
19 aprile 2009
16 aprile 2009
06 aprile 2009
26 marzo 2009
20 marzo 2009
13 marzo 2009
Studio legale FUSILLO & ASSOCIATI
Roma, li 5 marzo 2009
Spettabile
Comitato Lavoratori ANRC-IVU
Per posta elettronica
Oggetto: Insinuazione al passivo dell’Amministrazione Straordinaria della Federazione Provinciale di Roma dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci quale gestore dell’Istituto Vigilanza Urbe
Egregi Signori,
nell’imminenza del termine di decadenza per l’insinuazione al passivo dell’Amministrazione Straordinaria in oggetto mi è stato chiesto parere circa l’opportunità o meno di presentare domanda di insinuazione al passivo.
In proposito occorre premettere che la Federazione Provinciale costituisce una entità inesistente che ha assunto giuridica rilevanza solo ed esclusivamente in forza della sentenza n. 283 del Tribunale di Roma del 26.09.2007 che ne ha dichiarato l’insolvenza riconoscendone così l’esistenza. In realtà la Federazione altro non è che una parte dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, priva di soggettività e personalità giuridica autonoma e pertanto la predetta sentenza costituisce all’evidenza una aberrazione giuridica.
Si aggiunga che il rapporto di lavoro alle dipendenza dell’ANCR è un rapporto di impiego pubblico.
In questo contesto occorre tenere presente che l’insinuazione al passivo dell’Amministrazione Fallimentare produce gli effetti di una domanda giudiziale e, pertanto, l’ipotetico richiedente ammetterebbe le circostanze di cui all’istanza.
In considerazione di quanto sopra coloro che decideranno di presentare la domanda di ammissione al passivo affermeranno:
- di essere dipendenti della Federazione e non dell’ANCR
- di essere creditori di somme per stipendi, ferie, permessi etc. della Federazione e non dell’ANCR
- di essere creditori del TFR (Trattamento di Fine Rapporto), così implicitamente ammettendo che il rapporto di lavoro ha già avuto termine, poiché solo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro sorge il credito di pagamento del TFR.
Queste affermazioni potranno in futuro essere utilizzate contro i dipendenti, ad esempio laddove affermino, in contrasto con l’istanza di insinuazione, di essere dipendenti pubblici, con garanzia della stabilità dell’impiego. Pertanto l’istanza di insinuazione al passivo fallimentare comporta una serie di ammissioni difficilmente recuperabili o revocabili in seguito e comporta, soprattutto, il riconoscimento dell’esistenza e della soggettività giuridica di un’entità come la Federazione, che al contrario sembra assolutamente artificiosa nonché frutto della sola pronuncia del Tribunale Fallimentare sulla quale pesano, come è noto gravi dubbi di legittimità sotto il profilo civilistico e penalistico.
E’ vero che normalmente l’ammissione al passivo dei fallimenti comporta il diritto per il lavoratore di ottenere il pagamento del preavviso e del TFR dal fondo di garanzia dell’INPS, ma questo diritto è connesso al versamento dei contributi da parte datoriale, nell’ambito di un rapporto di lavoro privato, il che non è avvenuto nel caso di specie stante la apertura di una posizione previdenziale dell’ANCR come datore di lavoro pubblico e non privato.
Va segnalato, tuttavia, che trascorso il termine per il deposito delle domande i creditori decadranno dal diritto di insinuare i propri crediti al passivo e, pertanto, potranno subire conseguenze dannose nell’ipotesi, invero alquanto improbabile, che l’artificio della separata soggettività della Federazione trovi conferma in giudizio.
Ciò posto, ritengo non opportuno il deposito della domanda di insinuazione al passivo.
