24 gennaio 2008

Comunicato sindacale SAVIP


Il 13 Febbraio 2008 scade il termine ultimo per la
presentazione dell’Istanza di costituzione allo stato passivo come
creditori privilegiati.
Il Savip ha predisposto, nell’ambito del proprio Direttivo
Sindacale, l’organizzazione della raccolta delle Istanze per conto dei
propri iscritti.
Ogni dipendente iscritto alla nostra O.S. dovrà prendere
contatto con il proprio Rappresentante Sindacale e preparare in
triplice copia:
1. Modulo Savip per insinuazione allo stato passivo per crediti di
lavoro subordinato debitamente compilato (originale più 2
copie).
2. Foglio riepilogativo dei conteggi dei crediti vantati nei
confronti dell’A.N.C.R.-I.V.U. (originale più 2 copie).
3. Busta paga di Settembre 2007 (3 copie).
Si precisa che la modulistica in questione dopo ulteriori incontri
con i nostri Legali è stata rivista modificata, per tutti coloro che
hanno già consegnato la propria istanza la stessa sarà modificata
dallo Studio Legale.
In particolare è stato eletto come domicilio legale lo Studio
dell’Avvocato Paolo Marini, in quanto per le notifiche Giudiziarie è
necessario un indirizzo legale nel distretto di Roma.
Il punto nr. 5 del modulo viene rivisto e corretto, denominando
correttamente il nostro Istituto come riportato dalla nostra lettera
d’assunzione e busta paga.
Inoltre per rispondere alle numerose domande relative all’Art.
2751 bis del C.C.
Hanno privilegio generale sui mobili (e solo sui mobili -ndr-) i crediti riguardanti:
1) le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, nonché il credito del lavoratore per i danni conseguenti alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori ed il credito per il risarcimento del danno subito per effetto di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile;
2) le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione;
3) le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia dovute per l'ultimo anno di prestazione e le indennità dovute per la cessazione del rapporto medesimo;
4) i crediti del coltivatore diretto, sia proprietario che affittuario, mezzadro, colono, soccidario o comunque compartecipante, per i corrispettivi della vendita dei prodotti nonché i crediti del mezzadro o del colono indicati dall'art. 2765;
5) i crediti dell'impresa artigiana e delle società od enti cooperativi di produzione e di lavoro, per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti;
5 bis) i crediti delle società cooperative agricole e dei loro consorzi per i corrispettivi della vendita dei prodotti.
facciamo presente che, dopo ulteriori incontri con i
nostri Avvocati, c’è stato chiarito che la presentazione dell’istanza
non può essere causa di rescissione del contratto (licenziamento)
infatti, sono previsti in questo articolo due tipologie di tutela dei
crediti da lavoro, una per tutti i tipi di credito da lavoro subordinato
ed una per le indennità dovute al fine rapporto.
Per motivi organizzativi e di protocollo entro il 31 gennaio 2008
tutti gli iscritti dovranno consegnare al proprio Rappresentante
Sindacale la modulistica richiesta.

Buon san Valentino


Il Presidente del Tribunale di Roma sez. Fallimentare Dott. F. Severini ha comunicato, come da accordi presi nell’incontro del 16 gennaio 2008, la data ultima per l’insinuazione al passivo, pertanto i termini sono prorogati al 13 febbraio 2008. Seguirà una comunicazione del Prof Francario. Si rammenta ai colleghi interessati che, comunque, l’insinuazione tardiva, come riferito dal Dott. Severini, non comporta nessun problema o perdita di diritti.

Dal sito del libero comitato lavoratori

23 gennaio 2008

Fondo di garanzia del TFR e fallimento del datore di lavoro

Con sentenza del 3 settembre 2007 n. 18481, la Corte di Cassazione, sezione lavoro, ha chiarito che il Fondo di garanzia, nelle ipotesi di insolvenza del datore di lavoro, deve assicurare «il pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati» identificando i diritti stessi per il titolo, sul quale si fondano.
In sostanza secondo la Corte, l’Inps si deve accollare, tramite tale Fondo di garanzia appositamente costituito, i debiti del datore di lavoro fallito ed insolvente del Tfr dei dipendenti e comunque deve assumersi le stesse obbligazioni definitivamente accertate a carico del stesso datore in sede di fallimento o di altra procedura concorsuale, ivi compreso il TFR.
Fatto e diritto
A seguito del fallimento della società, il lavoratore aveva chiesto al Fondo di garanzia del TFR, il pagamento della voce in questione. L’inps, quale gestore del Fondo di garanzia (di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297), glielo aveva negato ed allora il lavoratore si era rivolto al giudice di primo grado che glielo aveva riconosciuto imponendo all’Inps il relativo pagamento.Anche il Tribunale aveva confermato la sentenza del giudice di primo grado, che aveva rigettato l'opposizione dell'Inps,.L’Inps, tuttavia, è ricorso in Cassazione contro la sentenza di appello.
Le ragioni dell’Inps
Secondo l’Inps, la sentenza impugnata va rivista in quanto la stessa aveva ritenuto che il Fondo di garanzia gestito dall'istituto, fosse tenuto al pagamento del trattamento di fine rapporto dovuto al lavoratore (ora) intimato, in sostituzione del datore di lavoro fallito ‑ sebbene lo stesso trattamento fosse parzialmente commisurato ad anzianità maturata, in precedenza, alle dipendenze di altro datore di lavoro.
Il Fondo di garanzia del TFR
La legislazione vigente prevede che possano richiedere l'intervento del Fondo tutti i lavoratori dipendenti da datori di lavoro tenuti al versamento all'Istituto del contributo che alimenta la Gestione, compresi i lavoratori con la qualifica di apprendista ed i dirigenti di aziende industriali . Il Fondo di garanzia «si sostituisce» al datore di lavoro inadempiente per insolvenza nel pagamento del trattamento di fine rapporto. Ne risulta, quindi, che il Fondo di garanzia, quale accollante ex lege, assume ‑ in via solidale e, ad un tempo, sussidiaria (dovendosi preventivamente agire nei confronti del debitore principale) ‑ la medesima obbligazione del datore di lavoro, rimasta inadempiuta per insolvenza del medesimo.La procedura per l’accertamento ed il conseguimento di quanto dovuto dal Fondo di garanzia a titolo di TFR si articola nella insinuazione dello stesso credito e degli accessori relativi nello stato passivo del fallimento (o di altra procedura concorsuale) del datore di lavoro (reso esecutivo o, comunque, divenuto “definitivo” a seguito della sentenza di rigetto delle eventuali opposizioni od impugnazioni, riguardanti quel credito) e nella successiva presentazione al Fondo della domanda di pagamento (dopo che sia trascorso inutilmente il previsto termine dilatorio di quindici giorni).Il TFR che il Fondo di garanzia è tenuto a pagare ai lavoratori, in sostituzione del datore di lavoro insolvente si identifica con l’oggetto del credito che, allo stesso titolo, risulta ammesso al passivo del fallimento o di altra procedura concorsuale (in tal senso, vedi, per tutte, Cass. n. 17079/2004, 7604, 6808/2003, 294/2000).Posto che per l’intervento del fondo il datore di lavoro deve essere soggetto alle procedure concorsuali, i requisiti dell’intervento del Fondo di garanzia sono:a) la cessazione del rapporto di lavoro subordinato;b) l’apertura di una procedura concorsuale;c) l’esistenza del credito per TFR rimasto insoluto.
La decisione della Corte di Cassazione
Secondo la Corte di Cassazione il legislatore italiano, nel quadro di attuazione della disciplina comunitaria, ha istituito presso l'Inps il fondo di garanzia, gestito dall'Istituto medesimo, per assicurare ai lavoratori la soddisfazione effettiva del credito a titolo di trattamento di fine rapporto nel caso di insolvenza del datore di lavoro (per causa di fallimento o ad altra procedura concorsuale).Pertanto, con la sentenza del 3 settembre 2007 n. 18481, la Corte di Cassazione, sezione lavoro, ha chiarito che il Fondo di garanzia, nelle ipotesi di insolvenza del datore di lavoro, deve assicurare «il pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati» e l’Inps tramite tale Fondo si deve accollare i debiti del datore di lavoro fallito ed insolvente del Tfr dei dipendenti.Per la Cassazione, dunque, l’Inps deve assumersi le stesse obbligazioni definitivamente accertate a carico del stesso datore in sede di fallimento o di altra procedura concorsuale, ivi compreso il TFR. Non è stato giudicato rilevante nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione il fatto che il TFR fosse stato anche se parzialmente commisurato ad anzianità maturata, in precedenza, alle dipendenze di altro datore di lavoro.

