
26 marzo 2009
20 marzo 2009
13 marzo 2009
Studio legale FUSILLO & ASSOCIATI
Roma, li 5 marzo 2009
Spettabile
Comitato Lavoratori ANRC-IVU
Per posta elettronica
Oggetto: Insinuazione al passivo dell’Amministrazione Straordinaria della Federazione Provinciale di Roma dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci quale gestore dell’Istituto Vigilanza Urbe
Egregi Signori,
nell’imminenza del termine di decadenza per l’insinuazione al passivo dell’Amministrazione Straordinaria in oggetto mi è stato chiesto parere circa l’opportunità o meno di presentare domanda di insinuazione al passivo.
In proposito occorre premettere che la Federazione Provinciale costituisce una entità inesistente che ha assunto giuridica rilevanza solo ed esclusivamente in forza della sentenza n. 283 del Tribunale di Roma del 26.09.2007 che ne ha dichiarato l’insolvenza riconoscendone così l’esistenza. In realtà la Federazione altro non è che una parte dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, priva di soggettività e personalità giuridica autonoma e pertanto la predetta sentenza costituisce all’evidenza una aberrazione giuridica.
Si aggiunga che il rapporto di lavoro alle dipendenza dell’ANCR è un rapporto di impiego pubblico.
In questo contesto occorre tenere presente che l’insinuazione al passivo dell’Amministrazione Fallimentare produce gli effetti di una domanda giudiziale e, pertanto, l’ipotetico richiedente ammetterebbe le circostanze di cui all’istanza.
In considerazione di quanto sopra coloro che decideranno di presentare la domanda di ammissione al passivo affermeranno:
- di essere dipendenti della Federazione e non dell’ANCR
- di essere creditori di somme per stipendi, ferie, permessi etc. della Federazione e non dell’ANCR
- di essere creditori del TFR (Trattamento di Fine Rapporto), così implicitamente ammettendo che il rapporto di lavoro ha già avuto termine, poiché solo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro sorge il credito di pagamento del TFR.
Queste affermazioni potranno in futuro essere utilizzate contro i dipendenti, ad esempio laddove affermino, in contrasto con l’istanza di insinuazione, di essere dipendenti pubblici, con garanzia della stabilità dell’impiego. Pertanto l’istanza di insinuazione al passivo fallimentare comporta una serie di ammissioni difficilmente recuperabili o revocabili in seguito e comporta, soprattutto, il riconoscimento dell’esistenza e della soggettività giuridica di un’entità come la Federazione, che al contrario sembra assolutamente artificiosa nonché frutto della sola pronuncia del Tribunale Fallimentare sulla quale pesano, come è noto gravi dubbi di legittimità sotto il profilo civilistico e penalistico.
E’ vero che normalmente l’ammissione al passivo dei fallimenti comporta il diritto per il lavoratore di ottenere il pagamento del preavviso e del TFR dal fondo di garanzia dell’INPS, ma questo diritto è connesso al versamento dei contributi da parte datoriale, nell’ambito di un rapporto di lavoro privato, il che non è avvenuto nel caso di specie stante la apertura di una posizione previdenziale dell’ANCR come datore di lavoro pubblico e non privato.
Va segnalato, tuttavia, che trascorso il termine per il deposito delle domande i creditori decadranno dal diritto di insinuare i propri crediti al passivo e, pertanto, potranno subire conseguenze dannose nell’ipotesi, invero alquanto improbabile, che l’artificio della separata soggettività della Federazione trovi conferma in giudizio.
Ciò posto, ritengo non opportuno il deposito della domanda di insinuazione al passivo.
Resto a disposizione per eventuali chiarimenti e porgo distinti saluti. Avv. Alessandro Fusillo
N.B. ( Questo documento è stato tratto dal sito del Libero Comitato RdB )
Spettabile
Comitato Lavoratori ANRC-IVU
Per posta elettronica
Oggetto: Insinuazione al passivo dell’Amministrazione Straordinaria della Federazione Provinciale di Roma dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci quale gestore dell’Istituto Vigilanza Urbe
Egregi Signori,
nell’imminenza del termine di decadenza per l’insinuazione al passivo dell’Amministrazione Straordinaria in oggetto mi è stato chiesto parere circa l’opportunità o meno di presentare domanda di insinuazione al passivo.
In proposito occorre premettere che la Federazione Provinciale costituisce una entità inesistente che ha assunto giuridica rilevanza solo ed esclusivamente in forza della sentenza n. 283 del Tribunale di Roma del 26.09.2007 che ne ha dichiarato l’insolvenza riconoscendone così l’esistenza. In realtà la Federazione altro non è che una parte dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, priva di soggettività e personalità giuridica autonoma e pertanto la predetta sentenza costituisce all’evidenza una aberrazione giuridica.
Si aggiunga che il rapporto di lavoro alle dipendenza dell’ANCR è un rapporto di impiego pubblico.
In questo contesto occorre tenere presente che l’insinuazione al passivo dell’Amministrazione Fallimentare produce gli effetti di una domanda giudiziale e, pertanto, l’ipotetico richiedente ammetterebbe le circostanze di cui all’istanza.
In considerazione di quanto sopra coloro che decideranno di presentare la domanda di ammissione al passivo affermeranno:
- di essere dipendenti della Federazione e non dell’ANCR
- di essere creditori di somme per stipendi, ferie, permessi etc. della Federazione e non dell’ANCR
- di essere creditori del TFR (Trattamento di Fine Rapporto), così implicitamente ammettendo che il rapporto di lavoro ha già avuto termine, poiché solo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro sorge il credito di pagamento del TFR.
Queste affermazioni potranno in futuro essere utilizzate contro i dipendenti, ad esempio laddove affermino, in contrasto con l’istanza di insinuazione, di essere dipendenti pubblici, con garanzia della stabilità dell’impiego. Pertanto l’istanza di insinuazione al passivo fallimentare comporta una serie di ammissioni difficilmente recuperabili o revocabili in seguito e comporta, soprattutto, il riconoscimento dell’esistenza e della soggettività giuridica di un’entità come la Federazione, che al contrario sembra assolutamente artificiosa nonché frutto della sola pronuncia del Tribunale Fallimentare sulla quale pesano, come è noto gravi dubbi di legittimità sotto il profilo civilistico e penalistico.
