La procedura fallimentare si svolge attraverso fasi distinte.
Tali fasi, in ordine progressivo, sono le seguenti:
L’accertamento del passivo
L’accertamento dell’attivo
La liquidazione dell’ attivo
La divisione dell’attivo
La chiusura del fallimento
La fase dell’accertamento al passivo serve ad individuare i singoli creditori ammessi al concorso, cioè a partecipare, in ragione dei propri crediti ed alla pari (salvo le cause di prelazione – privilegi, pegni, ipoteche) al riparto dei beni del debitore fallito.
Questa fase ha inizio con le domande di insinuazione al passivo che i creditori e tutti coloro i quali vantino diritti su beni mobili e immobili in possesso del fallito debbono presentare entro 30 giorni prima dell’udienza fissata per la verifica dello stato passivo fallimentare.
Le domande sono esaminate dal curatore il quale, dopo aver preparato elenchi separati dei creditori e dei terzi che vantino diritti, deposita il progetto di stato passivo in cancelleria.
All’udienza di verifica, il giudice decide su ogni domanda, accogliendola o respingendola, o dichiarandola inammissibile. Il giudice inoltre può ammettere con riserva i crediti sottoposti a condizione oppure accertati con sentenza non ancora passata in giudicato al momento del fallimento oppure i crediti privi di titoli che li giustifichino.
Terminato l’esame il giudice rende esecutivo lo stato passivo.
La definitività dello stato passivo non pregiudica i creditori negligenti poiché costoro, se non hanno presentato domanda di insinuazione al passivo nei termini sopradetti, possono presentare domanda tardiva, fino a 12 mesi successivi al deposito del provvedimento del giudice con cui costui ha reso esecutivo lo stato passivo. Decorso tale termine e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell’attivo le domande tardive sono inammissibili a meno che il creditore non provi che il ritardo non è dipeso da sua colpa.
Tuttavia i creditori tardivi (a meno che non abbiano un diritto di pegno, ipoteca, oppure un privilegio) possono partecipare solo alla divisione di quanto rimarrà dopo che si saranno soddisfatti i creditori che hanno fatto tempestivamente domanda di recupero del credito (30 giorni prima dell’udienza di verifica). I creditori invece che hanno un diritto di pegno, ipoteca, oppure un privilegio hanno comunque diritto a prendere le quote che gli spettino.
Impugnazione dello stato passivo : i creditori che hanno fatto domanda di insinuazione al passivo possono fare opposizione alle decisioni del giudice in 3 modi
1) opposizione allo stato passivo, per essere ammessi al passivo o per vedersi riconosciuto un diritto di prelazione escluso dal giudiceTali fasi, in ordine progressivo, sono le seguenti:
L’accertamento del passivo
L’accertamento dell’attivo
La liquidazione dell’ attivo
La divisione dell’attivo
La chiusura del fallimento
La fase dell’accertamento al passivo serve ad individuare i singoli creditori ammessi al concorso, cioè a partecipare, in ragione dei propri crediti ed alla pari (salvo le cause di prelazione – privilegi, pegni, ipoteche) al riparto dei beni del debitore fallito.
Questa fase ha inizio con le domande di insinuazione al passivo che i creditori e tutti coloro i quali vantino diritti su beni mobili e immobili in possesso del fallito debbono presentare entro 30 giorni prima dell’udienza fissata per la verifica dello stato passivo fallimentare.
Le domande sono esaminate dal curatore il quale, dopo aver preparato elenchi separati dei creditori e dei terzi che vantino diritti, deposita il progetto di stato passivo in cancelleria.
All’udienza di verifica, il giudice decide su ogni domanda, accogliendola o respingendola, o dichiarandola inammissibile. Il giudice inoltre può ammettere con riserva i crediti sottoposti a condizione oppure accertati con sentenza non ancora passata in giudicato al momento del fallimento oppure i crediti privi di titoli che li giustifichino.
Terminato l’esame il giudice rende esecutivo lo stato passivo.
La definitività dello stato passivo non pregiudica i creditori negligenti poiché costoro, se non hanno presentato domanda di insinuazione al passivo nei termini sopradetti, possono presentare domanda tardiva, fino a 12 mesi successivi al deposito del provvedimento del giudice con cui costui ha reso esecutivo lo stato passivo. Decorso tale termine e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell’attivo le domande tardive sono inammissibili a meno che il creditore non provi che il ritardo non è dipeso da sua colpa.
Tuttavia i creditori tardivi (a meno che non abbiano un diritto di pegno, ipoteca, oppure un privilegio) possono partecipare solo alla divisione di quanto rimarrà dopo che si saranno soddisfatti i creditori che hanno fatto tempestivamente domanda di recupero del credito (30 giorni prima dell’udienza di verifica). I creditori invece che hanno un diritto di pegno, ipoteca, oppure un privilegio hanno comunque diritto a prendere le quote che gli spettino.
Impugnazione dello stato passivo : i creditori che hanno fatto domanda di insinuazione al passivo possono fare opposizione alle decisioni del giudice in 3 modi
2) impugnazione degli altri crediti, con cui contestano il fatto che la domanda di un altro creditore sia stata accolta
3) revocazione qualora si scopra, prima della chiusura del fallimento, che un credito è stato ammesso al passivo per effetto di una falsità, dolo, errore, oppure qualora vengono scoperti nuovi documenti che prima erano ignoti.
Accertato il passivo, si verifica la consistenza dell’attivo, rappresentato da tutti i beni del fallimento e da quei beni che per effetto di revocatoria sono tornati. L’accertamento di tale stato avviene mediante la redazione dell’inventario e la presa in consegna dei beni da parte del curatore.