Resto a disposizione per eventuali chiarimenti e porgo distinti saluti. Avv. Alessandro Fusillo
N.B. ( Questo documento è stato tratto dal sito del Libero Comitato RdB )
Spettabile
Comitato Lavoratori ANRC-IVU
Per posta elettronica
Oggetto: Insinuazione al passivo dell’Amministrazione Straordinaria della Federazione Provinciale di Roma dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci quale gestore dell’Istituto Vigilanza Urbe
Egregi Signori,
nell’imminenza del termine di decadenza per l’insinuazione al passivo dell’Amministrazione Straordinaria in oggetto mi è stato chiesto parere circa l’opportunità o meno di presentare domanda di insinuazione al passivo.
In proposito occorre premettere che la Federazione Provinciale costituisce una entità inesistente che ha assunto giuridica rilevanza solo ed esclusivamente in forza della sentenza n. 283 del Tribunale di Roma del 26.09.2007 che ne ha dichiarato l’insolvenza riconoscendone così l’esistenza. In realtà la Federazione altro non è che una parte dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, priva di soggettività e personalità giuridica autonoma e pertanto la predetta sentenza costituisce all’evidenza una aberrazione giuridica.
Si aggiunga che il rapporto di lavoro alle dipendenza dell’ANCR è un rapporto di impiego pubblico.
In questo contesto occorre tenere presente che l’insinuazione al passivo dell’Amministrazione Fallimentare produce gli effetti di una domanda giudiziale e, pertanto, l’ipotetico richiedente ammetterebbe le circostanze di cui all’istanza.
In considerazione di quanto sopra coloro che decideranno di presentare la domanda di ammissione al passivo affermeranno:
- di essere dipendenti della Federazione e non dell’ANCR
- di essere creditori di somme per stipendi, ferie, permessi etc. della Federazione e non dell’ANCR
- di essere creditori del TFR (Trattamento di Fine Rapporto), così implicitamente ammettendo che il rapporto di lavoro ha già avuto termine, poiché solo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro sorge il credito di pagamento del TFR.
Queste affermazioni potranno in futuro essere utilizzate contro i dipendenti, ad esempio laddove affermino, in contrasto con l’istanza di insinuazione, di essere dipendenti pubblici, con garanzia della stabilità dell’impiego. Pertanto l’istanza di insinuazione al passivo fallimentare comporta una serie di ammissioni difficilmente recuperabili o revocabili in seguito e comporta, soprattutto, il riconoscimento dell’esistenza e della soggettività giuridica di un’entità come la Federazione, che al contrario sembra assolutamente artificiosa nonché frutto della sola pronuncia del Tribunale Fallimentare sulla quale pesano, come è noto gravi dubbi di legittimità sotto il profilo civilistico e penalistico.
E’ vero che normalmente l’ammissione al passivo dei fallimenti comporta il diritto per il lavoratore di ottenere il pagamento del preavviso e del TFR dal fondo di garanzia dell’INPS, ma questo diritto è connesso al versamento dei contributi da parte datoriale, nell’ambito di un rapporto di lavoro privato, il che non è avvenuto nel caso di specie stante la apertura di una posizione previdenziale dell’ANCR come datore di lavoro pubblico e non privato.
Va segnalato, tuttavia, che trascorso il termine per il deposito delle domande i creditori decadranno dal diritto di insinuare i propri crediti al passivo e, pertanto, potranno subire conseguenze dannose nell’ipotesi, invero alquanto improbabile, che l’artificio della separata soggettività della Federazione trovi conferma in giudizio.
Ciò posto, ritengo non opportuno il deposito della domanda di insinuazione al passivo.
Resto a disposizione per eventuali chiarimenti e porgo distinti saluti. Avv. Alessandro Fusillo
N.B. ( Questo documento è stato tratto dal sito del Libero Comitato RdB )
05 marzo 2009
18 febbraio 2009
11 febbraio 2009
10 febbraio 2009
27 dicembre 2008
15 dicembre 2008
04 dicembre 2008
05 novembre 2008
Il collega Lupacchiotto ci dice che...

A Tutti i Colleghi!