E’ vero che normalmente l’ammissione al passivo dei fallimenti comporta il diritto per il lavoratore di ottenere il pagamento del preavviso e del TFR dal fondo di garanzia dell’INPS, ma questo diritto è connesso al versamento dei contributi da parte datoriale, nell’ambito di un rapporto di lavoro privato, il che non è avvenuto nel caso di specie stante la apertura di una posizione previdenziale dell’ANCR come datore di lavoro pubblico e non privato.
Va segnalato, tuttavia, che trascorso il termine per il deposito delle domande i creditori decadranno dal diritto di insinuare i propri crediti al passivo e, pertanto, potranno subire conseguenze dannose nell’ipotesi, invero alquanto improbabile, che l’artificio della separata soggettività della Federazione trovi conferma in giudizio.
Ciò posto, ritengo non opportuno il deposito della domanda di insinuazione al passivo.
Resto a disposizione per eventuali chiarimenti e porgo distinti saluti. Avv. Alessandro Fusillo
N.B. ( Questo documento è stato tratto dal sito del Libero Comitato RdB )
05 marzo 2009
18 febbraio 2009
11 febbraio 2009
10 febbraio 2009
27 dicembre 2008
15 dicembre 2008
04 dicembre 2008
05 novembre 2008
Il collega Lupacchiotto ci dice che...

A Tutti i Colleghi!
E' stata creata un Commissione all'interno dell'urbe denominata C.O.I.L. per portare al Dr.Giannini le varie problematiche Tecniche Operative. Quindi, siete invitati a prendere contatti con i vs rappresentanti sindacali ed esporgli gli eventuali disagi o problemi che riguardano la vs area o di servizio.
13 ottobre 2008
Finalmente siamo in sicurezza!

In quattro e quattro otto la nostra azienda ci ha formato, o per meglio dire informato, sulle norme di sicurezza con tanto di firma per ricevuta in modo tale che, in caso di incidente sul lavoro, loro sono a posto con la coscienza. Quindi si presume che da oggi non si uscirà più con autovetture non in ordine e mi raccomando per chi lavora davanti al terminale... ogni 2 ore 15 min. di pausa! Buon lavoro.
30 settembre 2008
Il Lib. Com. ha chiesto spiegazioni alle Istituzioni in base alla circ. del Comm. Dott. Francario riguardante il cod. della strada
Roma 15.09.2008 Prot. lcs/gpg-08:0012
A: Ministero Dell’interno
Dip. Pubblica Sicurezza
A: Prefetto di Roma
S.E, Dott. Mosca
A: Questore di Roma
Dott. G. Caruso
A: Dirigente Polizia Amm.
Questura di Roma
E p.c.: ANCR
Comm. Prof. Francario
Oggetto: Rif. Prot. Com.a.s. n.12348/08/gen. Utilizzo automezzi di servizio Ancr istituto
vigilanza urbe.
Con la nota in oggetto indicata, il Commissario Straordinario dell’ANCR Istituto Vigilanza Urbe di Roma, informava il personale operante in servizio di vigilanza con autopattuglie , che per quanto attiene alla condotta da adottarsi per lo svolgimento del servizio, si dovrà scrupolosamente osservare il nuovo codice della strada. In particolare il rispetto dei varchi ZTL e altro.
Considerato che nelle nota si fa riferimento ad eventuali addebiti di multe per i trasgressori e sanzioni disciplinari, la scrivente O.S. con la presente, chiede ai soggetti competenti in epigrafe indicati, quale sia il comportamento da attuare nei casi che qui di seguito saranno indicati.
Segnalazione di allarme rapina : in caso di tale segnalazione il personale operante nel rispetto della nota in oggetto, dovrà portarsi sul posto rispettando i limiti di velocità e una volta giuntovi, dovrà cercare il parcheggio per l’auto di servizio onde evitare che durante l’ispezione dell’obbiettivo si venga a violare il divieto di sosta. Se trattasi di centro storico il personale dovrà provvedere al pagamento del rispettivo tiket di parcheggio.
Servizio di ispezione programmata: anche in questo caso il personale operante, dovrà provvedere a ricercare un parcheggio idoneo per evitare il divieto di sosta. Tenendo conto che nella assoluta totalità delle autopattuglie di servizio, ad operare, è solitamente una unità (in violazione dell’articolo 16 regolamento questura di Roma) e che in alcuni casi gli obbiettivi sono molto ampi e interni a palazzi e condomini.
Qualora il personale operante dovesse attenersi scrupolosamente alla nota, sicuramente si troverebbe in contraddizione con la funzione di ausiliarità nell’ordine e nella sicurezza pubblica tanto acclamata e comunque in contrasto alla qualifica rivestita dalle Guardie Giurate prevista dal D.L. 8 aprile 2008 n° 59 art.4 con il quale investe le GPG della qualifica di incaricato di pubblico servizio.
Pur tenendo conto del secondo comma della nota in oggetto indicata, in riferimento alle deroghe di comprovata eccezione, tali deroghe non autorizzano la violazione del codice della strada.
La scrivente O.S. non intende con la presente ritenere lecito violare il codice della strada per lo svolgimento dei compiti affidati. Ritiene invece che nell’eventualità e nella necessità operativa dello svolgimento del servizio vi siano spazi utili e necessari per adempiere ai compiti affidati. Ritenendo opportuna e necessaria anche alla luce del Decreto sopra citato una direttiva chiara quale strumento utile al personale operante per poter assolvere i compiti affidati senza dover incorrere a violazioni o sanzioni nello svolgimento del proprio servizio.
Ritenendo nel frattempo necessario tutelare il personale operante, per i sevizi svolti in ossequio alla nota in oggetto, si declinano tutte le responsabilità dall’applicazione della stessa.
A: Ministero Dell’interno
Dip. Pubblica Sicurezza
A: Prefetto di Roma
S.E, Dott. Mosca
A: Questore di Roma
Dott. G. Caruso
A: Dirigente Polizia Amm.
Questura di Roma
E p.c.: ANCR
Comm. Prof. Francario
Oggetto: Rif. Prot. Com.a.s. n.12348/08/gen. Utilizzo automezzi di servizio Ancr istituto
vigilanza urbe.
Con la nota in oggetto indicata, il Commissario Straordinario dell’ANCR Istituto Vigilanza Urbe di Roma, informava il personale operante in servizio di vigilanza con autopattuglie , che per quanto attiene alla condotta da adottarsi per lo svolgimento del servizio, si dovrà scrupolosamente osservare il nuovo codice della strada. In particolare il rispetto dei varchi ZTL e altro.
Considerato che nelle nota si fa riferimento ad eventuali addebiti di multe per i trasgressori e sanzioni disciplinari, la scrivente O.S. con la presente, chiede ai soggetti competenti in epigrafe indicati, quale sia il comportamento da attuare nei casi che qui di seguito saranno indicati.
