03 aprile 2008

14 marzo 2008

ENNESIMO TAVOLO


Il giorno 12 Marzo ’08 si è svolto un incontro presso il Ministero dello Sviluppo Economico, dalle ore 10,30 alle ore 13,00, tra i rappresentanti delle scriventi OO.SS. (Savip – Libero Comitato Rdb – Sinalv-Cisal – Sdl – Ugl) , il Dott. Giannini, il Dott. Di Mauro, delegati del Commissario Straordinario dell’ANCR-IVU e la dott.ssa Ciccarelli Responsabile del Min. dello Sviluppo Economico per il settore vigilanza sulla A.S.
Nell’incontro si è preso atto che non è nei poteri del M.S.E. entrare nel merito alle questioni che abbiamo posto (stabilità d’impiego e natura giuridica dell’Ente) e che nella attuale fase il Dicastero può solo vigilare sull’Amministrazione Straordinaria,
La Dott.ssa Ciccarelli, il Dott. Giannini e il Dott. Di Mauro, si sono impegnati a sollecitare urgentemente l’inizio del tavolo di trattative con tutte le parti in causa presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri come concordato nell’incontro del 4 Dicembre 2007.
Prendendo atto della buona volontà mostrata dal Ministero e dai delegati del Commissario, le scriventi OO.SS., rendono noto che se in tempi rigorosamente stretti, non avranno risposte concrete e fattive alla sopra citata richiesta, attueranno senza indugio, in maniera vigorosa e costante le forme di lotta momentaneamente sospese ritenendo intollerabili e ingiustificabili eventuali inutili perdite di tempo.

05 marzo 2008

A adesso come la mettiamo?? Questi stanno a fà come cazzo gli pare!!!



Roma 25/02/2008
Oggetto: apertura nuova posizione assicurativa.
Le comunichiamo che in conformità alle disposizioni normative, si è proceduto all'apertura di una posizione assicurativa presso l'INPS, necessaria per la copertura delle c.d. "contribuzioni minori" del personale iscritto all'INPDAP.
L'apertura della nuova posizione, alla quale l'INPS ha assegnato la matricola n.
xxxxxxxxxx, Direzione di ROMA, comporta che, con effetto immediato, la certificazione
medica di malattia debba essere attestata mediante il modello OPM/2 (certificato di
colore rosso in uso per i lavoratori dipendenti) e trasmessa entro 48 ore dal rilascio sia
all' INPS che all'azienda.
Del pari, per quanto riguarda la richiesta di erogazione di prestazioni relative a congedi
parentali, permessi legge n. 104, maternità ed assegni familiari, la richiesta dovrà essere
inoltrata all'INPS citando il numero della posizione sopra indicata.





Il Commissario Straordinario
Prof. Avv. Lucio Francario

21 febbraio 2008

ASSEMBLEA

Sabato 23 febbraio, dalle 06.00 alle 09.00, nei locali di via rina monti si svolgerà un'assemblea retribuita indetta dai sindacati di base CISAL RdB SdL E SAVIP e LIBERO COMITATO.

14 febbraio 2008

Per chi ha deciso di non insinuarsi al passivo.

Da Lunedi 11 a venerdi 15 presso la federazione RDB in via dell’Aeroporto si può firmare la lettere per la non insinuazione al passivo dalle ore 16 alle ore 18, si rammenta a i colleghi interessati di prendere contatti con i nominativi relativi alle aree di appartenenza. Portare le fotocopie della busta paga di settembre, della tredicesima e del riassunto analitico dei crediti fornito dall'istituto....... e 5 euro per il costo delle raccomandate. Queste lettere verranno indirizzate all' ANCR come messa in mora per fermare i termini di prescrizione. In attesa di una risposta che dovrà pervenire entro 10 gg dalla ricezione delle presenti.

11 febbraio 2008

La insinuazione al passivo

La procedura fallimentare si svolge attraverso fasi distinte.
Tali fasi, in ordine progressivo, sono le seguenti:

L’accertamento del passivo
L’accertamento dell’attivo
La liquidazione dell’ attivo
La divisione dell’attivo
La chiusura del fallimento

La fase dell’accertamento al passivo serve ad individuare i singoli creditori ammessi al concorso, cioè a partecipare, in ragione dei propri crediti ed alla pari (salvo le cause di prelazione – privilegi, pegni, ipoteche) al riparto dei beni del debitore fallito.
Questa fase ha inizio con le domande di insinuazione al passivo che i creditori e tutti coloro i quali vantino diritti su beni mobili e immobili in possesso del fallito debbono presentare entro 30 giorni prima dell’udienza fissata per la verifica dello stato passivo fallimentare.
Le domande sono esaminate dal curatore il quale, dopo aver preparato elenchi separati dei creditori e dei terzi che vantino diritti, deposita il progetto di stato passivo in cancelleria.
All’udienza di verifica, il giudice decide su ogni domanda, accogliendola o respingendola, o dichiarandola inammissibile. Il giudice inoltre può ammettere con riserva i crediti sottoposti a condizione oppure accertati con sentenza non ancora passata in giudicato al momento del fallimento oppure i crediti privi di titoli che li giustifichino.
Terminato l’esame il giudice rende esecutivo lo stato passivo.
La definitività dello stato passivo non pregiudica i creditori negligenti poiché costoro, se non hanno presentato domanda di insinuazione al passivo nei termini sopradetti, possono presentare domanda tardiva, fino a 12 mesi successivi al deposito del provvedimento del giudice con cui costui ha reso esecutivo lo stato passivo. Decorso tale termine e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell’attivo le domande tardive sono inammissibili a meno che il creditore non provi che il ritardo non è dipeso da sua colpa.
Tuttavia i creditori tardivi (a meno che non abbiano un diritto di pegno, ipoteca, oppure un privilegio) possono partecipare solo alla divisione di quanto rimarrà dopo che si saranno soddisfatti i creditori che hanno fatto tempestivamente domanda di recupero del credito (30 giorni prima dell’udienza di verifica). I creditori invece che hanno un diritto di pegno, ipoteca, oppure un privilegio hanno comunque diritto a prendere le quote che gli spettino.
Impugnazione dello stato passivo : i creditori che hanno fatto domanda di insinuazione al passivo possono fare opposizione alle decisioni del giudice in 3 modi
1) opposizione allo stato passivo, per essere ammessi al passivo o per vedersi riconosciuto un diritto di prelazione escluso dal giudice