E' stata creata un Commissione all'interno dell'urbe denominata C.O.I.L. per portare al Dr.Giannini le varie problematiche Tecniche Operative. Quindi, siete invitati a prendere contatti con i vs rappresentanti sindacali ed esporgli gli eventuali disagi o problemi che riguardano la vs area o di servizio.
13 ottobre 2008
Finalmente siamo in sicurezza!

In quattro e quattro otto la nostra azienda ci ha formato, o per meglio dire informato, sulle norme di sicurezza con tanto di firma per ricevuta in modo tale che, in caso di incidente sul lavoro, loro sono a posto con la coscienza. Quindi si presume che da oggi non si uscirà più con autovetture non in ordine e mi raccomando per chi lavora davanti al terminale... ogni 2 ore 15 min. di pausa! Buon lavoro.
30 settembre 2008
Il Lib. Com. ha chiesto spiegazioni alle Istituzioni in base alla circ. del Comm. Dott. Francario riguardante il cod. della strada
Roma 15.09.2008 Prot. lcs/gpg-08:0012
A: Ministero Dell’interno
Dip. Pubblica Sicurezza
A: Prefetto di Roma
S.E, Dott. Mosca
A: Questore di Roma
Dott. G. Caruso
A: Dirigente Polizia Amm.
Questura di Roma
E p.c.: ANCR
Comm. Prof. Francario
Oggetto: Rif. Prot. Com.a.s. n.12348/08/gen. Utilizzo automezzi di servizio Ancr istituto
vigilanza urbe.
Con la nota in oggetto indicata, il Commissario Straordinario dell’ANCR Istituto Vigilanza Urbe di Roma, informava il personale operante in servizio di vigilanza con autopattuglie , che per quanto attiene alla condotta da adottarsi per lo svolgimento del servizio, si dovrà scrupolosamente osservare il nuovo codice della strada. In particolare il rispetto dei varchi ZTL e altro.
Considerato che nelle nota si fa riferimento ad eventuali addebiti di multe per i trasgressori e sanzioni disciplinari, la scrivente O.S. con la presente, chiede ai soggetti competenti in epigrafe indicati, quale sia il comportamento da attuare nei casi che qui di seguito saranno indicati.
Segnalazione di allarme rapina : in caso di tale segnalazione il personale operante nel rispetto della nota in oggetto, dovrà portarsi sul posto rispettando i limiti di velocità e una volta giuntovi, dovrà cercare il parcheggio per l’auto di servizio onde evitare che durante l’ispezione dell’obbiettivo si venga a violare il divieto di sosta. Se trattasi di centro storico il personale dovrà provvedere al pagamento del rispettivo tiket di parcheggio.
Servizio di ispezione programmata: anche in questo caso il personale operante, dovrà provvedere a ricercare un parcheggio idoneo per evitare il divieto di sosta. Tenendo conto che nella assoluta totalità delle autopattuglie di servizio, ad operare, è solitamente una unità (in violazione dell’articolo 16 regolamento questura di Roma) e che in alcuni casi gli obbiettivi sono molto ampi e interni a palazzi e condomini.
Qualora il personale operante dovesse attenersi scrupolosamente alla nota, sicuramente si troverebbe in contraddizione con la funzione di ausiliarità nell’ordine e nella sicurezza pubblica tanto acclamata e comunque in contrasto alla qualifica rivestita dalle Guardie Giurate prevista dal D.L. 8 aprile 2008 n° 59 art.4 con il quale investe le GPG della qualifica di incaricato di pubblico servizio.
Pur tenendo conto del secondo comma della nota in oggetto indicata, in riferimento alle deroghe di comprovata eccezione, tali deroghe non autorizzano la violazione del codice della strada.
La scrivente O.S. non intende con la presente ritenere lecito violare il codice della strada per lo svolgimento dei compiti affidati. Ritiene invece che nell’eventualità e nella necessità operativa dello svolgimento del servizio vi siano spazi utili e necessari per adempiere ai compiti affidati. Ritenendo opportuna e necessaria anche alla luce del Decreto sopra citato una direttiva chiara quale strumento utile al personale operante per poter assolvere i compiti affidati senza dover incorrere a violazioni o sanzioni nello svolgimento del proprio servizio.