Segnalazione di allarme rapina : in caso di tale segnalazione il personale operante nel rispetto della nota in oggetto, dovrà portarsi sul posto rispettando i limiti di velocità e una volta giuntovi, dovrà cercare il parcheggio per l’auto di servizio onde evitare che durante l’ispezione dell’obbiettivo si venga a violare il divieto di sosta. Se trattasi di centro storico il personale dovrà provvedere al pagamento del rispettivo tiket di parcheggio.
Servizio di ispezione programmata: anche in questo caso il personale operante, dovrà provvedere a ricercare un parcheggio idoneo per evitare il divieto di sosta. Tenendo conto che nella assoluta totalità delle autopattuglie di servizio, ad operare, è solitamente una unità (in violazione dell’articolo 16 regolamento questura di Roma) e che in alcuni casi gli obbiettivi sono molto ampi e interni a palazzi e condomini.
Qualora il personale operante dovesse attenersi scrupolosamente alla nota, sicuramente si troverebbe in contraddizione con la funzione di ausiliarità nell’ordine e nella sicurezza pubblica tanto acclamata e comunque in contrasto alla qualifica rivestita dalle Guardie Giurate prevista dal D.L. 8 aprile 2008 n° 59 art.4 con il quale investe le GPG della qualifica di incaricato di pubblico servizio.
Pur tenendo conto del secondo comma della nota in oggetto indicata, in riferimento alle deroghe di comprovata eccezione, tali deroghe non autorizzano la violazione del codice della strada.
La scrivente O.S. non intende con la presente ritenere lecito violare il codice della strada per lo svolgimento dei compiti affidati. Ritiene invece che nell’eventualità e nella necessità operativa dello svolgimento del servizio vi siano spazi utili e necessari per adempiere ai compiti affidati. Ritenendo opportuna e necessaria anche alla luce del Decreto sopra citato una direttiva chiara quale strumento utile al personale operante per poter assolvere i compiti affidati senza dover incorrere a violazioni o sanzioni nello svolgimento del proprio servizio.
Ritenendo nel frattempo necessario tutelare il personale operante, per i sevizi svolti in ossequio alla nota in oggetto, si declinano tutte le responsabilità dall’applicazione della stessa.
29 settembre 2008
Signori colleghi...
Cari colleghi, noto con piacere che avete preso a partecipare assiduamente al blog che era nato principalmente per cercare di informare in maniera imparziale sulla nostra vicenda. Non a caso ho quasi sempre evitato di commentare le notizie per cercare di far riflettere ognuno con la propria testa. Devo però constatare con qualche rammarico che per qualcuno la libertà di esprimere il proprio pensiero, invece di essere da spunto per consigliare ed informare quei colleghi che da questa vicenda hanno preso le distanze, per comodità o per scarso interesse, si è trasformata in una opportunità di insultare e denigrare. La preghiera è quindi di ritornare, se possibile, ad un dialogo duro ma leale e senza chiamare direttamente in causa le persone. Questo per permettere a questo blog di continuare ad esistere ed essere una lavagna per evidenziare eventuali problemi che si creano anche nei posti di servizio. Vi ringrazio e buon servizio!!19 settembre 2008
ASSEMBLEA
Sabato 20 settembre dalle ore 6.30 alle 9.30 si terrà un'assemblea nei locali di via Rina Monti 15 per discutere dell'incontro avuto dalle organizzazioni sindacali il 12 c.m. con il dott. Giannini. Sarebbe opportuno partecipare viste le innumerevoli voci che stanno circolando in questo periodo circa il probabile pagamento dei crediti (TFR escluso).
04 settembre 2008
Settembre è arrivato!
Intorno al 20 settembre apriranno le fantomatiche buste per decidere chi comprerà l' IVU. Molte chiacchiere girano sui nomi degli aquirenti e sulla loro effettiva esistenza. Non resta che aspettare, tanto ci siamo quasi, e vedere come và a finire... poi c'è sempre quel ricorso che a qualcosa servirà pure ...o no??!!25 giugno 2008
Un'altro sassolino nell'ingranaggio
Legge 274/91
Art. 5. Opzioni.
1. Possono optare per il mantenimento dell’iscrizione alle Casse pensioni degli istituti di previdenza:
a) i dipendenti degli enti che perdono la natura giuridica pubblica che consente l’iscrizione alle Casse predette;
b) i dipendenti degli enti pubblici e delle aziende municipalizzate o consortili che transitano a società private per effetto di norme di legge, di regolamento o convenzione, che attribuiscano alle stesse società le funzioni esercitate dai citati enti pubblici ed aziende.
2. I dipendenti degli enti indicati dall’articolo 21 della legge 3 maggio 1967, n. 315 [5], in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che non si siano avvalsi in tempo utile della facoltà di iscrizione alle Casse pensioni di cui al comma 1, sono iscritti, a domanda, alle Casse predette.
3. La domanda, per le ipotesi di opzione o di iscrizione rispettivamente previste dai commi 1 e 2, deve essere presentata alle Casse pensioni di cui al comma 1, a pena di decadenza, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero dalla data della modifica del rapporto previdenziale, se posteriore.
4. L’iscrizione alle Casse pensioni di cui al comma 1 decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Il riconoscimento del servizio pregresso avviene mediante trasferimento alle Casse pensioni di cui al comma 1 dei contributi già versati all’INPS, con le modalità previste dall’art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.
5. Per tutte le iscrizioni previste dal comma 1 si assume quale retribuzione annua contributiva la somma degli emolumenti pensionabili a norma degli ordinamenti delle Casse pensioni di cui al comma 1, nella misura prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
6. La facoltà di iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, prevista dall’articolo 21 della legge 3 maggio 1967, n. 315 [5], è estesa all’Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura ed ai consorzi regionali degli Istituti autonomi delle case popolari.
7. Le norme contenute nei primi cinque commi dell’art. 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, (lo trovi pubblicato sotto) continuano a trovare applicazione, per quanto concerne la facoltà data agli enti parastatali, agli enti di diritto pubblico ed agli enti morali di iscrivere alle Casse pensioni di cui al comma 1 le rispettive categorie di personale da essi dipendenti, soltanto nei casi in cui la deliberazione di massima prevista dal secondo comma del citato articolo 39 sia stata o venga adottata dall’ente entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.
Art. 5. Opzioni.
