr-Urbe sono tornati a manifestare per ri­badire che venga fatta chiarezza sui conti in rosso che hanno por­tato al commissariamento e al­l' amministrazione straordinaria dell'Urbe. Il curatore fallimentare Lucio Francano nel certificare un buco di oltre 80 milioni ha eviden­ziato «comportamenti negligenti o dolosi perpetrati a livello dirigenziale». «I dipendenti dell'isti­tuto hanno lo stipendio congelato da settembre e hanno percepito solo acconti - spiega Vincenzo Del Vicario del Savip - Si vuole far rica­dere sui lavoratori i debiti dovuti a scelte dirigenziali sbagliate. Sia­mo di fronte a una Parmalat della vigilanza». Ed ancora: «Chiedia­mo - aggiunge Del Vicario - che vengano analizzati i bilanci dell'Ancr-Ivu degli ultimi anni, per chiarire che fine abbiano fatto i fondi ricavati dalla vendita di so­cietà e immobili. Ma anche di verificare se dirigenti dell'Ancr-Ivu abbiano compiuto scelte negli­genti o dolose a svantaggio del­l'Urbe in palese conflitto d'inte­resse avendo cariche sociali in al­tre società interessate all'acqui­sto dell'istituto».

05 febbraio 2008

LE 2 IVA DELL'IVU


THE OLD AND THE NEW
Il codice fiscale corrisponde sempre nelle società al numero di partita Iva? Va considerato in via preliminare che nel caso di persona fisica la partita Iva, essendo costituita da soli numeri, deve per forza differenziarsi dal codice fiscale con composizione alfanumerica.
Per i soggetti diversi, come le società, invece, sia la partita Iva che il codice fiscale sono soltanto numerici; però, può fare eccezione l’ente non commerciale che già dall’inizio dell’attività ha il suo codice fiscale e successivamente inizia un’attività commerciale per cui viene attribuita anche la partita Iva: in questo caso, quindi, ha due codici numerici diversi.
C’è poi da osservare il caso di trasformazioni societarie con due distinte ipotesi:

1) se la società si trasforma, esempio da snc a sas, si tratta di un semplice cambiamento di forma e non essendo variato il soggetto d’imposta non cambiano né la partita Iva, né il codice fiscale;

2) quando la trasformazione non è che la cessazione di un soggetto giuridico e la nascita di un nuovo soggetto: al nuovo soggetto giuridico dovrà essere attribuito un proprio numero di partita Iva e codice fiscale.





SCIOPERO! SCIOPERO! SCIOPERO!





SdL Intercategoriale ha proclamato uno sciopero dalle ore 06,00 del 06-02-2008 alle ore 06,00 del 07-02-2008, a sostegno della vertenza che vede impegnati tutti i lavoratori nella salvaguardia dei posti di lavoro e di tutti i diritti acquisiti. Lo sciopero sarà effettuato nel pieno rispetto della legge 146/90 e successive modifiche. Eravamo decisi a tornare sotto Palazzo Chigi per ricevere le risposte che la Presidenza del Consiglio ci doveva ma, la crisi di governo, ci toglie questa possibilità.
Le risposte le chiederemo al nuovo governo quando si insedierà. (???????????? ndr)
La A.N.C.R. Urbe ha convocato le segreterie SdL Intercategoriale, Sinalv-Cisal, Savip e Libero Comitato R.D.B. per il 04-02-2008 per "aggiornamenti sulla situazione aziendale", usando una denominazione inesistente nei registri della Camera di Commercio. Riteniamo questa convocazione un ulteriore provocazione (?????????? ndr)nei confronti di tutti i lavoratori. Le Organizzazioni Sindacali interessate, hanno ritenuto opportuno declinare formalmente l’invito in forma scritta, stigmatizzando l’accaduto.
Se dobbiamo attendere per alcune risposte, non dobbiamo sicuramente attendere per urlare tutta la nostra "rabbia" nei confronti di chi ci ha trascinato in questa assurda situazione, la A.N.C.R. Urbe. Forse tenteranno di "rabbonirci" con la "caramella" dello stipendio al 100% per il mese di Gennaio 2008 ma per noi questo conta molto poco (???????????? ndr), per noi conta molto di più la sicurezza del posto di lavoro, la stabilità d’impiego.



IL 06-02-2008 SCIOPERIAMO UNITI E PARTECIPIAMO NUMEROSI ALLA MANIFESTAZIONE CHE SI SVOLGERÀ IN VIA RINA MONTI ALLE ORE 07,00.