2) impugnazione degli altri crediti, con cui contestano il fatto che la domanda di un altro creditore sia stata accolta

3) revocazione qualora si scopra, prima della chiusura del fallimento, che un credito è stato ammesso al passivo per effetto di una falsità, dolo, errore, oppure qualora vengono scoperti nuovi documenti che prima erano ignoti.

Accertato il passivo, si verifica la consistenza dell’attivo, rappresentato da tutti i beni del fallimento e da quei beni che per effetto di revocatoria sono tornati. L’accertamento di tale stato avviene mediante la redazione dell’inventario e la presa in consegna dei beni da parte del curatore.
La liquidazione dell’attivo: ha la funzione di convertire in denaro i beni del fallito.
Essa avviene tramite un programma di liquidazione preparato dal curatore ed approvato dal giudice, con il parere vincolante del comitato dei creditori.Il piano viene formato entro 60 giorni dalla redazione dell’inventario dei beni del fallitoIl programma indica i termini e le modalità previste per la realizzazione dell’attivo ed in particolare: l’eventuale esercizio provvisorio dell’impresa, le proposte di concordato con il loro contenuto, le azioni risarcitorie, revocatorie, e restitutorie intraprese per conto del fallito ed ai danni dello stesso, le possibilità di cessione dell’azienda o di singoli rami o di singoli beni e le relative condizioni.
Per la vendita dei beni la legge attribuisce preferenza alla vendita in blocco dell’azienda, potendosi procedere a vendita dei singoli beni solo quando è prevedibile che la pria non possa avvenire.La vendita dell’azienda può avvenire all’incanto o a trattativa privata, al curatore spetta la scelta tra quale delle due si riveli nel caso concreto più competitiva.La vendita di singoli beni può avvenire invece in base alle offerte private perché la nuova legge fallimentare non considera vincolanti in tal caso il sistema dell’incanto o il sistema senza incanto previsto dal codice di procedura civile, ma il curatore può decidere, nel programma di liquidazione, la modalità di vendita più conveniente ai fini del maggior realizzo possibile. Costui potrà quindi prevedere nel piano qualsiasi forma di vendita, sulla base del solo giudizio di convenienza per la procedura .
Il riparto: effettuata la liquidazione si provvede ad attribuire il ricavato ai singoli creditori.
Le somme disponibili debbono essere ripartite secondo questo ordine
le spese di procedura ed i debiti del fallito hanno precedenza assoluta e devono essere quindi pagate subito;
poi si pagano i creditori privilegiati (pegno, ipoteca, privilegio);
infine si pagano i creditori chirografari (senza pegno, ipoteca, privilegio).
Chiusura del fallimento
Avviene quando:
1) si divide l’attivo senza che tutti i creditori siano stati soddisfatti integralmente;
2) manca un attivo;
3) non vi è nessun creditore che abbia presentato domanda di insinuazione al passivo nei termini sopra indicati;
4) sono estinte tutte le passività.
La chiusura viene dichiarata dal Tribunale il quale fa cessare dalle funzioni gli organi fallimentari, restituendo al debitore tutti i suoi diritti patrimoniali e facendo riacquistare ai creditori il potere di agire individualmente contro il debitore per il recupero di quanto non pagato con il fallimento.
Ipotesi particolari di chiusura: il fallimento si può chiudere anche perché il debitore propone un concordato fallimentare che viene approvato dai creditori ed omologato dal Tribunale.
La riapertura del fallimento
Il fallimento può essere riaperto quando:
1) i creditori non sono stati integralmente soddisfatti;
2) quando il fallimento si è chiuso per mancanza di attivo.
In tali casi il Tribunale può dichiarare la riapertura a condizione che:
nel patrimonio del fallito vi sia un attivo che faccia apparire utile la riapertura;
quando il fallito offra garanzia di pagare almeno il 10% ai creditori vecchi e nuovi;
non siano passati 5 anni dalla chiusura del fallimento.