1. Possono optare per il mantenimento dell’iscrizione alle Casse pensioni degli istituti di previdenza:
a) i dipendenti degli enti che perdono la natura giuridica pubblica che consente l’iscrizione alle Casse predette;
b) i dipendenti degli enti pubblici e delle aziende municipalizzate o consortili che transitano a società private per effetto di norme di legge, di regolamento o convenzione, che attribuiscano alle stesse società le funzioni esercitate dai citati enti pubblici ed aziende.
2. I dipendenti degli enti indicati dall’articolo 21 della legge 3 maggio 1967, n. 315 [5], in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che non si siano avvalsi in tempo utile della facoltà di iscrizione alle Casse pensioni di cui al comma 1, sono iscritti, a domanda, alle Casse predette.
3. La domanda, per le ipotesi di opzione o di iscrizione rispettivamente previste dai commi 1 e 2, deve essere presentata alle Casse pensioni di cui al comma 1, a pena di decadenza, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero dalla data della modifica del rapporto previdenziale, se posteriore.
4. L’iscrizione alle Casse pensioni di cui al comma 1 decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Il riconoscimento del servizio pregresso avviene mediante trasferimento alle Casse pensioni di cui al comma 1 dei contributi già versati all’INPS, con le modalità previste dall’art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.
5. Per tutte le iscrizioni previste dal comma 1 si assume quale retribuzione annua contributiva la somma degli emolumenti pensionabili a norma degli ordinamenti delle Casse pensioni di cui al comma 1, nella misura prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
6. La facoltà di iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, prevista dall’articolo 21 della legge 3 maggio 1967, n. 315 [5], è estesa all’Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura ed ai consorzi regionali degli Istituti autonomi delle case popolari.
7. Le norme contenute nei primi cinque commi dell’art. 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, (lo trovi pubblicato sotto) continuano a trovare applicazione, per quanto concerne la facoltà data agli enti parastatali, agli enti di diritto pubblico ed agli enti morali di iscrivere alle Casse pensioni di cui al comma 1 le rispettive categorie di personale da essi dipendenti, soltanto nei casi in cui la deliberazione di massima prevista dal secondo comma del citato articolo 39 sia stata o venga adottata dall’ente entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.
Legge 379 dell’11/04/1955
Art. 39.
Ferme restando le vigenti norme stabilite in materia dell’iscrizione obbligatoria o facoltativa agli
Istituti di previdenza, è data facoltà agli enti parastatali, agli enti di diritto pubblico, agli enti morali
e alle Regioni di iscrivere alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, alla Cassa per
le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate e alla Cassa per le pensioni ai
sanitari le rispettive categorie di personali da essi dipendenti.
Ai fini dell’esercizio della facoltà di cui al comma precedente, gli enti sopra elencati devono
adottare deliberazione di massima che stabilisca l’iscrizione obbligatoria per tutto il personale
assunto a partire dalla data di approvazione della deliberazione stessa in poi e l’autorizzazione di
iscrizione facoltativa, da esercitarsi entro il termine di anni cinque dalla data predetta, per il
personale in servizio alla data stessa. La approvazione della deliberazione deve essere effettuata
con decreto del Ministro che esercita il controllo sull’ente di concerto con il Ministro per il tesoro
ed il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Gli enti sono tenuti a trasmettere, a pena di decadenza dall’esercizio della facoltà di cui al primo
comma, la deliberazione predetta alla Direzione generale degli Istituti di previdenza entro tre mesi
dalla data della sua approvazione. Insieme con la deliberazione deve essere pure trasmesso
l’elenco nominativo del personale in servizio a tale data.
Per il personale assunto a partire dalla data della approvazione della deliberazione in poi, la
iscrizione obbligatoria ha effetto dalla data della assunzione. Per il personale in servizio a tale
data l’iscrizione facoltativa decorre dal primo del mese successivo alla data di presentazione
delle singole domande, dalle quali deve risultare lo esplicito assenso degli interessati.
Gli enti contemplati nel primo comma sono esonerati dall’assicurazione obbligatoria per la
invalidità, la vecchiaia e i superstiti nei riguardi del personale per il quale si effettua l’iscrizione obbligatoria o facoltativa agli Istituti di previdenza, in applicazione delle norme contenute nei
precedenti commi.
La Fondazione scientifica e la Fondazione dotalizia - con la istituzione delle quali, pur
conservando l’unicità di amministrazione, è stata riordinata, in applicazione del decreto-legge 5
settembre 1938, n. 1807, e successive modificazioni, l’originaria Fondazione Querini Stampalia di
Venezia, eretta in ente morale con decreto reale 21 giugno 1869 - nonché l’ente Collegio
Serristori di Castiglion Fiorentino, eretto in ente morale con regio decreto 31 gennaio 1875, n.
2369, serie II, sono equiparati alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ai fini di
accertare l’obbligo anche con effetto retroattivo o la facoltà della iscrizione del personale
dipendente agli Istituti di previdenza.
Art. 39.
Ferme restando le vigenti norme stabilite in materia dell’iscrizione obbligatoria o facoltativa agli
Istituti di previdenza, è data facoltà agli enti parastatali, agli enti di diritto pubblico, agli enti morali
e alle Regioni di iscrivere alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, alla Cassa per
le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate e alla Cassa per le pensioni ai
sanitari le rispettive categorie di personali da essi dipendenti.
Ai fini dell’esercizio della facoltà di cui al comma precedente, gli enti sopra elencati devono
adottare deliberazione di massima che stabilisca l’iscrizione obbligatoria per tutto il personale
assunto a partire dalla data di approvazione della deliberazione stessa in poi e l’autorizzazione di
iscrizione facoltativa, da esercitarsi entro il termine di anni cinque dalla data predetta, per il
personale in servizio alla data stessa. La approvazione della deliberazione deve essere effettuata
con decreto del Ministro che esercita il controllo sull’ente di concerto con il Ministro per il tesoro
ed il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Gli enti sono tenuti a trasmettere, a pena di decadenza dall’esercizio della facoltà di cui al primo
comma, la deliberazione predetta alla Direzione generale degli Istituti di previdenza entro tre mesi
dalla data della sua approvazione. Insieme con la deliberazione deve essere pure trasmesso
l’elenco nominativo del personale in servizio a tale data.
Per il personale assunto a partire dalla data della approvazione della deliberazione in poi, la
iscrizione obbligatoria ha effetto dalla data della assunzione. Per il personale in servizio a tale
data l’iscrizione facoltativa decorre dal primo del mese successivo alla data di presentazione
delle singole domande, dalle quali deve risultare lo esplicito assenso degli interessati.