La liquidazione dell’attivo: ha la funzione di convertire in denaro i beni del fallito.
Essa avviene tramite un programma di liquidazione preparato dal curatore ed approvato dal giudice, con il parere vincolante del comitato dei creditori.Il piano viene formato entro 60 giorni dalla redazione dell’inventario dei beni del fallitoIl programma indica i termini e le modalità previste per la realizzazione dell’attivo ed in particolare: l’eventuale esercizio provvisorio dell’impresa, le proposte di concordato con il loro contenuto, le azioni risarcitorie, revocatorie, e restitutorie intraprese per conto del fallito ed ai danni dello stesso, le possibilità di cessione dell’azienda o di singoli rami o di singoli beni e le relative condizioni.
Per la vendita dei beni la legge attribuisce preferenza alla vendita in blocco dell’azienda, potendosi procedere a vendita dei singoli beni solo quando è prevedibile che la pria non possa avvenire.La vendita dell’azienda può avvenire all’incanto o a trattativa privata, al curatore spetta la scelta tra quale delle due si riveli nel caso concreto più competitiva.La vendita di singoli beni può avvenire invece in base alle offerte private perché la nuova legge fallimentare non considera vincolanti in tal caso il sistema dell’incanto o il sistema senza incanto previsto dal codice di procedura civile, ma il curatore può decidere, nel programma di liquidazione, la modalità di vendita più conveniente ai fini del maggior realizzo possibile. Costui potrà quindi prevedere nel piano qualsiasi forma di vendita, sulla base del solo giudizio di convenienza per la procedura .
Il riparto: effettuata la liquidazione si provvede ad attribuire il ricavato ai singoli creditori.
Le somme disponibili debbono essere ripartite secondo questo ordine
le spese di procedura ed i debiti del fallito hanno precedenza assoluta e devono essere quindi pagate subito;
poi si pagano i creditori privilegiati (pegno, ipoteca, privilegio);
infine si pagano i creditori chirografari (senza pegno, ipoteca, privilegio).
La liquidazione dell’attivo: ha la funzione di convertire in denaro i beni del fallito.
Essa avviene tramite un programma di liquidazione preparato dal curatore ed approvato dal giudice, con il parere vincolante del comitato dei creditori.Il piano viene formato entro 60 giorni dalla redazione dell’inventario dei beni del fallitoIl programma indica i termini e le modalità previste per la realizzazione dell’attivo ed in particolare: l’eventuale esercizio provvisorio dell’impresa, le proposte di concordato con il loro contenuto, le azioni risarcitorie, revocatorie, e restitutorie intraprese per conto del fallito ed ai danni dello stesso, le possibilità di cessione dell’azienda o di singoli rami o di singoli beni e le relative condizioni.
Per la vendita dei beni la legge attribuisce preferenza alla vendita in blocco dell’azienda, potendosi procedere a vendita dei singoli beni solo quando è prevedibile che la pria non possa avvenire.La vendita dell’azienda può avvenire all’incanto o a trattativa privata, al curatore spetta la scelta tra quale delle due si riveli nel caso concreto più competitiva.La vendita di singoli beni può avvenire invece in base alle offerte private perché la nuova legge fallimentare non considera vincolanti in tal caso il sistema dell’incanto o il sistema senza incanto previsto dal codice di procedura civile, ma il curatore può decidere, nel programma di liquidazione, la modalità di vendita più conveniente ai fini del maggior realizzo possibile. Costui potrà quindi prevedere nel piano qualsiasi forma di vendita, sulla base del solo giudizio di convenienza per la procedura .
Il riparto: effettuata la liquidazione si provvede ad attribuire il ricavato ai singoli creditori.
Le somme disponibili debbono essere ripartite secondo questo ordine
le spese di procedura ed i debiti del fallito hanno precedenza assoluta e devono essere quindi pagate subito;
poi si pagano i creditori privilegiati (pegno, ipoteca, privilegio);
infine si pagano i creditori chirografari (senza pegno, ipoteca, privilegio).
Chiusura del fallimento
Avviene quando:
1) si divide l’attivo senza che tutti i creditori siano stati soddisfatti integralmente;
2) manca un attivo;
3) non vi è nessun creditore che abbia presentato domanda di insinuazione al passivo nei termini sopra indicati;
4) sono estinte tutte le passività.
La chiusura viene dichiarata dal Tribunale il quale fa cessare dalle funzioni gli organi fallimentari, restituendo al debitore tutti i suoi diritti patrimoniali e facendo riacquistare ai creditori il potere di agire individualmente contro il debitore per il recupero di quanto non pagato con il fallimento.
Ipotesi particolari di chiusura: il fallimento si può chiudere anche perché il debitore propone un concordato fallimentare che viene approvato dai creditori ed omologato dal Tribunale.
Ipotesi particolari di chiusura: il fallimento si può chiudere anche perché il debitore propone un concordato fallimentare che viene approvato dai creditori ed omologato dal Tribunale.
La riapertura del fallimento
Il fallimento può essere riaperto quando:
1) i creditori non sono stati integralmente soddisfatti;
2) quando il fallimento si è chiuso per mancanza di attivo.
In tali casi il Tribunale può dichiarare la riapertura a condizione che:
nel patrimonio del fallito vi sia un attivo che faccia apparire utile la riapertura;
quando il fallito offra garanzia di pagare almeno il 10% ai creditori vecchi e nuovi;
non siano passati 5 anni dalla chiusura del fallimento.
nel patrimonio del fallito vi sia un attivo che faccia apparire utile la riapertura;
quando il fallito offra garanzia di pagare almeno il 10% ai creditori vecchi e nuovi;
non siano passati 5 anni dalla chiusura del fallimento.
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