Ritenendo nel frattempo necessario tutelare il personale operante, per i sevizi svolti in ossequio alla nota in oggetto, si declinano tutte le responsabilità dall’applicazione della stessa.
A: Ministero Dell’interno
Dip. Pubblica Sicurezza
A: Prefetto di Roma
S.E, Dott. Mosca
A: Questore di Roma
Dott. G. Caruso
A: Dirigente Polizia Amm.
Questura di Roma
E p.c.: ANCR
Comm. Prof. Francario
Oggetto: Rif. Prot. Com.a.s. n.12348/08/gen. Utilizzo automezzi di servizio Ancr istituto
vigilanza urbe.
Con la nota in oggetto indicata, il Commissario Straordinario dell’ANCR Istituto Vigilanza Urbe di Roma, informava il personale operante in servizio di vigilanza con autopattuglie , che per quanto attiene alla condotta da adottarsi per lo svolgimento del servizio, si dovrà scrupolosamente osservare il nuovo codice della strada. In particolare il rispetto dei varchi ZTL e altro.
Considerato che nelle nota si fa riferimento ad eventuali addebiti di multe per i trasgressori e sanzioni disciplinari, la scrivente O.S. con la presente, chiede ai soggetti competenti in epigrafe indicati, quale sia il comportamento da attuare nei casi che qui di seguito saranno indicati.
Segnalazione di allarme rapina : in caso di tale segnalazione il personale operante nel rispetto della nota in oggetto, dovrà portarsi sul posto rispettando i limiti di velocità e una volta giuntovi, dovrà cercare il parcheggio per l’auto di servizio onde evitare che durante l’ispezione dell’obbiettivo si venga a violare il divieto di sosta. Se trattasi di centro storico il personale dovrà provvedere al pagamento del rispettivo tiket di parcheggio.
Servizio di ispezione programmata: anche in questo caso il personale operante, dovrà provvedere a ricercare un parcheggio idoneo per evitare il divieto di sosta. Tenendo conto che nella assoluta totalità delle autopattuglie di servizio, ad operare, è solitamente una unità (in violazione dell’articolo 16 regolamento questura di Roma) e che in alcuni casi gli obbiettivi sono molto ampi e interni a palazzi e condomini.
Qualora il personale operante dovesse attenersi scrupolosamente alla nota, sicuramente si troverebbe in contraddizione con la funzione di ausiliarità nell’ordine e nella sicurezza pubblica tanto acclamata e comunque in contrasto alla qualifica rivestita dalle Guardie Giurate prevista dal D.L. 8 aprile 2008 n° 59 art.4 con il quale investe le GPG della qualifica di incaricato di pubblico servizio.
Pur tenendo conto del secondo comma della nota in oggetto indicata, in riferimento alle deroghe di comprovata eccezione, tali deroghe non autorizzano la violazione del codice della strada.
La scrivente O.S. non intende con la presente ritenere lecito violare il codice della strada per lo svolgimento dei compiti affidati. Ritiene invece che nell’eventualità e nella necessità operativa dello svolgimento del servizio vi siano spazi utili e necessari per adempiere ai compiti affidati. Ritenendo opportuna e necessaria anche alla luce del Decreto sopra citato una direttiva chiara quale strumento utile al personale operante per poter assolvere i compiti affidati senza dover incorrere a violazioni o sanzioni nello svolgimento del proprio servizio.
Ritenendo nel frattempo necessario tutelare il personale operante, per i sevizi svolti in ossequio alla nota in oggetto, si declinano tutte le responsabilità dall’applicazione della stessa.
29 settembre 2008
Signori colleghi...