Gli enti contemplati nel primo comma sono esonerati dall’assicurazione obbligatoria per la
invalidità, la vecchiaia e i superstiti nei riguardi del personale per il quale si effettua l’iscrizione obbligatoria o facoltativa agli Istituti di previdenza, in applicazione delle norme contenute nei
precedenti commi.
La Fondazione scientifica e la Fondazione dotalizia - con la istituzione delle quali, pur
conservando l’unicità di amministrazione, è stata riordinata, in applicazione del decreto-legge 5
settembre 1938, n. 1807, e successive modificazioni, l’originaria Fondazione Querini Stampalia di
Venezia, eretta in ente morale con decreto reale 21 giugno 1869 - nonché l’ente Collegio
Serristori di Castiglion Fiorentino, eretto in ente morale con regio decreto 31 gennaio 1875, n.
2369, serie II, sono equiparati alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ai fini di
accertare l’obbligo anche con effetto retroattivo o la facoltà della iscrizione del personale
dipendente agli Istituti di previdenza.
13 giugno 2008
ANCR ... un successo che viene da lontano
X Legislatura - seduta del 18 gennaio 1990
del lavoro e previdenza sociale e di grazia e giustizia. — Per sapere - premesso che :
l'Istituto di vigilanza dell'urbe, di Roma, fa parte della federazione provinciale
dell 'Associazione nazionale combattenti e reduci, che ancora sopravvive
come ente morale; detto istituto opera come un 'azienda di lucro e fa capo a tali Giorgio Bonsignori e Ruggero Villa - quest'ultimo ex deputato della Democrazia cristiana - che
godono di stipendi di tutto rispetto se si tiene presente che il solo Bonsignori percepisce
dall 'Istituto di vigilanza dell 'urbe uno stipendio annuo di ben 230 milioni ; sempre con il denaro dell 'ANCR, ente morale che usufruisce di speciali vantaggi economici e fiscali, sono state
recentemente istituite altre due società di vigilanza, la Finurbe e la Jacorossi Ivu , con capitali sociali di svariati miliardi e facenti capo sempre al Villa e al Bonsignori; a seguito delle frenetiche attività imprenditoriali del Villa e del Bonsignori si registrano a loro carico i seguenti procedimenti penali presso la pretura di
Roma: n. 106679/86C, 106679/86C, 067728/88A, 107925/88C, 196136/88C e 196171/88C ;
oltre a detti procedimenti occorre tenere presente:
Le lucrose attività investigative del Villa e del Bonsignori sembrano essere predilette dallo stesso INPS - malgrado le ispezioni effettuate - e da enti delle Partecipazioni statali, quali, ad esempio ,
l'ITALCABLE -: come sia possibile tollerare una situazione di tal genere che, in assoluto
dispregio delle leggi vigenti, vede un organico di 1 .700 persone armate a completa disposizione di personaggi che gli interroganti giudicano assai discutibili quali il Villa ed il Bonsignori ;
se non condividano il sospetto degli interroganti che le fortune dell 'Istituto di vigilanza dell 'urbe siano da far risalire ad autorevoli protezioni, che alcuni riferiscono provenienti da noti iscritti alla famigerata P2 ; quale sia l 'esito dei procedimenti penali
indicati . (4-17826)
del lavoro e previdenza sociale e di grazia e giustizia. — Per sapere - premesso che :
l'Istituto di vigilanza dell'urbe, di Roma, fa parte della federazione provinciale
dell 'Associazione nazionale combattenti e reduci, che ancora sopravvive
come ente morale; detto istituto opera come un 'azienda di lucro e fa capo a tali Giorgio Bonsignori e Ruggero Villa - quest'ultimo ex deputato della Democrazia cristiana - che
godono di stipendi di tutto rispetto se si tiene presente che il solo Bonsignori percepisce
dall 'Istituto di vigilanza dell 'urbe uno stipendio annuo di ben 230 milioni ; sempre con il denaro dell 'ANCR, ente morale che usufruisce di speciali vantaggi economici e fiscali, sono state
recentemente istituite altre due società di vigilanza, la Finurbe e la Jacorossi Ivu , con capitali sociali di svariati miliardi e facenti capo sempre al Villa e al Bonsignori; a seguito delle frenetiche attività imprenditoriali del Villa e del Bonsignori si registrano a loro carico i seguenti procedimenti penali presso la pretura di
Roma: n. 106679/86C, 106679/86C, 067728/88A, 107925/88C, 196136/88C e 196171/88C ;
oltre a detti procedimenti occorre tenere presente:
1) che a seguito di un esposto denuncia di un dipendente dell'Istituto di vigilanza dell'urbe per presunti brogli con l'INPS - che si asserisce essere stati riscontrati anche dall 'ispezione
effettuata dal dottor Muzi, dell'INPS - la procura della Repubblica di Roma ha aperto il procedimento penale n. 131174/87C ;
2) a seguito di perquisizioni e verifiche operate dalla Guardia di finanza di Roma sono state riscontrate considerevolissime evasioni dell'IVA e per tali evasioni, per le quali sono state erogate multe per centinaia di milioni, pende a carico del Villa un procedimento penale
per violazione della legge n . 516 del 1982 ;
Le lucrose attività investigative del Villa e del Bonsignori sembrano essere predilette dallo stesso INPS - malgrado le ispezioni effettuate - e da enti delle Partecipazioni statali, quali, ad esempio ,
l'ITALCABLE -: come sia possibile tollerare una situazione di tal genere che, in assoluto
dispregio delle leggi vigenti, vede un organico di 1 .700 persone armate a completa disposizione di personaggi che gli interroganti giudicano assai discutibili quali il Villa ed il Bonsignori ;
se non condividano il sospetto degli interroganti che le fortune dell 'Istituto di vigilanza dell 'urbe siano da far risalire ad autorevoli protezioni, che alcuni riferiscono provenienti da noti iscritti alla famigerata P2 ; quale sia l 'esito dei procedimenti penali
indicati . (4-17826)
07 giugno 2008
E' vero che è roba vecchia... ma visto che c'è la risposta mi sembrava una novità