07 febbraio 2008

Dall'elenco delle aziende in procedura di amm. straordinaria



Come si può notare la legge 270/1999 è stata applicata al solo istituto di vigilanza

Il Messaggero del 7 febbraio 2008

La Finanza compie accertamenti sulla svendita di alcuni immobili e sullo svotamento delle casse
Urbe, un buco da ottanta milioni
Indaga la procura. Lo spettro della bancarotta sull'istituto di vigilanza
Il buco è stato certificato: 80 milioni di euro. E così, mentre la procura di Roma sta accer­tando come sia stato gestito il patrimonio dell'Associazione nazionale Combattenti e Re­duci Istituto di Vigilanza Ur­be, i dipendenti hanno aderito in massa al presidio organizza­to dal Savip, Sdì, Rdb e Cisal. Una protesta andata in scena ieri mattina, davanti alla sede del più antico istituto di vigi­lanza, in via Rina Monti sulla Prenestina. Da tempo i lavoratori tenta­no di richiamare l'attenzione sulle vicende che hanno porta­to al commissariamento dell’Istituto, na­to come en­te morale, con obbligo di redistri­buzione de­gli utili in at­tività socio-assisten­ziali, e fini­to insolven­te. Gli espo­sti sulla cat­tiva gestione dell'ente, che ha messo a rischio mille posti di lavoro, sono all'esame della Corte dei Conti, della procura e dei mini­steri. Secondo la relazione di Lucio Francarlo, commissario straordinario nominato dal Tribunale fallimentare, il bu­co certificato è «di oltre 80 milioni di euro». Nella relazio­ne al Tribunale si punta il dito su «comportamenti negligenti o dolosi perpetrati a livello dirigenziale». E cosi le indagi­ni, che il pm Paolo D'Ovidio ha delegato la Guardia di Fi­nanza, puntano sulla "svendita di alcuni immobili a Trastevere e sul presunto svuotamen­to delle casse dell'associazio­ne. E adesso potrebbero profi­larsi le ipotesi di bancarotta fraudolenta o appropriazione indebita. All'esame della procura, anche l'ipotizzata cessio­ne in blocco della società a un'azienda di vigilanza priva­ta. Il pm tiene conto anche della particolare natura socia­le dell'istituto, un ente morale, che ha finora incassato contri­buti dal ministero della Difesa e della Presidenza del consi­glio dei ministri e finanziamen­ti UE per corsi di formazione. L'impiegabile crisi sarebbe cominciata dopo il 2005. Poi la vendita degli immobili, la perdita degli appalti, fino all’ amministrazione controlla­ta. E il deficit da 30 milioni è arrivato a 80. I lavoratori - spiega Vincenzo Del Vicario segretario del sindacato Savip- chiedono l'analisi dei bilanci degli ulti­mi anni, per chiarire che fine abbiano fatto i fondi ricavati dalla vendita di società e im­mobili di grande valore. Ma anche di verificare se i dirigen­ti abbiano compiuto scelte ne­gligenti a svantaggio dell'Ur­be, mentre, in palese conflitto d'interesse, ricoprivano cari­che sociali in altre società interessate all'acquisto dell'istitu­to». Ma non solo. Secondo il sindacalista «L'Urbe di fatto è stato privatizzato sebbene, co­me accertato dai tribunali, la natura sociale dell'ente non consentisse la vendita. I manife­stanti, ieri, hanno an­che denun­ciano l'ille­gittima ap­plicazione della legge Prodi. «Per­ché l'ente morale - so­stengono -non rientra tra le categorie interessate da quella misu­ra». Poi il passaggio dei dipen­denti a una nuova azienda. «La direzione - dicono - ha proposto ai lavoratori di con­fluire nella Federazione Pro­vinciale dell'Ancr, appena cre­ata, che proporrebbe ai lavora­tori dei contratti peggiori di quelli attuali. I dipendenti dell' istituto hanno lo stipendio congelato, percepiscono solo ac­conti. Nel frattempo però la nuova società, creata dai verti­ci dell'Ancr, sta assumendo 150 nuovi dipendenti. Questa è la Parmalat delia vigilanza italiana».