Cari colleghi, noto con piacere che avete preso a partecipare assiduamente al blog che era nato principalmente per cercare di informare in maniera imparziale sulla nostra vicenda. Non a caso ho quasi sempre evitato di commentare le notizie per cercare di far riflettere ognuno con la propria testa. Devo però constatare con qualche rammarico che per qualcuno la libertà di esprimere il proprio pensiero, invece di essere da spunto per consigliare ed informare quei colleghi che da questa vicenda hanno preso le distanze, per comodità o per scarso interesse, si è trasformata in una opportunità di insultare e denigrare. La preghiera è quindi di ritornare, se possibile, ad un dialogo duro ma leale e senza chiamare direttamente in causa le persone. Questo per permettere a questo blog di continuare ad esistere ed essere una lavagna per evidenziare eventuali problemi che si creano anche nei posti di servizio. Vi ringrazio e buon servizio!!19 settembre 2008
ASSEMBLEA
Sabato 20 settembre dalle ore 6.30 alle 9.30 si terrà un'assemblea nei locali di via Rina Monti 15 per discutere dell'incontro avuto dalle organizzazioni sindacali il 12 c.m. con il dott. Giannini. Sarebbe opportuno partecipare viste le innumerevoli voci che stanno circolando in questo periodo circa il probabile pagamento dei crediti (TFR escluso).
04 settembre 2008
Settembre è arrivato!
Intorno al 20 settembre apriranno le fantomatiche buste per decidere chi comprerà l' IVU. Molte chiacchiere girano sui nomi degli aquirenti e sulla loro effettiva esistenza. Non resta che aspettare, tanto ci siamo quasi, e vedere come và a finire... poi c'è sempre quel ricorso che a qualcosa servirà pure ...o no??!!25 giugno 2008
Un'altro sassolino nell'ingranaggio
Legge 274/91
Art. 5. Opzioni.
1. Possono optare per il mantenimento dell’iscrizione alle Casse pensioni degli istituti di previdenza:
a) i dipendenti degli enti che perdono la natura giuridica pubblica che consente l’iscrizione alle Casse predette;
b) i dipendenti degli enti pubblici e delle aziende municipalizzate o consortili che transitano a società private per effetto di norme di legge, di regolamento o convenzione, che attribuiscano alle stesse società le funzioni esercitate dai citati enti pubblici ed aziende.
2. I dipendenti degli enti indicati dall’articolo 21 della legge 3 maggio 1967, n. 315 [5], in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che non si siano avvalsi in tempo utile della facoltà di iscrizione alle Casse pensioni di cui al comma 1, sono iscritti, a domanda, alle Casse predette.
3. La domanda, per le ipotesi di opzione o di iscrizione rispettivamente previste dai commi 1 e 2, deve essere presentata alle Casse pensioni di cui al comma 1, a pena di decadenza, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero dalla data della modifica del rapporto previdenziale, se posteriore.
4. L’iscrizione alle Casse pensioni di cui al comma 1 decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Il riconoscimento del servizio pregresso avviene mediante trasferimento alle Casse pensioni di cui al comma 1 dei contributi già versati all’INPS, con le modalità previste dall’art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.
5. Per tutte le iscrizioni previste dal comma 1 si assume quale retribuzione annua contributiva la somma degli emolumenti pensionabili a norma degli ordinamenti delle Casse pensioni di cui al comma 1, nella misura prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
6. La facoltà di iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, prevista dall’articolo 21 della legge 3 maggio 1967, n. 315 [5], è estesa all’Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura ed ai consorzi regionali degli Istituti autonomi delle case popolari.
7. Le norme contenute nei primi cinque commi dell’art. 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, (lo trovi pubblicato sotto) continuano a trovare applicazione, per quanto concerne la facoltà data agli enti parastatali, agli enti di diritto pubblico ed agli enti morali di iscrivere alle Casse pensioni di cui al comma 1 le rispettive categorie di personale da essi dipendenti, soltanto nei casi in cui la deliberazione di massima prevista dal secondo comma del citato articolo 39 sia stata o venga adottata dall’ente entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.