BURGIO, PAGLIARINI e VACCA. - Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che: l'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, eretta con regio decreto 24 giugno 1923, n. 1371 in Ente Morale avente personalità giuridica, è soggetta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri e della Corte dei conti cui vengono sottoposti - tra l'altro - i bilanci; l'Associazione è articolata in Federazioni provinciali che, pur se svolgono attività in senso lato di impresa, costituiscono articolazioni locali dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, che rimane tuttavia titolare di una esclusiva personalità giuridica rispetto alle proprie articolazioni; l'Associazione è definita ente pubblico da numerosi elementi normativi e non (fra gli altri legge 18 agosto 1978, n. 481 e compendio del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale di Finanza, avente ad oggetto «Enti ed organismi pubblici non territoriali, diversi dagli organi costituzionali»); tale Associazione - per il tramite della Federazione Provinciale di Roma -, gestisce, mediante l'Istituto di Vigilanza dell'Urbe, attività di vigilanza che impiega circa 1.100 lavoratori con fatturato che ha raggiunto anche i 50 milioni di euro; l'Istituto di vigilanza dell'Urbe e l'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci sono un'unica realtà tanto che utilizzano la stessa Partita IVA, lo stesso Codice Fiscale e lo stesso Regolamento interno; da tempo sono in corso iniziative degli amministratori dell'associazione aventi ad obiettivo la cessione del ramo di azienda ad altri soggetti esercenti la medesima attività, attraverso trattative di tipo privatistico senza l'esperimento di apposita procedura ad evidenza pubblica; è in corso presso il Tribunale Ordinario di Roma - Sezione fallimentare - un procedimento per la dichiarazione di insolvenza dell'Istituto di Vigilanza dell'Urbe; tali gravi tensioni finanziarie sono dovute anche a dismissioni di servizi svolti e a mancate partecipazioni a gare promosse da committenti pubblici e privati quasi che un disegno preordinato alla svendita dell'Istituto regolasse l'azione degli amministratori in carica; il patrimonio pubblico rischia di essere fortemente depauperato dal perpetuarsi di tale gestione aziendale; la stabilità del posto di lavoro sembra spesso posta in dubbio anche dal «suggerimento» dato dai vertici aziendali ai lavoratori di dimettersi dall'Istituto di vigilanza dell'Urbe per aderire, in qualità di soci, ad una cooperativa di servizi analoghi -: quali iniziative il Governo abbia intrapreso o intenda intraprendere per esercitare il controllo sull'attività svolta dagli amministratori della Federazione Provinciale di Roma dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci al fine di tutelare il patrimonio pubblico così minacciato e salvaguardare i livelli occupazionali. (4-05402)
RISPOSTA
Per meglio comprendere le questioni sollevate con l'interrogazione in esame, è opportuno premettere alcune considerazioni sulla natura giuridica dell'Associazione nazionale combattenti e reduci (Ancr), nonché sulla specificità e peculiarità delle relative competenze. Il sodalizio in argomento è un ente morale di natura privata ed aderisce alla Confederazione italiana delle associazioni combattentistiche e partigiane ed i relativi negozi giuridici hanno luogo secondo la legislazione ordinaria vigente ovvero secondo il Codice Civile. Al riguardo, si deve sottolineare che ai sensi dell'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, l'ente in questione ha assunto personalità giuridica di diritto privato. Con i successivi decreti del Presidente della Repubblica 30 settembre 1982 e 10 marzo 1986, modificativi dello statuto associativo dell'Ancr, è stata ribadita la natura di persona giuridica privata. In tale contesto, è utile ricordare anche le relazioni della Corte dei Conti sul risultato del controllo della gestione finanziaria dell'Ancr per gli esercizi finanziari del 1999/2000 e del 2001/2002, che hanno espressamente riaffermato che l'Associazione «è persona giuridica di diritto privato». Circostanza, quest'ultima, ribadita anche da costante giurisprudenza sia della Magistratura contabile che della Corte di Cassazione che hanno sempre affermato la natura privatistica del sodalizio. Ciò detto, l'attività dell'Ancr per potersi correttamente esplicare, deve necessariamente assumere rilevanza esterna, in quanto la stessa è un soggetto giuridico dotato di poteri, di diritti, di doveri e di obblighi, nei limiti delle attribuzioni e degli scopi statutari. Da quanto sopra esposto, si evince in maniera abbastanza chiara che le peculiari questioni sollevate con l'interpellanza in argomento riguardano, in via esclusiva, profili di natura patrimoniale tra il vertice associativo dell'Ancr e le sue articolazioni locali, e tra queste ultime e l'Istituto di vigilanza dell'Urbe (Ivu). In buona sostanza, si tratta, nel caso di specie, di rapporti civilistici in essere tra strutture di un sodalizio avente natura privata e regolati, perciò, dal Codice Civile. Proprio la peculiare tipologia di tali rapporti, pertanto, non consente un intervento della Difesa nel senso auspicato dagli interroganti, poiché si tratta di materia preclusa a qualunque intromissione estranea al sodalizio. Infatti, i rapporti tra il Ministero della difesa e l'Associazione riguardano esclusivamente l'attività sociale dell'Ente (legata alla tutela degli ex combattenti ed agli scopi morali tesi alla solidarietà nazionale), esercitando la vigilanza con riferimento alle sole attività associative riconducibili agli interessi ad alle specifiche attribuzioni della Difesa, con particolare riguardo alla utilizzazione e alla gestione dei fondi erogati ai sensi della legge 20 febbraio 2006 n. 92. Conseguentemente, il Ministero della difesa rimane assolutamente estraneo alle attività imprenditoriali svolte dall'Ente attraverso l'Ivu ed ai rapporti tra l'Ancr ed i dipendenti del citato istituto di vigilanza. Si ricorda, infine, che l'Amministrazione militare non ha alcuna competenza in ordine alla vigilanza sull'attività di gestione dei vertici né in ordine al controllo sui bilanci dell'Associazione stessa. Il Ministro della difesa: Arturo Mario Luigi Parisi.
26 maggio 2008
Cari ortolani tenetevi pronti...
PROCEDURA DI DISMISSIONE DEL COMPLESSO AZIENDALE DELLA FEDERAZIONE PROVINCIALE DI ROMA DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI E REDUCI – ISTITUTO DI VIGILANZA DELL’URBE IN A.S. (DI SEGUITO "IVU")INVITO A MANIFESTARE INTERESSE PER L’ACQUISTO DEL COMPLESSO AZIENDALE DELL’IVU E PER L’ACCREDITAMENTO ALLE SUCCESSIVE FASI DELLA PROCEDURA
Il Prof. Avv. Lucio Francario, in qualità di Commissario Straordinario (di seguito "CS") della Federazione Provinciale di Roma dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci – Istituto di Vigilanza dell’Urbe in Amministrazione Straordinaria (di seguito "IVU"), con sede in Roma in Via G. Nicotera n. 29, c.f., partita IVA n. 09741581004 e iscrizione REA n. RM-420470, designato con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 15.11.2007 intende procedere alla dismissione del complesso aziendale dell’IVU.