La Repubblica del 7 febbraio 2008

CRACK VIGILANTES DELL'URBE INCHESTA SU BUCO 80 MLN DI EURO
La svendita di alcuni immo­bili d 'oro nel cuore di Trasteve­re e il progressivo svuotamen­to delle casse della Ancr-Istituto vi­gilanza Urbe che ha portato a un buco di 80 milioni di euro. Sono i filoni principali dell'inchiesta del sostitu­to procuratore Paolo D'Ovidio sulla gestione del più antico istituto di vi­gilanza della capitale. L'indagine dei carabinieri del nucleo operativo, coordinata dal maggiore Lorenzo Sabatino, vuole accertare se alcune operazioni finanziarie siano servite a nascondere guadagni illeciti.
Sotto la lente della procura è la ge­stione dell'Urbe da tre anni sull' orlo del fallimento con mille dipendenti a rischio licenziamento e la prospet­tiva di una vendita in blocco a van­taggio di qualche grande società di vigilanza. L'Urbe che ha la particolarità di essere nato da una costola dell' Associazione nazionale combat­tenti e reduci ( un ente morale che percepisce contributi dal ministero della Difesa e dalla Presidenza del consiglio dei ministri ma anche fi­nanziamenti della Comunità euro-pea per corsi di formazione) verreb­be così privatizzato nonostante le denunce dei sindacati e numerose interrogazioni parlamentari.
Sono molte le ombre che avvol­gono lo stato di crisi che ha travol­to il gruppo di guardie giurate del­la capitale. Da anni, il Savip ha se­gnalato in vari esposti inviati la cattiva amministrazione dell'isti­tuto che ha generato un buco, sti­mato dalla commissione prefettì­zia, di circa ottanta milioni di eu­ro. Ieri i lavoratori dell'Ancr-Urbe sono tornati a manifestare per ri­badire che venga fatta chiarezza sui conti in rosso che hanno por­tato al commissariamento e al­l' amministrazione straordinaria dell'Urbe. Il curatore fallimentare Lucio Francano nel certificare un buco di oltre 80 milioni ha eviden­ziato «comportamenti negligenti o dolosi perpetrati a livello dirigenziale». «I dipendenti dell'isti­tuto hanno lo stipendio congelato da settembre e hanno percepito solo acconti - spiega Vincenzo Del Vicario del Savip - Si vuole far rica­dere sui lavoratori i debiti dovuti a scelte dirigenziali sbagliate. Sia­mo di fronte a una Parmalat della vigilanza». Ed ancora: «Chiedia­mo - aggiunge Del Vicario - che vengano analizzati i bilanci dell'Ancr-Ivu degli ultimi anni, per chiarire che fine abbiano fatto i fondi ricavati dalla vendita di so­cietà e immobili. Ma anche di verificare se dirigenti dell'Ancr-Ivu abbiano compiuto scelte negli­genti o dolose a svantaggio del­l'Urbe in palese conflitto d'inte­resse avendo cariche sociali in al­tre società interessate all'acqui­sto dell'istituto».

05 febbraio 2008

LE 2 IVA DELL'IVU


THE OLD AND THE NEW
Il codice fiscale corrisponde sempre nelle società al numero di partita Iva? Va considerato in via preliminare che nel caso di persona fisica la partita Iva, essendo costituita da soli numeri, deve per forza differenziarsi dal codice fiscale con composizione alfanumerica.
Per i soggetti diversi, come le società, invece, sia la partita Iva che il codice fiscale sono soltanto numerici; però, può fare eccezione l’ente non commerciale che già dall’inizio dell’attività ha il suo codice fiscale e successivamente inizia un’attività commerciale per cui viene attribuita anche la partita Iva: in questo caso, quindi, ha due codici numerici diversi.
C’è poi da osservare il caso di trasformazioni societarie con due distinte ipotesi:

1) se la società si trasforma, esempio da snc a sas, si tratta di un semplice cambiamento di forma e non essendo variato il soggetto d’imposta non cambiano né la partita Iva, né il codice fiscale;

2) quando la trasformazione non è che la cessazione di un soggetto giuridico e la nascita di un nuovo soggetto: al nuovo soggetto giuridico dovrà essere attribuito un proprio numero di partita Iva e codice fiscale.





SCIOPERO! SCIOPERO! SCIOPERO!





SdL Intercategoriale ha proclamato uno sciopero dalle ore 06,00 del 06-02-2008 alle ore 06,00 del 07-02-2008, a sostegno della vertenza che vede impegnati tutti i lavoratori nella salvaguardia dei posti di lavoro e di tutti i diritti acquisiti. Lo sciopero sarà effettuato nel pieno rispetto della legge 146/90 e successive modifiche. Eravamo decisi a tornare sotto Palazzo Chigi per ricevere le risposte che la Presidenza del Consiglio ci doveva ma, la crisi di governo, ci toglie questa possibilità.
Le risposte le chiederemo al nuovo governo quando si insedierà. (???????????? ndr)
La A.N.C.R. Urbe ha convocato le segreterie SdL Intercategoriale, Sinalv-Cisal, Savip e Libero Comitato R.D.B. per il 04-02-2008 per "aggiornamenti sulla situazione aziendale", usando una denominazione inesistente nei registri della Camera di Commercio. Riteniamo questa convocazione un ulteriore provocazione (?????????? ndr)nei confronti di tutti i lavoratori. Le Organizzazioni Sindacali interessate, hanno ritenuto opportuno declinare formalmente l’invito in forma scritta, stigmatizzando l’accaduto.
Se dobbiamo attendere per alcune risposte, non dobbiamo sicuramente attendere per urlare tutta la nostra "rabbia" nei confronti di chi ci ha trascinato in questa assurda situazione, la A.N.C.R. Urbe. Forse tenteranno di "rabbonirci" con la "caramella" dello stipendio al 100% per il mese di Gennaio 2008 ma per noi questo conta molto poco (???????????? ndr), per noi conta molto di più la sicurezza del posto di lavoro, la stabilità d’impiego.



IL 06-02-2008 SCIOPERIAMO UNITI E PARTECIPIAMO NUMEROSI ALLA MANIFESTAZIONE CHE SI SVOLGERÀ IN VIA RINA MONTI ALLE ORE 07,00.