19 gennaio 2008

Insinuazione al passivo per chi ha fatto RICORSO contro il commissariamento dell'IVU. (distribuito dal Comitato Lavoratori RdB)

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA - SEZIONE FALLIMENTARE
(R.G. n. 1137/2007 – A.S. 2/07 – Giudice Del. Dott. Severini – Ud. 19.2.2008)
RICORSO PER INSINUAZIONE AL PASSIVO
PER CREDITI DI LAVORO
Il sottoscritto, Sig. ……………………………….., nato a ……………….. il ………., residente in ……………………., Via………………………………….., (C.F. …………………………………..), ed elettivamente domiciliato presso la Segreteria del sindacato R.d.B. – C.U.B in Via dell’Aeroporto n. 129 - 00175 Roma
PREMESSO
- che in data 20.8.2007 “l’Istituto di Vigilanza dell’Urbe – Federazione Provinciale di Roma dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci – A.N.C.R., in persona del Commissario Straordinario, Avv. Gustavo De Meo” (questa è la testuale dizione che si legge nel ricorso), presentava ricorso, innanzi al Tribunale Civile di Roma, Sezione Fallimentare, affinché venisse dichiarato lo stato di insolvenza dell’Istituto di Vigilanza dell’Urbe e, di conseguenza, si procedesse all’ammissione del medesimo alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 270 del 1999;
- che il Tribunale Civile di Roma, Sezione Fallimentare, con sentenza n. 283 del 25.9.2007, depositata in cancelleria in data 26.9.2007, affissa in data 29.9.2007, provvisoriamente esecutiva, dichiarava lo stato di insolvenza della “Federazione Provinciale di Roma dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci – Istituto di Vigilanza dell’Urbe” ai sensi del D.Lgs. n. 270 del 1999, con contestuale nomina del Dott. Fausto Severini quale Giudice Delegato per la procedura, nonché del Prof. Avv. Lucio Francario quale Commissario Giudiziale, fissando, altresì, l’adunanza per l’esame dello stato passivo alla data del 6.2.2008, con successivo rinvio d’ufficio al 14.3.2008 (R.G. n. 1137/2007);
- che con decreto del 7.11.2007, depositato in cancelleria in data 8.11.2007 (rep. n. 648/07) il Tribunale Civile di Roma, Sezione Fallimentare, riunito in camera di consiglio composta dal Dott. Fausto Severini, in qualità di Presidente estensore, nonché dai Giudici Dott. Nicola Pannullo e Dott.ssa Chiara Schettini, ritenuta la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico, dichiarava aperta la procedura di amministrazione straordinaria della “Federazione Provinciale di Roma dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci – Istituto di Vigilanza dell’Urbe”, con successiva nomina del Prof. Avv. Lucio Francario quale Commissario Straordinario;
- che sia la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, sia il successivo decreto di apertura della procedura di amministrazione straordinaria venivano tempestivamente impugnate dal sottoscritto nelle rispettive sedi giudiziarie con atti ai quali ci si riporta integralmente (i relativi giudizi risultano tuttora pendenti innanzi al Tribunale Civile di Roma con R.G. n. 70304/2007 ed innanzi alla Corte d’Appello di Roma con R.G. n. 58241/2007);
- che l’odierno istante è dipendente dell’Ente con qualifica di…………………….., matricola n………………………., giusta dichiarazione datoriale del……………………..;
- che, con lettera prot. n. 14802/GEN, consegnata a mani in data 23.10.2007, il sottoscritto veniva a conoscenza della sopra menzionata sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza n. 283 del 2007;
- che, in virtù del menzionato rapporto di lavoro subordinato, il sottoscritto ha continuato ad esercitare la propria attività lavorativa, in favore del proprio originario ente datore, maturando un credito di lavoro dell’importo complessivo, allo stato, di € ………………….. per la mensilità di settembre, e di € ……………. per buoni pasto;
- che, in virtù del medesimo rapporto di lavoro subordinato, l’odierno istante ha, altresì, ad oggi, maturato un ulteriore credito, relativo a ferie/permessi, 13^ e 14^ mensilità, TFR, come di seguito specificato:
a) ferie / permessi
b) 13 ^ mensilità
c) 14 ^ mensilità
d) TFR
e) …………………..
- che, a tutt’oggi, non si è ancora provveduto al pagamento delle somme dovute al sottoscritto in ragione delle prestazioni lavorative regolarmente espletate, rimanendo, pertanto, debitrice, nei confronti dello stesso, come detto, della somma complessiva di € ……………………….., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da dì del dovuto fino alla data di chiusura dello stato passivo;
- che il menzionato credito risulta essere supportato dalla prova scritta derivante dai conteggi analitici rilasciati al sottoscritto dall’Ente datore, contenenti esplicita menzione delle spettanze retributive sopra richiamate;
- che i crediti in questione, attesa la natura degli stessi, rivestono natura di privilegio generale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2751 bis, n. 1, Cod. Civ..
- che risulta, pertanto, manifesto il diritto all’ammissione dell’odierno istante, in qualità di creditore privilegiato, allo stato passivo della procedura indicata in epigrafe.
Tutto quanto innanzi premesso, il sottoscritto, Sig……………………………, come sopra descritto e rappresentato, propone
RICORSO
affinchè l’Ill.mo Giudice Delegato voglia disporre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2751 bis, n. 1, Cod. Civ., l’ammissione in privilegio allo stato passivo della procedura in epigrafe indicata, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino alla data di chiusura dello stato passivo, per gli importi di seguito specificati:
1) retribuzioni
2) buoni pasto
3) ferie / permessi
4) 13 ^ mensilità
5) 14 ^ mensilità
6) TFR
7)……………………..
Si depositano i seguenti documenti:
- dichiarazione datoriale con prospetto riassuntivo ed analitico delle somme spettanti al ricorrente;
- copia busta paga di settembre.
Con espressa riserva di esibire l’ulteriore documentazione eventualmente occorrente a sostegno del presente ricorso, e comunque salvo ed impregiudicato ogni altro diritto.
Roma, lì………………………
Firma