24 gennaio 2008

Comunicato sindacale SAVIP


Il 13 Febbraio 2008 scade il termine ultimo per la
presentazione dell’Istanza di costituzione allo stato passivo come
creditori privilegiati.
Il Savip ha predisposto, nell’ambito del proprio Direttivo
Sindacale, l’organizzazione della raccolta delle Istanze per conto dei
propri iscritti.
Ogni dipendente iscritto alla nostra O.S. dovrà prendere
contatto con il proprio Rappresentante Sindacale e preparare in
triplice copia:
1. Modulo Savip per insinuazione allo stato passivo per crediti di
lavoro subordinato debitamente compilato (originale più 2
copie).
2. Foglio riepilogativo dei conteggi dei crediti vantati nei
confronti dell’A.N.C.R.-I.V.U. (originale più 2 copie).
3. Busta paga di Settembre 2007 (3 copie).
Si precisa che la modulistica in questione dopo ulteriori incontri
con i nostri Legali è stata rivista modificata, per tutti coloro che
hanno già consegnato la propria istanza la stessa sarà modificata
dallo Studio Legale.
In particolare è stato eletto come domicilio legale lo Studio
dell’Avvocato Paolo Marini, in quanto per le notifiche Giudiziarie è
necessario un indirizzo legale nel distretto di Roma.
Il punto nr. 5 del modulo viene rivisto e corretto, denominando
correttamente il nostro Istituto come riportato dalla nostra lettera
d’assunzione e busta paga.
Inoltre per rispondere alle numerose domande relative all’Art.
2751 bis del C.C.
Hanno privilegio generale sui mobili (e solo sui mobili -ndr-) i crediti riguardanti:
1) le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, nonché il credito del lavoratore per i danni conseguenti alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori ed il credito per il risarcimento del danno subito per effetto di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile;
2) le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione;
3) le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia dovute per l'ultimo anno di prestazione e le indennità dovute per la cessazione del rapporto medesimo;
4) i crediti del coltivatore diretto, sia proprietario che affittuario, mezzadro, colono, soccidario o comunque compartecipante, per i corrispettivi della vendita dei prodotti nonché i crediti del mezzadro o del colono indicati dall'art. 2765;
5) i crediti dell'impresa artigiana e delle società od enti cooperativi di produzione e di lavoro, per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti;
5 bis) i crediti delle società cooperative agricole e dei loro consorzi per i corrispettivi della vendita dei prodotti.
facciamo presente che, dopo ulteriori incontri con i
nostri Avvocati, c’è stato chiarito che la presentazione dell’istanza
non può essere causa di rescissione del contratto (licenziamento)
infatti, sono previsti in questo articolo due tipologie di tutela dei
crediti da lavoro, una per tutti i tipi di credito da lavoro subordinato
ed una per le indennità dovute al fine rapporto.
Per motivi organizzativi e di protocollo entro il 31 gennaio 2008
tutti gli iscritti dovranno consegnare al proprio Rappresentante
Sindacale la modulistica richiesta.

Buon san Valentino


Il Presidente del Tribunale di Roma sez. Fallimentare Dott. F. Severini ha comunicato, come da accordi presi nell’incontro del 16 gennaio 2008, la data ultima per l’insinuazione al passivo, pertanto i termini sono prorogati al 13 febbraio 2008. Seguirà una comunicazione del Prof Francario. Si rammenta ai colleghi interessati che, comunque, l’insinuazione tardiva, come riferito dal Dott. Severini, non comporta nessun problema o perdita di diritti.