24 gennaio 2008

Comunicato sindacale SAVIP


Il 13 Febbraio 2008 scade il termine ultimo per la
presentazione dell’Istanza di costituzione allo stato passivo come
creditori privilegiati.
Il Savip ha predisposto, nell’ambito del proprio Direttivo
Sindacale, l’organizzazione della raccolta delle Istanze per conto dei
propri iscritti.
Ogni dipendente iscritto alla nostra O.S. dovrà prendere
contatto con il proprio Rappresentante Sindacale e preparare in
triplice copia:
1. Modulo Savip per insinuazione allo stato passivo per crediti di
lavoro subordinato debitamente compilato (originale più 2
copie).
2. Foglio riepilogativo dei conteggi dei crediti vantati nei
confronti dell’A.N.C.R.-I.V.U. (originale più 2 copie).
3. Busta paga di Settembre 2007 (3 copie).
Si precisa che la modulistica in questione dopo ulteriori incontri
con i nostri Legali è stata rivista modificata, per tutti coloro che
hanno già consegnato la propria istanza la stessa sarà modificata
dallo Studio Legale.
In particolare è stato eletto come domicilio legale lo Studio
dell’Avvocato Paolo Marini, in quanto per le notifiche Giudiziarie è
necessario un indirizzo legale nel distretto di Roma.
Il punto nr. 5 del modulo viene rivisto e corretto, denominando
correttamente il nostro Istituto come riportato dalla nostra lettera
d’assunzione e busta paga.
Inoltre per rispondere alle numerose domande relative all’Art.
2751 bis del C.C.
Hanno privilegio generale sui mobili (e solo sui mobili -ndr-) i crediti riguardanti:
1) le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, nonché il credito del lavoratore per i danni conseguenti alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori ed il credito per il risarcimento del danno subito per effetto di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile;
2) le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione;
3) le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia dovute per l'ultimo anno di prestazione e le indennità dovute per la cessazione del rapporto medesimo;
4) i crediti del coltivatore diretto, sia proprietario che affittuario, mezzadro, colono, soccidario o comunque compartecipante, per i corrispettivi della vendita dei prodotti nonché i crediti del mezzadro o del colono indicati dall'art. 2765;
5) i crediti dell'impresa artigiana e delle società od enti cooperativi di produzione e di lavoro, per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti;
5 bis) i crediti delle società cooperative agricole e dei loro consorzi per i corrispettivi della vendita dei prodotti.
facciamo presente che, dopo ulteriori incontri con i
nostri Avvocati, c’è stato chiarito che la presentazione dell’istanza
non può essere causa di rescissione del contratto (licenziamento)
infatti, sono previsti in questo articolo due tipologie di tutela dei
crediti da lavoro, una per tutti i tipi di credito da lavoro subordinato
ed una per le indennità dovute al fine rapporto.
Per motivi organizzativi e di protocollo entro il 31 gennaio 2008
tutti gli iscritti dovranno consegnare al proprio Rappresentante
Sindacale la modulistica richiesta.

Buon san Valentino


Il Presidente del Tribunale di Roma sez. Fallimentare Dott. F. Severini ha comunicato, come da accordi presi nell’incontro del 16 gennaio 2008, la data ultima per l’insinuazione al passivo, pertanto i termini sono prorogati al 13 febbraio 2008. Seguirà una comunicazione del Prof Francario. Si rammenta ai colleghi interessati che, comunque, l’insinuazione tardiva, come riferito dal Dott. Severini, non comporta nessun problema o perdita di diritti.