Ricorso per l'insinuazione allo stato passivo - (mandato con i conteggi)

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE FALLIMENTARE
sent. n. 283/07 - proc. n. 1137/07
Commissario Straordinario Prof. Avv. Lucio Francano
Impresa: Federazione Provinciale di Roma dell' Associazione Nazionale
Combattenti e Reduci,
Istituto di Vigilanza dell'Urbe
ricorso per l'insinuazione allo stato passivo
per crediti di lavoro ex art. 93 RD16 marzo 1942, n. 267
All' ill.mo Signor Giudice Delegato ali'Amministrazione Straordinaria ex D.lgs. 270/1999 dott Fausto Severini:
il sottoscritto ...................., nato a ......, il...................., Codice Fiscale
...................., residente in .................., alla Via................................, dove
elegge domicilio ai fini del presente atto, ^ premesso
- che il sottoscritto è dipendente della Federazione provinciale di Roma dell' 'A.N.C.R., Istituto di Vigilanza dell'Urbe con la qualifica di
.........................., matricola n....................., giusta dichiarazione
datoriale del............... che si produce sub doc. 1;
- che l'istante è venuto a conoscenza della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza dell' A.N.C.R. Istituto di Vigilanza dell'Urbe a seguito dell'avvenuta consegna a mani della lettera del 23.10.2007, Prot. n.
14802/GEN, recante come oggetto "Dichiarazione dello stato di insolvenza della
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE FALLIMENTARE
sent. n. 283/07 - proc. n. 1137/07
Commissario Straordinario Prof. Avv. Lucio Francano
Impresa: Federazione Provinciale di Roma dell' Associazione Nazionale
Combattenti e Reduci,
Istituto di Vigilanza dell'Urbe
ricorso per l'insinuazione allo stato passivo
per crediti di lavoro ex art. 93 RD16 marzo 1942, n. 267
All' ill.mo Signor Giudice Delegato ali'Amministrazione Straordinaria ex D.lgs. 270/1999 dott Fausto Severini:
il sottoscritto ...................., nato a ......, il...................., Codice Fiscale
...................., residente in .................., alla Via................................, dove
elegge domicilio ai fini del presente atto, ^ premesso
- che il sottoscritto è dipendente della Federazione provinciale di Roma dell' 'A.N.C.R., Istituto di Vigilanza dell'Urbe con la qualifica di
.........................., matricola n....................., giusta dichiarazione
datoriale del............... che si produce sub doc. 1;
- che l'istante è venuto a conoscenza della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza dell' A.N.C.R. Istituto di Vigilanza dell'Urbe a seguito dell'avvenuta consegna a mani della lettera del 23.10.2007, Prot. n.
14802/GEN, recante come oggetto "Dichiarazione dello stato di insolvenza della
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE FALLIMENTARE
sent. n. 283/07 - proc. n. 1137/07
Commissario Straordinario Prof. Avv. Lucio Francano
Impresa: Federazione Provinciale di Roma dell' Associazione Nazionale
Combattenti e Reduci,
Istituto di Vigilanza dell'Urbe
ricorso per l'insinuazione allo stato passivo
per crediti di lavoro ex art. 93 RD16 marzo 1942, n. 267
All'ill.mo Signor Giudice Delegato ali'Amministrazione Straordinaria ex D.lgs. 270/1999 dott Fausto Severini:
il sottoscritto ...................., nato a ......, il...................., Codice Fiscale
...................., residente in .................., alla Via................................, dove
elegge domicilio ai fini del presente atto, ^ premesso
- che il sottoscritto è dipendente della Federazione provinciale di Roma dell' 'A.N.C.R., Istituto di Vigilanza dell'Urbe con la qualifica di
.........................., matricola n....................., giusta dichiarazione
datoriale del............... che si produce sub doc. 1;
- che l'istante è venuto a conoscenza della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza dell' A.N.C.R. Istituto di Vigilanza dell'Urbe a seguito dell'avvenuta consegna a mani della lettera del 23.10.2007, Prot. n.
14802/GEN, recante come oggetto "Dichiarazione dello stato di insolvenza della
Federazione provinciale di Roma dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci -Istituto di Vigilanza dell'Urbe" ;
- A) che , in forza di tale rapporto di lavoro subordinato, l'istante ha svolto attività a favore della Federazione provinciale di Roma dell'A.N.C.R. Istituto di Vigilanza dell'Urbe nel mese di settembre 2007, maturando un credito di
lavoro per il complessivo importo di euro ....................così come
desumibile dalla busta paga;
- B) che, in forza di tale rapporto di lavoro subordinato, l'istante ha maturato a fine settembre 2007, altresì, un credito relativo a:
a. Ferie / Permessi €___________________
b. 13A mensilità €___________________
e. 14A mensilità €___________________
d. TFR €___________________
e. Altro titolo (da specificare) €___________________
- che la Federazione Provinciale di Roma dell'A.N.CR. Istituto di Vigilanza dell'Urbe non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto al sottoscritto in conseguenza delle prestazioni lavorative regolarmente espletate, rimanendo
così debitrice nei confronti dell'istante della somma di euro................., oltre
alla rivalutazione monetaria (da calcolarsi in ragione di ciascun anno) ed agli interessi nella misura del tasso di interesse legale fino alla data di chiusura dello stato passivo.
- che il credito è supportato da prova scritta, tale essendo i conteggi analitici rilasciati all'istante dalla Federazione provinciale di Roma dell'A.N.C.R. Istituto di Vigilanza dell'Urbe che si producono sub doc. 3 (ove sono riportate tutte le spettanze retributive sopra richiamate);
- che, trattandosi di credito di lavoro, lo stesso è assistito dal privilegio generale di cui all'ari 2751 bis, n. 1 C.C.;
- che pertanto l'istante Sig...........................ha diritto di essere ammesso
quale creditore privilegiato allo stato passivo della procedura in epigrafe per l'importo complessivo di euro..................
Tutto ciò premesso il Sig............................
CHIEDE
l'ammissione in privilegio, ai sensi dell'ari 2751 bis n. 1 C.C.( Art. 2751 bis Crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle società od enti cooperativi e delle imprese artigiane
Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti:
1) le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, nonché il credito del lavoratore per i danni conseguenti alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori ed il credito per il risarcimento del danno subito per effetto di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile)
allo stato passivo della procedura in epigrafe oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge fino alla data di chiusura dello stato passivo, per i seguenti importi:
• retribuzioni del mese di settembre 2007 €........
• ferie / Permessi €........
• 13A mensilità €........
• 14A mensilità €........
TFR €........
• Altro titolo €.........
Si allegano i seguenti documenti:
1) dichiarazione datoriale con prospetto riassuntivo ed analitico delle somme spettanti al ricorrente;
2) copia della busta paga di settembre.
3)...............................................
D ricorrente si riserva di presentare altra documentazione a sostegno del presente
ricorso entro il termine previsto dall'art 93 comma 7 del RD 267/42.
Salvis Jurìbus
Roma li, .................... Firma