Il CS si avvale della collaborazione di American Appraisal Corporate Finance S.r.l. (il "Consulente"), quale consulente per realizzare l’operazione di dismissione.
1. LA SOCIETA'
L’IVU in a.s. è abilitata all’esercizio di attività di vigilanza privata, trasporto valori e servizi di portierato e reception nella provincia di Roma in virtù di apposita licenza di P.S. (volturata al CS in data 29 novembre 2007). La prima autorizzazione ad esercitare l’attività di che trattasi è stata concessa dal Prefetto di Roma all’IVU nel 1932. L’IVU nel 2006 (ultimo esercizio completo prima dell’entrata in amministrazione straordinaria) aveva un giro d’affari pari a circa 40 milioni di euro, ed al 31 dicembre 2007 aveva circa 820 dipendenti, di cui circa 800 vigili. La base operativa principale è sita in Roma, Via Rina Monti n. 15, in uno stabile di circa 3000 mq, oltre ad un terreno contermine, utilizzati in forza di rapporto di leasing.
A seguito di dichiarazione di stato di insolvenza, con decreto in data 8 novembre 2007 il Tribunale di Roma ha dichiarato aperta la procedura di amministrazione straordinaria della Federazione Provinciale di Roma dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci – Istituto di Vigilanza dell’Urbe e con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico in data 15 novembre 2007 il Prof. Avv. Lucio Francario è stato nominato Commissario Straordinario.
In data 21 marzo 2008 il Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato il programma redatto dal Commissario Straordinario ai sensi dell’art. 27 lett. a) del D. Lgs. N. 270/1999, con previsione di dismissione dei complessi aziendali e la prosecuzione dell’attività d’impresa.
Il Complesso Aziendale oggetto di dismissione ("Complesso Aziendale") è rappresentato dalle attività di vigilanza e servizi di portierato e reception esercitata nel territorio della provincia di Roma e da immobilizzazioni in leasing aventi ad oggetto la sede di via Rina Monti e il terreno contermine.
2. LA PROCEDURA
La Procedura prenderà avvio con la fase di preselezione dei potenziali interessati che avrà luogo sulla base dei seguenti criteri necessari per il successo dell’operazione: Pag. 2
1. Possono partecipare alla Procedura società di capitali, italiane o estere, singolarmente, riunite o da riunire in entità societarie già costituite o da costituire ("Cordata"), che non si trovino in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m) del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.
2. Ove il Soggetto o la Cordata che manifesta interesse intenda procedere all’acquisizione per tramite di società veicolo costituita o da costituire appositamente (entrambe definite nel prosieguo come "Newco"), tale intendimento dovrà essere segnalato nella manifestazione di interesse.
3. Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse espresse da intermediari perché è richiesto un rapporto diretto con i soggetti interessati all’acquisto della partecipazione.
4. I soggetti interessati a partecipare alla Procedura dovranno far pervenire la manifestazione di interesse, redatta in forma scritta ed in lingua esclusivamente italiana corredata dai documenti indicati nella acclusa "Lista della documentazione", da produrre in lingua italiana, fatta eccezione per i documenti legali (Bilanci, Statuto, Atto costitutivo e certificati) che potranno essere forniti in lingua inglese, in un plico recante il riferimento "Manifestazione di interesse in relazione alla dismissione del complesso aziendale dell’IVU", indirizzato a American Appraisal Corporate Finance S.r.l., Via delle Quattro Fontane 16, 00184 Roma, tel. +39 06 6229 4420, att.ne: Dott. Dott. Guido Aquilina – Dott. Giacomo Sandicchi, entro e non oltre le ore 12:00 (ora italiana) di martedì 27 maggio 2008, a pena di esclusione dalla Procedura.
5. Nessuno dei soggetti interessati potrà presentare singolarmente o congiuntamente od in partecipazione anche minoritaria con altri soggetti, più di una manifestazione di interesse.
6. La manifestazione di interesse, in forma di lettera sottoscritta dai soggetti muniti dei poteri di rappresentanza, non potrà essere subordinata a condizioni non coerenti con il presente invito.
7. Nel caso di partecipazione alla Procedura di una Cordata, gli interessati dovranno predisporre una manifestazione di interesse congiunta, sottoscritta da soggetti muniti dei poteri di rappresentanza, nella quale dovrà essere nominato il comune mandatario per l'espletamento della Procedura.
8. La manifestazione di interesse dovrà includere, a pena di esclusione, la documentazione indicata analiticamente di seguito (in caso di Cordata, relativa a ciascuno dei componenti della stessa), comprensiva di una attestazione di una primaria banca comunitaria circa la sussistenza, in capo al soggetto manifestante interesse, della condizione di essere favorevolmente conosciuto sulla piazza (in caso di Cordata la dichiarazione potrà essere riferita anche al solo soggetto mandatario).
9. A conclusione della fase di invito a manifestare interesse, con comunicazione del Consulente saranno rese note le modalità per la partecipazione alle successive fasi della Procedura e ulteriori informazioni sul Complesso Aziendale.
Nel corso della Procedura i soggetti interessati dovranno comunque tenere comportamenti ispirati al pieno rispetto dei principi di correttezza e di buona fede.
Il Commissario Straordinario, con la collaborazione del Consulente e di altri eventuali consulenti, assunte se necessario ulteriori informazioni, potrà, a suo insindacabile giudizio, accertare la rispondenza ai requisiti sopra specificati dei soggetti interessati e la conformità delle manifestazioni di interesse a quanto richiesto ai sensi del presente invito, ai fini dell’ammissione alla fase successiva della Procedura.
3. VARIE
La cessione del Complesso Aziendale è condizionata, tra l’altro, all’assunzione da parte del cessionario di tutti gli obblighi stabiliti dalla legge per il caso di cessione di aziende in esercizio (art. 63 D. Lgs. N. 270/1999) ed in particolare dell’obbligo, adeguatamente garantito, di proseguire per almeno un biennio l’attività imprenditoriale di IVU e di mantenere, per il medesimo periodo, i livelli occupazionali esistenti al momento della cessione.