Dal sito del libero comitato lavoratori

23 gennaio 2008

Fondo di garanzia del TFR e fallimento del datore di lavoro

Con sentenza del 3 settembre 2007 n. 18481, la Corte di Cassazione, sezione lavoro, ha chiarito che il Fondo di garanzia, nelle ipotesi di insolvenza del datore di lavoro, deve assicurare «il pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati» identificando i diritti stessi per il titolo, sul quale si fondano.
In sostanza secondo la Corte, l’Inps si deve accollare, tramite tale Fondo di garanzia appositamente costituito, i debiti del datore di lavoro fallito ed insolvente del Tfr dei dipendenti e comunque deve assumersi le stesse obbligazioni definitivamente accertate a carico del stesso datore in sede di fallimento o di altra procedura concorsuale, ivi compreso il TFR.
Fatto e diritto
A seguito del fallimento della società, il lavoratore aveva chiesto al Fondo di garanzia del TFR, il pagamento della voce in questione. L’inps, quale gestore del Fondo di garanzia (di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297), glielo aveva negato ed allora il lavoratore si era rivolto al giudice di primo grado che glielo aveva riconosciuto imponendo all’Inps il relativo pagamento.Anche il Tribunale aveva confermato la sentenza del giudice di primo grado, che aveva rigettato l'opposizione dell'Inps,.L’Inps, tuttavia, è ricorso in Cassazione contro la sentenza di appello.
Le ragioni dell’Inps
Secondo l’Inps, la sentenza impugnata va rivista in quanto la stessa aveva ritenuto che il Fondo di garanzia gestito dall'istituto, fosse tenuto al pagamento del trattamento di fine rapporto dovuto al lavoratore (ora) intimato, in sostituzione del datore di lavoro fallito ‑ sebbene lo stesso trattamento fosse parzialmente commisurato ad anzianità maturata, in precedenza, alle dipendenze di altro datore di lavoro.
Il Fondo di garanzia del TFR
La legislazione vigente prevede che possano richiedere l'intervento del Fondo tutti i lavoratori dipendenti da datori di lavoro tenuti al versamento all'Istituto del contributo che alimenta la Gestione, compresi i lavoratori con la qualifica di apprendista ed i dirigenti di aziende industriali . Il Fondo di garanzia «si sostituisce» al datore di lavoro inadempiente per insolvenza nel pagamento del trattamento di fine rapporto. Ne risulta, quindi, che il Fondo di garanzia, quale accollante ex lege, assume ‑ in via solidale e, ad un tempo, sussidiaria (dovendosi preventivamente agire nei confronti del debitore principale) ‑ la medesima obbligazione del datore di lavoro, rimasta inadempiuta per insolvenza del medesimo.La procedura per l’accertamento ed il conseguimento di quanto dovuto dal Fondo di garanzia a titolo di TFR si articola nella insinuazione dello stesso credito e degli accessori relativi nello stato passivo del fallimento (o di altra procedura concorsuale) del datore di lavoro (reso esecutivo o, comunque, divenuto “definitivo” a seguito della sentenza di rigetto delle eventuali opposizioni od impugnazioni, riguardanti quel credito) e nella successiva presentazione al Fondo della domanda di pagamento (dopo che sia trascorso inutilmente il previsto termine dilatorio di quindici giorni).Il TFR che il Fondo di garanzia è tenuto a pagare ai lavoratori, in sostituzione del datore di lavoro insolvente si identifica con l’oggetto del credito che, allo stesso titolo, risulta ammesso al passivo del fallimento o di altra procedura concorsuale (in tal senso, vedi, per tutte, Cass. n. 17079/2004, 7604, 6808/2003, 294/2000).Posto che per l’intervento del fondo il datore di lavoro deve essere soggetto alle procedure concorsuali, i requisiti dell’intervento del Fondo di garanzia sono:a) la cessazione del rapporto di lavoro subordinato;b) l’apertura di una procedura concorsuale;c) l’esistenza del credito per TFR rimasto insoluto.
La decisione della Corte di Cassazione
Secondo la Corte di Cassazione il legislatore italiano, nel quadro di attuazione della disciplina comunitaria, ha istituito presso l'Inps il fondo di garanzia, gestito dall'Istituto medesimo, per assicurare ai lavoratori la soddisfazione effettiva del credito a titolo di trattamento di fine rapporto nel caso di insolvenza del datore di lavoro (per causa di fallimento o ad altra procedura concorsuale).Pertanto, con la sentenza del 3 settembre 2007 n. 18481, la Corte di Cassazione, sezione lavoro, ha chiarito che il Fondo di garanzia, nelle ipotesi di insolvenza del datore di lavoro, deve assicurare «il pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati» e l’Inps tramite tale Fondo si deve accollare i debiti del datore di lavoro fallito ed insolvente del Tfr dei dipendenti.Per la Cassazione, dunque, l’Inps deve assumersi le stesse obbligazioni definitivamente accertate a carico del stesso datore in sede di fallimento o di altra procedura concorsuale, ivi compreso il TFR. Non è stato giudicato rilevante nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione il fatto che il TFR fosse stato anche se parzialmente commisurato ad anzianità maturata, in precedenza, alle dipendenze di altro datore di lavoro.