24 dicembre 2007

AUGURI


20 dicembre 2007

COMUNICATO SINDACALE

Il giorno 18/12/2007 mentre si svolgeva il Presidio presso il Ministero della Giustizia in Piazza Benedetto Cairoli una Delegazione delle sigle promotrici dell'iniziativa (Savip, libero Comitato RdB, Cisal, SdL) è stata ricevuta dalla Dott.sa Dora Matarazzo, Dirigente dell'Ufficio Tecnico del Ministro, alla quale dopo esauriente spiegazione è stata richiesta un'azione Ispettiva nei confronti del Tribunale Fallimentare e sulla procedura in corso (Legge 270/99 Prodi Bis). La Dott.sa Matarazzo preso atto delle nostre richieste e acquisita la documentazione da noi fornitale a supporto delle nostre tesi ha concordato che l'Ufficio Tecnico dopo un'analisi della documentazione portata a conoscenza del Ministero ci notizierà al più presto (dopo le festività Natalizie) circa un eventuale nuovo incontro. Avendo ottenuto lo scopo che ci eravamo prefissi il Sit-in viene REVOCATO.
Le scriventi OO.SS. pur riconoscendo di aver compiuto un piccolo passo avanti verso una soluzione positiva della nostra vertenza invitano tutti i lavoratori a partecipare all'Assemblea Sindacale indetta dall'UGL (che ha partecipato unitamente alle scriventi al tavolo istituito presso la Presidenza del Consiglio) che si terrà presso la Sala Conferenze della Chiesa San Luca sita in Largo San Luca Evangelista (zona Roberto Malatesta) il giorno 22 Dicembre 2007 dalle ore 06.30 alle ore 10.00
Ordine del Giorno:
1. Illustrazione degli incontri avuti presso la Presidenza del Consiglio ed al Ministero della Giustizia.
2. Invitiamo tutti i lavoratori a partecipare in massa in quanto durante l'Assemblea saranno decise le iniziative di lotta da attuare nei prossimi giorni.
Roma, 18/12/07
Savip-Libero Comitato RdB - Cisal-Sinalv - SdL

18 dicembre 2007

Freeeeeedddddddooooooo!!!!!!!!

Alle ore 12.00 una delegazione formata dai rappresentanti dei sindacati Rdb Lib/com - CISAL - SAVIP è stata ricevuta dai delegati del ministero di grazia e giustizia.

Volantino Sit-in ministero grazia e giustizia




LETTERA APERTA
AL
Ministro di Grazia e Giustizia On. Clemente MASTELLA
COS'È'L'A.N.C.R.
L'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, eretta con regio decreto 24 giugno 1923, n. 1371 in Ente Morale avente personalità giuridica di "Diritto Pubblico", è soggetta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Corte dei Conti cui vengono sottoposti -tra l'altro - i bilanci;
L'Associazione è articolata in Federazioni provinciali che svolgono attività d'impresa creando apposite società per il perseguimento degli scopi statutari (Statuto A.N.C.R. firmato dal Presidente della Repubblica), l'unica storica attività svolta direttamente dai propri dipendenti oltre a quella Amministrativa e quella di vigilanza privata tramite la propria emanazione diretta denominata Istituto Vigilanza Urbe ( Ente Morale con regio decreto del 1932) pur se svolgono attività in senso lato d'impresa, costituiscono articolazioni locali dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, che rimane tuttavia titolare di un'esclusiva personalità giuridica rispetto alle proprie articolazioni ed in particolar modo con l'Istituto di Vigilanza Urbe che impiega circa 850 lavoratori con fatturato che ha raggiunto anche i 50 milioni di euro; è un'unica realtà fiscale, tanto che utilizza la stessa Partita IVA, lo stesso Codice Fiscale e lo stesso Regolamento interno dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci;
Va specificato che l'Associazione è Ente Pubblico e si evince da numerosi elementi legislativi e normativi (fra gli altri legge 18 agosto 1978, n. 481 e compendio del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale di Finanza, avente ad oggetto «Enti ed organismi pubblici non territoriali, diversi dagli organi costituzionali»);
tanto che alcuni dipendenti hanno potuto usufruire dei benefici previsti dal D.L. nr. 165 (mobilità inter-ente) transitando direttamente presso la Regione Lazio.
A ciò va aggiunto che negli anni sono stati numerosissimi i bandi di Concorso banditi dalla Regione Lazio per l'assunzione di personale ed i Corsi di Formazione all'uopo effettuati.
Oltretutto dopo il crack dell'ECC (Ente Cellulosa e Carta) alcuni dipendenti sono stati ricollocati proprio nell'ANCR-Istituto Vigilanza Urbe in virtù della sua natura pubblica che garantiva continuità lavorativa negli Enti Locali.