Ai soggetti ammessi alla fase successiva della Procedura sarà inviata copia del disciplinare di gara, da restituire controfirmato per integrale accettazione dello stesso, nonché ulteriori informazioni sulla Procedura. Pag. 3
La pubblicazione del presente invito e la ricezione delle manifestazioni di interesse non comporteranno per il Commissario Straordinario e/o il Consulente alcun obbligo o impegno di vendita nei confronti dei soggetti interessati all'acquisto né, per questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte del Commissario Straordinario stesso (incluse commissioni di intermediazione o di consulenza, o rimborsi di spese o indennizzi).
Il Commissario Straordinario e il Consulente si riservano la facoltà di modificare il perimetro dell’oggetto di cessione, di recedere in qualsiasi momento dalle trattative di vendita, qualunque sia il grado di avanzamento delle stesse, di sospendere, interrompere o modificare i termini e le condizioni della Procedura, senza che per ciò i soggetti interessati possano avanzare nei confronti del Commissario Straordinario e del Consulente alcuna pretesa a titolo di risarcimento o di indennizzo.
La cessione del Complesso Aziendale è subordinata all’autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, previo parere del Comitato di Sorveglianza. Nell’ipotesi di diniego dell’autorizzazione, nessuna pretesa può, in ogni caso, essere avanzata dai soggetti manifestanti interesse e dagli eventuali successivi offerenti.
Ai soggetti che avranno manifestato il proprio interesse potrà essere richiesta ogni informazione ritenuta utile o necessaria al fine di valutare la rispondenza ai requisiti richiesti per la partecipazione alla Procedura.
La consegna della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, la stessa non giunga a destinazione in tempo utile. Si consiglia, pertanto, la consegna a mano negli orari di ufficio (9:00-13:00; 14:00-18:00).
Il presente annuncio costituisce esclusivamente un invito a manifestare interesse, e non un invito ad offrire, né un'offerta al pubblico ex art. 1336 del codice civile, o una sollecitazione del pubblico risparmio ex art. 94 e ss. del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alle disposizioni del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003. Per effetto dell'art. 11 del medesimo decreto legislativo, il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei soggetti manifestanti l’interesse e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati avrà la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei soggetti a partecipare alla Procedura, nonché il corretto svolgimento della medesima. I titolari del trattamento saranno, per quanto di rispettiva competenza, il Commissario Straordinario e il Consulente disgiuntamente tra loro, nei cui confronti il soggetto interessato potrà far valere i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196 (SLVSSILR) del 30 giugno 2003.
Il presente invito e la Procedura sono regolati dalla Legge italiana e per ogni controversia ad essi attinente sarà competente in via esclusiva l’autorità giudiziaria del Foro di Roma, la quale deciderà la controversia secondo il diritto italiano.
Il testo integrale di questo invito è a disposizione presso il Consulente a cui andrà richiesto entro e non oltre le ore 18:00 (ora italiana) di martedì 20 maggio 2008, nonché consultabile sul sito www.aacf-aa.it.
Il testo italiano del presente invito è pubblicato sul sito www.aacf-aa.it e prevale su ogni testo pubblicato sulla stampa in lingua italiana o inglese.
L'invio da parte dei soggetti interessati della manifestazione di interesse costituirà espressa accettazione da parte degli stessi di quanto previsto e riportato nel presente invito.
I soggetti interessati potranno richiedere qualsiasi chiarimento in merito alla procedura rivolgendosi in forma scritta esclusivamente a:
American Appraisal Corporate Finance S.r.l.
att.ne: Dott. Guido Aquilina – Dott. Giacomo Sandicchi Pag. 4
00184 Roma, Via delle Quattro Fontane 16
fax +39 06 6229 4427 - tel. +39 06 6229 4420
Firmato:
Il Commissario Straordinario
Prof. Avv. Lucio Francario Pag. 5
LISTA DELLA DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE CONGIUNTAMENTE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’ACQUISTO DEL COMPLESSO AZIENDALE DELL’IVU
1. Copia dell’atto costitutivo e dello statuto sociale vigente, o di documentazione equivalente per società estere.
2. Certificato d’iscrizione nel Registro delle Imprese, o documentazione equivalente per società estere, emesso in data non anteriore a 60 gg. dalla data di pubblicazione dell’invito a manifestare interesse, attestante la vigenza delle cariche sociali, l’indicazione nominativa dei componenti gli organi di amministrazione e controllo e dei relativi poteri.
3. Elenco dei componenti gli organi sociali (Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale o altro organo sociale rilevante).
4. Bilanci civilistici e, se esistenti, consolidati degli ultimi tre esercizi, nonché se esistenti, i bilanci civilistici e consolidati della/e società controllante/i degli ultimi tre esercizi ovvero, nel caso di soggetti costituiti da meno di tre anni, i bilanci civilistici e consolidati disponibili (tali bilanci dovranno essere corredati dalle previste relazioni degli organi sociali, nonché da eventuali relazioni di certificazione).
5. Breve profilo (massimo due pagine) delle attività svolte dal soggetto interessato e, se esistente, dal gruppo di appartenenza e/o dalla società controllante, comprensivo dei principali dati economici, patrimoniali e finanziari.
6. Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante attestante l’insussistenza di alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m) del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 ai sensi e per gli effetti del medesimo art. 38.
7. Impegno alla Riservatezza (Confidenzialità) da redigere secondo il testo che sarà fornito dal Consulente unitamente al presente Invito, nonché a disposizione sul sito www.aacf-aa.it.
8. Ove concorra un raggruppamento, dichiarazione di ciascun soggetto raggruppato di assunzione di responsabilità solidale all’acquisto, in caso di aggiudicazione, del Complesso Aziendale, con riserva di indicazione, all’atto dell’offerta di acquisto, delle quote di partecipazione alla Cordata da parte di ciascun componente il raggruppamento.
9. Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali forniti.
10. Dichiarazione di accettazione dei termini e condizioni dell’Invito a manifestare interesse nonché della competenza esclusiva dell’autorità giudiziaria del Foro di Roma.
11. Eventuale indicazione dei consulenti finanziari e/o di altri consulenti che assisteranno il soggetto interessato nella Procedura.
12. Attestazione di una primaria banca comunitaria circa la sussistenza, in capo al soggetto manifestante interesse, della condizione di essere favorevolmente conosciuto sulla piazza (in caso di concorrenti raggruppati la dichiarazione potrà essere riferita anche al solo soggetto capogruppo).
13. Dichiarazione di veridicità e validità dei documenti di cui ai punti precedenti.
14. Nome, indirizzo, numero di telefono, telefax e, ove disponibile, indirizzo e-mail della persona di riferimento del soggetto interessato, cui il Commissario Straordinario o il Consulente potranno far riferimento per ogni eventuale comunicazione e/o richiesta.
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