Dal sito del libero comitato lavoratori

23 gennaio 2008

Fondo di garanzia del TFR e fallimento del datore di lavoro

Con sentenza del 3 settembre 2007 n. 18481, la Corte di Cassazione, sezione lavoro, ha chiarito che il Fondo di garanzia, nelle ipotesi di insolvenza del datore di lavoro, deve assicurare «il pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati» identificando i diritti stessi per il titolo, sul quale si fondano.
In sostanza secondo la Corte, l’Inps si deve accollare, tramite tale Fondo di garanzia appositamente costituito, i debiti del datore di lavoro fallito ed insolvente del Tfr dei dipendenti e comunque deve assumersi le stesse obbligazioni definitivamente accertate a carico del stesso datore in sede di fallimento o di altra procedura concorsuale, ivi compreso il TFR.
Fatto e diritto
A seguito del fallimento della società, il lavoratore aveva chiesto al Fondo di garanzia del TFR, il pagamento della voce in questione. L’inps, quale gestore del Fondo di garanzia (di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297), glielo aveva negato ed allora il lavoratore si era rivolto al giudice di primo grado che glielo aveva riconosciuto imponendo all’Inps il relativo pagamento.Anche il Tribunale aveva confermato la sentenza del giudice di primo grado, che aveva rigettato l'opposizione dell'Inps,.L’Inps, tuttavia, è ricorso in Cassazione contro la sentenza di appello.
Le ragioni dell’Inps
Secondo l’Inps, la sentenza impugnata va rivista in quanto la stessa aveva ritenuto che il Fondo di garanzia gestito dall'istituto, fosse tenuto al pagamento del trattamento di fine rapporto dovuto al lavoratore (ora) intimato, in sostituzione del datore di lavoro fallito ‑ sebbene lo stesso trattamento fosse parzialmente commisurato ad anzianità maturata, in precedenza, alle dipendenze di altro datore di lavoro.
Il Fondo di garanzia del TFR
La legislazione vigente prevede che possano richiedere l'intervento del Fondo tutti i lavoratori dipendenti da datori di lavoro tenuti al versamento all'Istituto del contributo che alimenta la Gestione, compresi i lavoratori con la qualifica di apprendista ed i dirigenti di aziende industriali . Il Fondo di garanzia «si sostituisce» al datore di lavoro inadempiente per insolvenza nel pagamento del trattamento di fine rapporto. Ne risulta, quindi, che il Fondo di garanzia, quale accollante ex lege, assume ‑ in via solidale e, ad un tempo, sussidiaria (dovendosi preventivamente agire nei confronti del debitore principale) ‑ la medesima obbligazione del datore di lavoro, rimasta inadempiuta per insolvenza del medesimo.La procedura per l’accertamento ed il conseguimento di quanto dovuto dal Fondo di garanzia a titolo di TFR si articola nella insinuazione dello stesso credito e degli accessori relativi nello stato passivo del fallimento (o di altra procedura concorsuale) del datore di lavoro (reso esecutivo o, comunque, divenuto “definitivo” a seguito della sentenza di rigetto delle eventuali opposizioni od impugnazioni, riguardanti quel credito) e nella successiva presentazione al Fondo della domanda di pagamento (dopo che sia trascorso inutilmente il previsto termine dilatorio di quindici giorni).Il TFR che il Fondo di garanzia è tenuto a pagare ai lavoratori, in sostituzione del datore di lavoro insolvente si identifica con l’oggetto del credito che, allo stesso titolo, risulta ammesso al passivo del fallimento o di altra procedura concorsuale (in tal senso, vedi, per tutte, Cass. n. 17079/2004, 7604, 6808/2003, 294/2000).Posto che per l’intervento del fondo il datore di lavoro deve essere soggetto alle procedure concorsuali, i requisiti dell’intervento del Fondo di garanzia sono:a) la cessazione del rapporto di lavoro subordinato;b) l’apertura di una procedura concorsuale;c) l’esistenza del credito per TFR rimasto insoluto.
La decisione della Corte di Cassazione
Secondo la Corte di Cassazione il legislatore italiano, nel quadro di attuazione della disciplina comunitaria, ha istituito presso l'Inps il fondo di garanzia, gestito dall'Istituto medesimo, per assicurare ai lavoratori la soddisfazione effettiva del credito a titolo di trattamento di fine rapporto nel caso di insolvenza del datore di lavoro (per causa di fallimento o ad altra procedura concorsuale).Pertanto, con la sentenza del 3 settembre 2007 n. 18481, la Corte di Cassazione, sezione lavoro, ha chiarito che il Fondo di garanzia, nelle ipotesi di insolvenza del datore di lavoro, deve assicurare «il pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati» e l’Inps tramite tale Fondo si deve accollare i debiti del datore di lavoro fallito ed insolvente del Tfr dei dipendenti.Per la Cassazione, dunque, l’Inps deve assumersi le stesse obbligazioni definitivamente accertate a carico del stesso datore in sede di fallimento o di altra procedura concorsuale, ivi compreso il TFR. Non è stato giudicato rilevante nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione il fatto che il TFR fosse stato anche se parzialmente commisurato ad anzianità maturata, in precedenza, alle dipendenze di altro datore di lavoro.

19 gennaio 2008

Insinuazione al passivo per chi ha fatto RICORSO contro il commissariamento dell'IVU. (distribuito dal Comitato Lavoratori RdB)