CRACK FINANZIARIO
II bilancio depositato alla Corte dei Conti per il triennio 2002/03/04 rileva che in quest'ultimo anno viene dichiarato un'attivo di 202.000 Euro circa.
Nel 2005 incredibilmente viene denunciata una passività di 30 Milioni di Euro!!!
Ma la situazione peggiora fino ad arrivare all'Ottobre 2007 dove si denuncia un ammanco di 84 Milioni di Euro!!!
Il Management delPA.N.C.R. nonostante si tratti di un Ente Pubblico con fini d'assistenza, riesce ad accedere alla procedura di "Amministrazione controllata per le imprese in stato d'insolvenza" (Decreto 270/99 Legge Prodi/bis)
Tale procedura è stata avallata dal Ministro dello Sviluppo Economico On. Pier Luigi BERSANI coadiuvato dal Funzionario dell'Ufficio crisi aziende Dott. Gianfranco Borghini, con quest'iniziativa il Ministro Bersani ha concesso ad un Ente Pubblico di accedere ad una procedura privatistica riservata alle aziende che porterà alla dismissione dell'Istituto ed allo scorporo dall'ANCR salvando quest'ultima dal crack e facendo pagare il conto all'anello più debole della catena, i Lavoratori.
La lotta alla precarietà del lavoro è stato il fiore all'occhiello di questo Governo, consentendo all'A.N.C.R. Urbe l'accesso al Tribunale Fallimentare si mette seriamente a rischio la stabilità occupazionale di 850 lavoratori.
LA STABILITA' D'IMPIEGO
Oggi è in corso presso il Tribunale Ordinario di Roma - Sezione fallimentare - un procedimento per la dichiarazione di insolvenza dell'Istituto di Vigilanza dell'Urbe che viene artificiosamente disgiunto dall'A.N.C.R. che porterà la precarizzazione degli 850 lavoratori dell'I.V.U. che, ricordiamo, godono per Legge (Ministero del Lavoro e Ministero Previdenza Sociale Lettera 41O83-XXVII-22 del 21-11-1949 e Regio Decreto-Legge del 4-10-1935 nr. 1827 Art. 40 nr. 2 e della Legge nr. 264 del 29-04-1949 Art. 32) della Stabilità di Impiego che esenta dal pagamento della Disoccupazione Involontaria.

COSA CHIEDIAMO AL MINISTRO?
Chiediamo che sia avviata in modo celere un'Indagine Ispettiva e Conoscitiva da parte del Ministero di Grazia e Giustizia per accertare la competenza nel merito del Tribunale Ordinario di Roma -Sezione Fallimentare- che ha accolto "l'istanza di ammissione allo stato di insolvenza per le grandi imprese9' presentata dall'ANCR non considerando l'evidenza pubblica dell'Associazione e quindi l'inapplicabilità di tale iter giudiziario in seno a codesto Tribunale. Considerando che le condizioni di Stabilità d'Impiego dei dipendenti non potranno essere garantite da nessun soggetto diverso dagli Enti Locali e che tale procedura prevede la cessione in breve termine a soggetti terzi del patrimonio umano tramite asta pubblica riteniamo doveroso e ci aspettiamo da parte di questo Dicastero una convocazione delle OO.SS. Savip, Libero Comitato RdB, Cisal, SdL presenti a questa Manifestazione per dare modo di poter illustrare con atti documentali la vicenda.
I FIGLI DEI DIPENDENTI ANCR-ISTITUTO VIGILANZA URBE
NON AVRANNO REGALI PER NATALE
I LORO PAPA' SONO IN PIAZZA
PER GARANTIRE LORO
UN FUTURO SERENO

15 dicembre 2007

Comunicato Savip - Sdl - RdB- Lib Com - CISAL

Oggi, 14 dicembre 2007, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri le scriventi OO.SS. hanno incontrato il dott. Sica ed il dott. Ferrara per la PCM, il Prof. Francario e due rappresentanti del Ministero dello Sviluppo Economico dove, dopo una franca discussione è stato stabilito che successivamente alla presentazione del piano di ristrutturazione che presenterà il dott. Francario entro il prossimo mese di gennaio, e i dovuti approfondimenti nati dalle nostre rivendicazioni, sarà avviato un tavolo di confronto al quale prenderanno finalmente parte i Ministeri competenti sulla vertenza ANCR.

Ora si rende necessario chiedere al Ministero della Giustizia di accertare e verificare la legittimità della sentenza del Tribunale Fallimentare di Roma che porterà inevitabilmente alla vendita dell’Istituto.

Invitiamo pertanto tutti i colleghi a partecipare al Sit-in che si terrà nei giorni 18-19-20 in Piazza B.Cairoli davanti al Ministero della Giustizia dalle ore 8.00 alle ore 14.00 dove chiederemo a gran voce di essere ricevuti per sollecitare il Ministero a mettere in atto le procedure di controllo previste.

Ricordiamo che come abbiamo dimostrato nella giornata del 4 dicembre solo se uniti e determinati riusciremo a salvaguardare i nostri diritti.

VERTENZA ANCR-IVU: LE GUARDIE GIURATE RICEVUTE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

Dopo ultime iniziative di lotta della scorsa settimana, si è svolto oggi presso la Presidenza del Consiglio un incontro tra i funzionari della Presidenza e le delegazioni sindacali dei lavoratori dell’ Associazione Nazionale Combattenti e Reduci –Istituto Vigilanza dell’Urbe: Libero Comitato RdB-CUB, SAVIP, SdL Intercategoriale, SINALV-CISAL, UGL.