Art. 5. Opzioni.
1. Possono optare per il mantenimento dell’iscrizione alle Casse pensioni degli istituti di previdenza:
a) i dipendenti degli enti che perdono la natura giuridica pubblica che consente l’iscrizione alle Casse predette;
b) i dipendenti degli enti pubblici e delle aziende municipalizzate o consortili che transitano a società private per effetto di norme di legge, di regolamento o convenzione, che attribuiscano alle stesse società le funzioni esercitate dai citati enti pubblici ed aziende.
2. I dipendenti degli enti indicati dall’articolo 21 della legge 3 maggio 1967, n. 315 [5], in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che non si siano avvalsi in tempo utile della facoltà di iscrizione alle Casse pensioni di cui al comma 1, sono iscritti, a domanda, alle Casse predette.
3. La domanda, per le ipotesi di opzione o di iscrizione rispettivamente previste dai commi 1 e 2, deve essere presentata alle Casse pensioni di cui al comma 1, a pena di decadenza, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero dalla data della modifica del rapporto previdenziale, se posteriore.
4. L’iscrizione alle Casse pensioni di cui al comma 1 decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Il riconoscimento del servizio pregresso avviene mediante trasferimento alle Casse pensioni di cui al comma 1 dei contributi già versati all’INPS, con le modalità previste dall’art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.
5. Per tutte le iscrizioni previste dal comma 1 si assume quale retribuzione annua contributiva la somma degli emolumenti pensionabili a norma degli ordinamenti delle Casse pensioni di cui al comma 1, nella misura prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
6. La facoltà di iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, prevista dall’articolo 21 della legge 3 maggio 1967, n. 315 [5], è estesa all’Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura ed ai consorzi regionali degli Istituti autonomi delle case popolari.
7. Le norme contenute nei primi cinque commi dell’art. 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, (lo trovi pubblicato sotto) continuano a trovare applicazione, per quanto concerne la facoltà data agli enti parastatali, agli enti di diritto pubblico ed agli enti morali di iscrivere alle Casse pensioni di cui al comma 1 le rispettive categorie di personale da essi dipendenti, soltanto nei casi in cui la deliberazione di massima prevista dal secondo comma del citato articolo 39 sia stata o venga adottata dall’ente entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.
Legge 379 dell’11/04/1955
Art. 39.
Ferme restando le vigenti norme stabilite in materia dell’iscrizione obbligatoria o facoltativa agli
Istituti di previdenza, è data facoltà agli enti parastatali, agli enti di diritto pubblico, agli enti morali
e alle Regioni di iscrivere alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, alla Cassa per
le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate e alla Cassa per le pensioni ai
sanitari le rispettive categorie di personali da essi dipendenti.
Ai fini dell’esercizio della facoltà di cui al comma precedente, gli enti sopra elencati devono
adottare deliberazione di massima che stabilisca l’iscrizione obbligatoria per tutto il personale
assunto a partire dalla data di approvazione della deliberazione stessa in poi e l’autorizzazione di
iscrizione facoltativa, da esercitarsi entro il termine di anni cinque dalla data predetta, per il
personale in servizio alla data stessa. La approvazione della deliberazione deve essere effettuata
con decreto del Ministro che esercita il controllo sull’ente di concerto con il Ministro per il tesoro
ed il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Gli enti sono tenuti a trasmettere, a pena di decadenza dall’esercizio della facoltà di cui al primo
comma, la deliberazione predetta alla Direzione generale degli Istituti di previdenza entro tre mesi
dalla data della sua approvazione. Insieme con la deliberazione deve essere pure trasmesso
l’elenco nominativo del personale in servizio a tale data.
Per il personale assunto a partire dalla data della approvazione della deliberazione in poi, la
iscrizione obbligatoria ha effetto dalla data della assunzione. Per il personale in servizio a tale
data l’iscrizione facoltativa decorre dal primo del mese successivo alla data di presentazione
delle singole domande, dalle quali deve risultare lo esplicito assenso degli interessati.