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA - SEZIONE FALLIMENTARE
(R.G. n. 1137/2007 – A.S. 2/07 – Giudice Del. Dott. Severini – Ud. 19.2.2008)
RICORSO PER INSINUAZIONE AL PASSIVO
PER CREDITI DI LAVORO
Il sottoscritto, Sig. ……………………………….., nato a ……………….. il ………., residente in ……………………., Via………………………………….., (C.F. …………………………………..), ed elettivamente domiciliato presso la Segreteria del sindacato R.d.B. – C.U.B in Via dell’Aeroporto n. 129 - 00175 Roma
PREMESSO
- che in data 20.8.2007 “l’Istituto di Vigilanza dell’Urbe – Federazione Provinciale di Roma dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci – A.N.C.R., in persona del Commissario Straordinario, Avv. Gustavo De Meo” (questa è la testuale dizione che si legge nel ricorso), presentava ricorso, innanzi al Tribunale Civile di Roma, Sezione Fallimentare, affinché venisse dichiarato lo stato di insolvenza dell’Istituto di Vigilanza dell’Urbe e, di conseguenza, si procedesse all’ammissione del medesimo alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 270 del 1999;
- che il Tribunale Civile di Roma, Sezione Fallimentare, con sentenza n. 283 del 25.9.2007, depositata in cancelleria in data 26.9.2007, affissa in data 29.9.2007, provvisoriamente esecutiva, dichiarava lo stato di insolvenza della “Federazione Provinciale di Roma dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci – Istituto di Vigilanza dell’Urbe” ai sensi del D.Lgs. n. 270 del 1999, con contestuale nomina del Dott. Fausto Severini quale Giudice Delegato per la procedura, nonché del Prof. Avv. Lucio Francario quale Commissario Giudiziale, fissando, altresì, l’adunanza per l’esame dello stato passivo alla data del 6.2.2008, con successivo rinvio d’ufficio al 14.3.2008 (R.G. n. 1137/2007);
- che con decreto del 7.11.2007, depositato in cancelleria in data 8.11.2007 (rep. n. 648/07) il Tribunale Civile di Roma, Sezione Fallimentare, riunito in camera di consiglio composta dal Dott. Fausto Severini, in qualità di Presidente estensore, nonché dai Giudici Dott. Nicola Pannullo e Dott.ssa Chiara Schettini, ritenuta la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico, dichiarava aperta la procedura di amministrazione straordinaria della “Federazione Provinciale di Roma dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci – Istituto di Vigilanza dell’Urbe”, con successiva nomina del Prof. Avv. Lucio Francario quale Commissario Straordinario;
- che sia la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, sia il successivo decreto di apertura della procedura di amministrazione straordinaria venivano tempestivamente impugnate dal sottoscritto nelle rispettive sedi giudiziarie con atti ai quali ci si riporta integralmente (i relativi giudizi risultano tuttora pendenti innanzi al Tribunale Civile di Roma con R.G. n. 70304/2007 ed innanzi alla Corte d’Appello di Roma con R.G. n. 58241/2007);
- che l’odierno istante è dipendente dell’Ente con qualifica di…………………….., matricola n………………………., giusta dichiarazione datoriale del……………………..;
- che, con lettera prot. n. 14802/GEN, consegnata a mani in data 23.10.2007, il sottoscritto veniva a conoscenza della sopra menzionata sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza n. 283 del 2007;
- che, in virtù del menzionato rapporto di lavoro subordinato, il sottoscritto ha continuato ad esercitare la propria attività lavorativa, in favore del proprio originario ente datore, maturando un credito di lavoro dell’importo complessivo, allo stato, di € ………………….. per la mensilità di settembre, e di € ……………. per buoni pasto;
- che, in virtù del medesimo rapporto di lavoro subordinato, l’odierno istante ha, altresì, ad oggi, maturato un ulteriore credito, relativo a ferie/permessi, 13^ e 14^ mensilità, TFR, come di seguito specificato:
a) ferie / permessi
b) 13 ^ mensilità
c) 14 ^ mensilità
d) TFR
e) …………………..
- che, a tutt’oggi, non si è ancora provveduto al pagamento delle somme dovute al sottoscritto in ragione delle prestazioni lavorative regolarmente espletate, rimanendo, pertanto, debitrice, nei confronti dello stesso, come detto, della somma complessiva di € ……………………….., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da dì del dovuto fino alla data di chiusura dello stato passivo;
- che il menzionato credito risulta essere supportato dalla prova scritta derivante dai conteggi analitici rilasciati al sottoscritto dall’Ente datore, contenenti esplicita menzione delle spettanze retributive sopra richiamate;
- che i crediti in questione, attesa la natura degli stessi, rivestono natura di privilegio generale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2751 bis, n. 1, Cod. Civ..
- che risulta, pertanto, manifesto il diritto all’ammissione dell’odierno istante, in qualità di creditore privilegiato, allo stato passivo della procedura indicata in epigrafe.
Tutto quanto innanzi premesso, il sottoscritto, Sig……………………………, come sopra descritto e rappresentato, propone
RICORSO
affinchè l’Ill.mo Giudice Delegato voglia disporre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2751 bis, n. 1, Cod. Civ., l’ammissione in privilegio allo stato passivo della procedura in epigrafe indicata, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino alla data di chiusura dello stato passivo, per gli importi di seguito specificati:
1) retribuzioni
2) buoni pasto
3) ferie / permessi
4) 13 ^ mensilità
5) 14 ^ mensilità
6) TFR
7)……………………..
Si depositano i seguenti documenti:
- dichiarazione datoriale con prospetto riassuntivo ed analitico delle somme spettanti al ricorrente;
- copia busta paga di settembre.
Con espressa riserva di esibire l’ulteriore documentazione eventualmente occorrente a sostegno del presente ricorso, e comunque salvo ed impregiudicato ogni altro diritto.
Roma, lì………………………
Firma

Ricorso per l'insinuazione allo stato passivo - (mandato con i conteggi)