Nell’incontro, svoltosi in un clima disteso, le parti hanno convenuto sulla necessità di approfondire le questioni sollevate dai lavoratori, in particolare per quanto attiene alla stabilità dell’impiego, posta in discussione dalla scellerata gestione dell’Istituto condotta nel passato recente.

Dalla Presidenza del Consiglio è giunto l’impegno ad avviare, dopo la pausa natalizia, un tavolo di lavoro per ricercare assieme alle istituzioni interessate, comprese gli Enti locali, soluzioni che tengano conto dei diritti dei lavoratori.

Proseguono intanto le iniziative dei lavoratori dell’Urbe, che la prossima settimana terranno una tre giorni di presidio davanti al Ministero della Giustizia, il 18, 19 e 20 dicembre prossimi in Largo Cairoli, per chiedere di verificare la correttezza del procedimento avviato dalla Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma, che ha disposto il commissariamento dell’attività dell’Ente morale Associazione Nazionale Combattenti e Reduci.

ROMA, NUOVO INCONTRO A PALAZZO CHIGI SU VICENDA METRONOTTE

Presidio davanti a ministero Giustizia il 18,19 e 20 dicembre

Roma, 14 dic. (Apcom) - Nuovo tassello per la vertenza metronotte dopo le accese proteste del 4 dicembre scorso in piazza Montecitorio. Nel pomeriggio c'è stato un incontro a Palazzo Chigi tra la presidenza del Consiglio e le delegazioni sindacali dei lavoratori dell'Associazione nazionale combattenti e reduci-Istituto vigilanza dell'Urbe (Libero comitato Rdb-Cub, Savip, Sdl intercategoriale, Sinalv-Cisal, Ugl).

Le parti, spiega un comunicato sindacale, hanno convenuto sulla necessità di approfondire le questioni sollevate dai lavoratori, in particolare per quanto attiene alla stabilità dell'impiego, "messa in discussione dalla scellerata gestione dell'Istituto condotta nel passato recente". La presidenza del Consiglio si è impegnata ad avviare, dopo la pausa natalizia, un tavolo di lavoro per ricercare una soluzione alla vertenza assieme alle istituzioni interessate, comprese gli Enti locali.

La prossima settimana, i metronotte hanno previsto una tre giorni di presidio davanti al ministero della Giustizia (18, 19 e 20 dicembre), in largo Cairoli, per chiedere di verificare la correttezza del procedimento avviato dalla sezione fallimentare del Tribunale di Roma, che ha disposto il commissariamento dell'attività dell'ente morale Associazione nazionale combattenti e reduci.

14 dicembre 2007

Esito dell'incontro.


Le istituzioni che si sono incontrate a palazzo chigi si sono inpegnate a fermare la procedura di commissariamento qualora le documentazioni fornite dalle rappresentanze sindacali di base si rivelassero fondate ed attendibili. Questo si apprende alle ore 14.30 sperando in particolari piu' esaustivi nei possimi giorni. Nei giorni 18-19-20 dic, dalle 8.00 alle 14.00, si terrà un sit-in a piazza Cairoli nei pressi del ministero di grazia e giustizia per sensibilizzare il ministro Clemente mastella ad inviare gli ispettori al tribunale fallimentare per verificare la situazione che ha permesso il commissariamento del solo istituto di vigilanza dell'Urbe.

13 dicembre 2007

Incontro istituzioni

Confermato per domani Venerdi 14 dicembre alle ore 10.00 l'incontro con le istituzioni per l'apertura del tavolo tecnico concordato con i sindacati di base (Libero Comitato Rdb - CISAL - SAVIP) il 4 dicembre scorso.

11 dicembre 2007

Volantino triplice (scritto a mano)

VERBALE DI INCONTRO
CGIL-CISL-UIL


Il giorno 10/12/07, presso la sede dell’IVU in via Rina Monti, si sono incontrati: per l’azienda il Comm. Straordinario Dott. Lucio Francario assistito dal sig. Aldo Coratella. Per le OOSS Filcams-CGIL, Fisascat – CISL Uiltucs-UIL il sig. Edoardo Lisi, Binati Mauro e Orodante Sergio assistiti dal RAS unitario.
L’incontro, su richiesta delle OOSS unitarie, si è reso necessario per affrontare la problematica della retribuzione della mensilità di dicembre e l’erogazione della 13° mensilità, a tale proposito le OOSS chiedono l’erogazione dell’intera mensilità e della 13° mensilità, da corrispondersi entro la data contrattualmente prevista nella contrattazione.
All’esito dell’incontro, dopo ampia discussione dei temi su esposti, il Commissario straordinario dichiara quanto segue:
Sul piano giuridico formale è precluso il pagamento di competenze proprie e accessorie al periodo antecedente la dichiarazione di insolvenza. Tenendo conto dell’urgenza, di assicurare ai lavoratori dell’IVU una condizione dignitosa anche nel periodo natalizio, si impegna ad assicurare pagamenti significativi prima del Natale, facendo leva sulla possibilità di anticipare i tempi di pagamento delle stipendialità dovute, in misura (intraducibile) rispetto al mese precedente.
Contestualmente si stà operando al rafforzamento dell’attività commerciale, per partecipare a gare pubbliche, in questo quadro si conferma l’appalto “SALEX” e “CENTRALE del LATTE”.
Si conferma , di dare ausilio ai lavoratori in tempi tecnici compatibili, attraverso la consegna dei conteggi soggettivi per l’inserimento, entro il 27 di gennaio 2008, presso il tribunale di Roma.