Gli enti contemplati nel primo comma sono esonerati dall’assicurazione obbligatoria per la
invalidità, la vecchiaia e i superstiti nei riguardi del personale per il quale si effettua l’iscrizione obbligatoria o facoltativa agli Istituti di previdenza, in applicazione delle norme contenute nei
precedenti commi.
La Fondazione scientifica e la Fondazione dotalizia - con la istituzione delle quali, pur
conservando l’unicità di amministrazione, è stata riordinata, in applicazione del decreto-legge 5
settembre 1938, n. 1807, e successive modificazioni, l’originaria Fondazione Querini Stampalia di
Venezia, eretta in ente morale con decreto reale 21 giugno 1869 - nonché l’ente Collegio
Serristori di Castiglion Fiorentino, eretto in ente morale con regio decreto 31 gennaio 1875, n.
2369, serie II, sono equiparati alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ai fini di
accertare l’obbligo anche con effetto retroattivo o la facoltà della iscrizione del personale
dipendente agli Istituti di previdenza.
Art. 39.
Ferme restando le vigenti norme stabilite in materia dell’iscrizione obbligatoria o facoltativa agli
Istituti di previdenza, è data facoltà agli enti parastatali, agli enti di diritto pubblico, agli enti morali
e alle Regioni di iscrivere alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, alla Cassa per
le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate e alla Cassa per le pensioni ai
sanitari le rispettive categorie di personali da essi dipendenti.
Ai fini dell’esercizio della facoltà di cui al comma precedente, gli enti sopra elencati devono
adottare deliberazione di massima che stabilisca l’iscrizione obbligatoria per tutto il personale
assunto a partire dalla data di approvazione della deliberazione stessa in poi e l’autorizzazione di
iscrizione facoltativa, da esercitarsi entro il termine di anni cinque dalla data predetta, per il
personale in servizio alla data stessa. La approvazione della deliberazione deve essere effettuata
con decreto del Ministro che esercita il controllo sull’ente di concerto con il Ministro per il tesoro
ed il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Gli enti sono tenuti a trasmettere, a pena di decadenza dall’esercizio della facoltà di cui al primo
comma, la deliberazione predetta alla Direzione generale degli Istituti di previdenza entro tre mesi
dalla data della sua approvazione. Insieme con la deliberazione deve essere pure trasmesso
l’elenco nominativo del personale in servizio a tale data.
Per il personale assunto a partire dalla data della approvazione della deliberazione in poi, la
iscrizione obbligatoria ha effetto dalla data della assunzione. Per il personale in servizio a tale
data l’iscrizione facoltativa decorre dal primo del mese successivo alla data di presentazione
delle singole domande, dalle quali deve risultare lo esplicito assenso degli interessati.
Gli enti contemplati nel primo comma sono esonerati dall’assicurazione obbligatoria per la
invalidità, la vecchiaia e i superstiti nei riguardi del personale per il quale si effettua l’iscrizione obbligatoria o facoltativa agli Istituti di previdenza, in applicazione delle norme contenute nei
precedenti commi.
La Fondazione scientifica e la Fondazione dotalizia - con la istituzione delle quali, pur
conservando l’unicità di amministrazione, è stata riordinata, in applicazione del decreto-legge 5
settembre 1938, n. 1807, e successive modificazioni, l’originaria Fondazione Querini Stampalia di
Venezia, eretta in ente morale con decreto reale 21 giugno 1869 - nonché l’ente Collegio
Serristori di Castiglion Fiorentino, eretto in ente morale con regio decreto 31 gennaio 1875, n.
2369, serie II, sono equiparati alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ai fini di
accertare l’obbligo anche con effetto retroattivo o la facoltà della iscrizione del personale
dipendente agli Istituti di previdenza.
Iscriviti a:
Commenti (Atom)
