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE FALLIMENTARE
sent. n. 283/07 - proc. n. 1137/07
Commissario Straordinario Prof. Avv. Lucio Francano
Impresa: Federazione Provinciale di Roma dell' Associazione Nazionale
Combattenti e Reduci,
Istituto di Vigilanza dell'Urbe
ricorso per l'insinuazione allo stato passivo
per crediti di lavoro ex art. 93 RD16 marzo 1942, n. 267
All' ill.mo Signor Giudice Delegato ali'Amministrazione Straordinaria ex D.lgs. 270/1999 dott Fausto Severini:
il sottoscritto ...................., nato a ......, il...................., Codice Fiscale
...................., residente in .................., alla Via................................, dove
elegge domicilio ai fini del presente atto, ^ premesso
- che il sottoscritto è dipendente della Federazione provinciale di Roma dell' 'A.N.C.R., Istituto di Vigilanza dell'Urbe con la qualifica di
.........................., matricola n....................., giusta dichiarazione
datoriale del............... che si produce sub doc. 1;
- che l'istante è venuto a conoscenza della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza dell' A.N.C.R. Istituto di Vigilanza dell'Urbe a seguito dell'avvenuta consegna a mani della lettera del 23.10.2007, Prot. n.
14802/GEN, recante come oggetto "Dichiarazione dello stato di insolvenza della
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE FALLIMENTARE
sent. n. 283/07 - proc. n. 1137/07
Commissario Straordinario Prof. Avv. Lucio Francano
Impresa: Federazione Provinciale di Roma dell' Associazione Nazionale
Combattenti e Reduci,
Istituto di Vigilanza dell'Urbe
ricorso per l'insinuazione allo stato passivo
per crediti di lavoro ex art. 93 RD16 marzo 1942, n. 267
All' ill.mo Signor Giudice Delegato ali'Amministrazione Straordinaria ex D.lgs. 270/1999 dott Fausto Severini:
il sottoscritto ...................., nato a ......, il...................., Codice Fiscale
...................., residente in .................., alla Via................................, dove
elegge domicilio ai fini del presente atto, ^ premesso
- che il sottoscritto è dipendente della Federazione provinciale di Roma dell' 'A.N.C.R., Istituto di Vigilanza dell'Urbe con la qualifica di
.........................., matricola n....................., giusta dichiarazione
datoriale del............... che si produce sub doc. 1;
- che l'istante è venuto a conoscenza della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza dell' A.N.C.R. Istituto di Vigilanza dell'Urbe a seguito dell'avvenuta consegna a mani della lettera del 23.10.2007, Prot. n.
14802/GEN, recante come oggetto "Dichiarazione dello stato di insolvenza della
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE FALLIMENTARE
sent. n. 283/07 - proc. n. 1137/07
Commissario Straordinario Prof. Avv. Lucio Francano
Impresa: Federazione Provinciale di Roma dell' Associazione Nazionale
Combattenti e Reduci,
Istituto di Vigilanza dell'Urbe
ricorso per l'insinuazione allo stato passivo
per crediti di lavoro ex art. 93 RD16 marzo 1942, n. 267
All'ill.mo Signor Giudice Delegato ali'Amministrazione Straordinaria ex D.lgs. 270/1999 dott Fausto Severini:
il sottoscritto ...................., nato a ......, il...................., Codice Fiscale
...................., residente in .................., alla Via................................, dove
elegge domicilio ai fini del presente atto, ^ premesso
- che il sottoscritto è dipendente della Federazione provinciale di Roma dell' 'A.N.C.R., Istituto di Vigilanza dell'Urbe con la qualifica di
.........................., matricola n....................., giusta dichiarazione
datoriale del............... che si produce sub doc. 1;
- che l'istante è venuto a conoscenza della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza dell' A.N.C.R. Istituto di Vigilanza dell'Urbe a seguito dell'avvenuta consegna a mani della lettera del 23.10.2007, Prot. n.
14802/GEN, recante come oggetto "Dichiarazione dello stato di insolvenza della
Federazione provinciale di Roma dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci -Istituto di Vigilanza dell'Urbe" ;
- A) che , in forza di tale rapporto di lavoro subordinato, l'istante ha svolto attività a favore della Federazione provinciale di Roma dell'A.N.C.R. Istituto di Vigilanza dell'Urbe nel mese di settembre 2007, maturando un credito di
lavoro per il complessivo importo di euro ....................così come
desumibile dalla busta paga;
- B) che, in forza di tale rapporto di lavoro subordinato, l'istante ha maturato a fine settembre 2007, altresì, un credito relativo a:
a. Ferie / Permessi €___________________
b. 13A mensilità €___________________
e. 14A mensilità €___________________
d. TFR €___________________
e. Altro titolo (da specificare) €___________________
- che la Federazione Provinciale di Roma dell'A.N.CR. Istituto di Vigilanza dell'Urbe non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto al sottoscritto in conseguenza delle prestazioni lavorative regolarmente espletate, rimanendo
così debitrice nei confronti dell'istante della somma di euro................., oltre
alla rivalutazione monetaria (da calcolarsi in ragione di ciascun anno) ed agli interessi nella misura del tasso di interesse legale fino alla data di chiusura dello stato passivo.
- che il credito è supportato da prova scritta, tale essendo i conteggi analitici rilasciati all'istante dalla Federazione provinciale di Roma dell'A.N.C.R. Istituto di Vigilanza dell'Urbe che si producono sub doc. 3 (ove sono riportate tutte le spettanze retributive sopra richiamate);
- che, trattandosi di credito di lavoro, lo stesso è assistito dal privilegio generale di cui all'ari 2751 bis, n. 1 C.C.;
- che pertanto l'istante Sig...........................ha diritto di essere ammesso
quale creditore privilegiato allo stato passivo della procedura in epigrafe per l'importo complessivo di euro..................
Tutto ciò premesso il Sig............................
CHIEDE
l'ammissione in privilegio, ai sensi dell'ari 2751 bis n. 1 C.C.( Art. 2751 bis Crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle società od enti cooperativi e delle imprese artigiane
Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti:
1) le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, nonché il credito del lavoratore per i danni conseguenti alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori ed il credito per il risarcimento del danno subito per effetto di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile)
allo stato passivo della procedura in epigrafe oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge fino alla data di chiusura dello stato passivo, per i seguenti importi:
• retribuzioni del mese di settembre 2007 €........
• ferie / Permessi €........
• 13A mensilità €........
• 14A mensilità €........
TFR €........
• Altro titolo €.........
Si allegano i seguenti documenti:
1) dichiarazione datoriale con prospetto riassuntivo ed analitico delle somme spettanti al ricorrente;
2) copia della busta paga di settembre.
3)...............................................
D ricorrente si riserva di presentare altra documentazione a sostegno del presente
ricorso entro il termine previsto dall'art 93 comma 7 del RD 267/42.
Salvis Jurìbus
Roma li, .................... Firma

24 dicembre 2007

AUGURI