06 dicembre 2007

Ricorso del 26 ottobre 2007 (CISAL - Lib Com RdB)


TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE FALLIMENTARE
ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE
ALLA DICHIARAZIONE DELLO STATO DI INSOLVENZA
(art. 9 del D. Lgs. n. 270/1999)


………………..OMISSIS……………..



contro e nei confronti de
- il Prof. Avv. Lucio Francario, in qualità di Commissario Giudiziale della Federazione Provinciale di Roma dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci quale gestore dell’Istituto Vigilanza Urbe, nominato dal Tribunale Civile di Roma, Sezione Fallimentare, Giudice Dott. Severini, con sentenza n. 283 del 25.9.2007;
- la Federazione Provinciale di Roma dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci - Istituto Vigilanza Urbe, in persona del legale rappresentante in carica;
- l’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, in persona del legale rappresentante in carica;
- l’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci – Istituto Vigilanza Urbe, in persona del legale rappresentante in carica,
per l’annullamento e/o la revoca
della sentenza del Tribunale Civile di Roma, Sezione Fallimentare, Giudice Dott. Severini, n. 283 del 25.9.2007, depositata in cancelleria in data 26.9.2007, affissa in data 29.9.2007.
FATTO
1) In data 20.8.2007 “l’Istituto di Vigilanza dell’Urbe – Federazione Provinciale di Roma dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci – A.N.C.R., in persona del Commissario Straordinario, Avv. Gustavo De Meo” (questa è la testuale dizione che si legge nel ricorso), presentava ricorso, innanzi al Tribunale Civile di Roma, Sezione Fallimentare, affinché venisse dichiarato lo stato di insolvenza dell’Istituto di Vigilanza dell’Urbe e, di conseguenza, si procedesse all’ammissione del medesimo alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 270 del 1999.
2) A detta dell’Associazione ricorrente, infatti, sarebbero sussistenti, in capo alla stessa, tutti i requisiti richiesti dal D. Lgs. n. 270 del 1999 ai fini dell’ammissione alla procedura concorsuale dell’amministrazione straordinaria, essendo, quest’ultima, rivolta espressamente alle grandi imprese commerciali in stato di insolvenza, con un numero di lavoratori subordinati non inferiore a duecento da almeno un anno e con l’accumulo di debiti per un ammontare complessivo non inferiore ai due terzi tanto del totale dell’attivo dello stato patrimoniale che dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni dell’ultimo esercizio.
3) Sosteneva l’Associazione ricorrente, infatti, che l’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci (da qui in poi anche semplicemente A.N.C.R.), eretta in Ente Morale con Regio Decreto n. 1371 del 24.6.1923 ed avente natura di persona giuridica privata, ha la rappresentanza degli interessi materiali e morali dei combattenti e reduci iscritti e la loro tutela, come si evince dall’art. 3 dello statuto della stessa, nel testo da ultimo approvato con D.P.R. n. 127 del 1986.
Finalità perseguite dall’A.N.C.R. sono, pertanto, il culto della patria, la glorificazione dei caduti in guerra ed il perseguimento di altri scopi di elevato valore morale e sociale.
La stessa, secondo la ricorrente, sarebbe organizzata territorialmente in federazioni provinciali, peraltro prive di personalità giuridica, ma che sarebbero dotate di autonomia organizzativa e di gestione nelle attività di diretta pertinenza delle stesse.
Riferiva, altresì, l’Associazione che, in data 26.2.1932, il Prefetto della Provincia di Roma autorizzava l’A.N.C.R. ad esercitare un istituto di vigilanza privata, con compiti di vigilanza e custodia di proprietà mobiliari ed immobiliari nel Comune di Roma e provincia, nonché autotrasporto valori per conto terzi, denominato “dell’Urbe”, rilasciando la licenza per detta attività al Presidente della Federazione Provinciale di Roma, Comm. Ulderico De Cesaris.
Il suddetto Istituto di Vigilanza dell’Urbe (da qui in poi anche semplicemente I.V.U.), pertanto, incrementando nel tempo la propria attività, conta ad oggi 865 addetti, la maggioranza dei quali riveste la qualifica di Guardia Particolare Giurata, in virtù del decreto di nomina rilasciato dal Prefetto.
Secondo la ricostruzione dei fatti operata nel contesto del ricorso introduttivo della procedura ai sensi del D. Lgs. n. 270 del 1999, l’Istituto di Vigilanza dell’Urbe, pur operando sotto l’egida dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, avrebbe svolto la propria attività di impresa in assoluta autonomia e sotto l’esclusiva responsabilità del Presidente della Federazione Provinciale di Roma.
In conseguenza di ciò, sulla base di tale presunta autonomia dell’Istituto di Vigilanza dell’Urbe, dovrebbe riconoscersi, a detta della Associazione ricorrente, una netta distinzione tra l’attività istituzionale propria dell’ente morale, a cui sarebbero iscritti i combattenti e reduci di guerra, che curerebbe esclusivamente interessi di rango morale, sociale e culturale, che riceve contributi dallo Stato ed i cui bilanci sono sottoposti all’esame della Corte dei Conti, e l’attività di impresa commerciale propria dell’Istituto di Vigilanza dell’Urbe, che risulterebbe invece gestita in assoluta autonomia attraverso propri organi, sotto la direzione e la responsabilità della Federazione Provinciale di Roma, con redazione di propri bilanci, del tutto separati da quelli dell’ANCR; l’attività esercitata dall’Istituto, secondo la ricorrente, risulterebbe svolta a nome dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci soltanto a causa della soggettività giuridica unica dei due enti.
4) All’esito di tale impropria ricostruzione dei fatti, l’Associazione ricorrente riferiva la sussistenza di un forte stato di crisi finanziaria dell’ente, giustificandone l’insorgenza a causa della forte concorrenza dovuta al proliferare di nuovi istituti di vigilanza nel territorio italiano.
La situazione debitoria si sarebbe, peraltro, aggravata ancor più in quanto l’I.V.U., nel corso degli anni, pur continuando a perdere fatturato, non sarebbe mai ricorsa a licenziamenti per riduzione di personale, né a qualsiasi forma di utilizzo di ammortizzatori sociali, continuando a corrispondere le retribuzioni e versare i contributi ai propri dipendenti.
5) Alla luce di ciò, sulla base della documentazione depositata “dall’Istituto di Vigilanza dell’Urbe – Federazione Provinciale di Roma dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci – A.N.C.R.”, nonché sulla base delle contraddittorie valutazioni esposte dal Ministero dello Sviluppo Economico con proprio parere del 18.9.2007 (prot. n. 0052430), il Tribunale Civile di Roma, Sezione Fallimentare, con sentenza n. 283 del 25.9.2007, depositata in cancelleria in data 26.9.2007, affissa in data 29.9.2007, provvisoriamente esecutiva, dichiarava lo stato di insolvenza dell’A.N.C.R. – I.V.U. ai sensi del D.Lgs. n. 270 del 1999, con contestuale nomina del Dott. Fausto Severini quale Giudice Delegato per la procedura, nonché del Prof. Avv. Lucio Francario quale Commissario Giudiziale, fissando, altresì, l’adunanza per l’esame dello stato passivo alla data del 6.2.2008, con successivo rinvio d’ufficio al 14.3.2008 (R.G. n. 1137/2007).
6) Stante quanto premesso, per gli odierni attori, tutti dipendenti dell’A.N.C.R.-I.V.U. inquadrati nei ruoli organici dell’A.N.C.R., sussiste uno specifico ed attuale interesse a proporre opposizione alla menzionata sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza dell’Istituto di Vigilanza dell’Urbe, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 del D. Lgs. n. 270 del 1999, dettato dall’evidente rischio di gravi pregiudizi alla loro condizione di lavoratori dipendenti dell’A.N.C.R. – I.V.U., condizione stratificatasi nel corso degli anni a seguito dell’istituzione dell’Istituto medesimo, soprattutto in relazione alla circostanza che la detta sentenza risulta essere stata pronunciata sulla base di una errata, infondata e pretestuosa identificazione strutturale e qualificazione giuridica dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci – Istituto Vigilanza Urbe, desumibile dal ricorso introduttivo della procedura esecutiva sulla quale si controverte.
Identificazione strutturale e qualificazione giuridica che, dopo una attenta analisi ed una corretta ricostruzione del quadro di riferimento, paleseranno l’insussistenza, nel caso di specie, degli elementi sottesi alla richiesta di applicazione della procedura di amministrazione straordinaria per cui è causa.
DIRITTO
Innanzitutto, occorre osservare come “l’Istituto di Vigilanza dell’Urbe – Federazione Provinciale di Roma dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci – A.N.C.R.”, onde ottenere la dichiarazione dello stato di insolvenza e l’ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria per le grandi imprese in crisi, abbia presentato un quadro strutturale interno dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci e dell’Istituto Vigilanza Urbe che vorrebbe far apparire i medesimi come due organismi nettamente distinti e separati, ente morale la prima, impresa commerciale privata la seconda, con propria autonomia e personalità giuridica.
Al fine di dimostrare la assoluta erroneità e pretestuosità di tale affermazione, si ritiene necessario analizzare, in maniera approfondita, i profili qualificativi e strutturali dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, sì da comprenderne il rapporto di coincidenza soggettiva, dal punto di vista giuridico, con l’Istituto di Vigilanza dell’Urbe e la conseguente mera strumentalità di quest’ultimo rispetto ai fini sociali perseguiti dall’ente.
I – In primo luogo risulta dunque necessario inquadrare, in termini di natura giuridica, l’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, al fine di dimostrare l’impossibilità, per l’A.N.C.R. – I.V.U., stante la natura pubblicistica della medesima, di essere ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria per le grandi imprese in crisi di cui al D. Lgs. n. 270 del 1999.
L’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, come da previsioni di legge e da relativo originario statuto, è un ente senza scopo di lucro, cui è stata attribuita funzione pubblica con R.D. n. 850 del 19.4.1923, decreto che, altresì, attribuisce e demanda le funzioni di assistenza diretta ai combattenti e reduci, nonché la rappresentanza innanzi al governo.
L’Ente è dotato di un Collegio centrale dei sindaci composto da tre membri dell’Associazione stessa, nonché dai rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero del Tesoro (cfr. art. 36 dello Statuto nella versione approvata con D.P.R. 10.3.1986, n. 127).
Tutte le attività delle federazioni provinciali, comprese quelle che, come nel caso di specie, si estrinsecano nello svolgimento di attività soltanto in senso lato di impresa, costituiscono articolazioni locali meramente strumentali dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, che rimane tuttavia titolare di una esclusiva personalità giuridica rispetto alle proprie articolazioni (cfr. art. 39 dello Statuto).
Ai sensi della legge 8.8.1991, n. 274, art. 5, comma 7, e su deliberazione della Giunta esecutiva nazionale, in data 4.8.1995, il Ministero della Difesa ha emesso un decreto, di concerto con il Ministero del Tesoro e con il Ministero del Lavoro, con il quale ha approvato le delibere di iscrizione obbligatoria alla cassa pensioni per i dipendenti degli enti locali (ora INPDAP), per tutto il personale dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, compresi gli operatori addetti ai servizi di vigilanza impiegati presso l’Istituto di Vigilanza dell’Urbe.
Con l’entrata in vigore della legge n. 70 del 1975, inerente il riordino degli enti pubblici, l’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, quale ente pubblico, ha dovuto ottemperare alle disposizioni della stessa, riguardanti l’invio di tutte le informazioni di legge all’apposito Comitato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine della valutazione, da parte di questa ultima, della utilità degli enti pubblici esistenti.
Successivamente, con il D.P.R. n. 616 del 1977, recante “trasferimento e deleghe delle funzioni amministrative dello stato dei settori ordinamento e organizzazione amministrativa, servizi sociali, sviluppo economico” l’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci veniva inserita nella tabella B del Decreto medesimo unitamente ad altri 62 enti.
In particolare, l’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci veniva inquadrata all’articolo 115 del Decreto stesso, continuando a sussistere come ente morale e conservando la titolarità dei beni necessari al proseguimento dei propri fini.
Il Decreto, peraltro, distingueva nettamente i citati enti, associazioni ed istituti menzionati nella tabella B, di natura squisitamente pubblicistica, da quelli previsti dall’art. 116 del Decreto, che fa testualmente riferimento ad enti privati.
Peraltro, alla summenzionata distinzione fa riferimento altresì la legge 18.8.1978, n. 481, che, nel medesimo contesto, nella relativa epigrafe, individua come enti pubblici tutti quelli inseriti nella tabella B del D.P.R. n. 616 del 1977.
A seguito della soppressione, ad opera della legge 21.10.1978, n. 641, dell’Opera Nazionale Combattenti (ai quali scopi concorreva l’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, come previsto dall’art. 3 del R.D. n. 1371 del 1923) e l’Opera Nazionale Invalidi di Guerra, le relative funzioni sono state delegate ad enti similari, come attestato dalla Corte dei Conti nella propria determinazione n. 24 del 1993, la quale riporta testualmente: “con l’avvento della normazione recata dalla legge 21.10.1978, n. 641 di soppressione di taluni enti pubblici e di privatizzazione di altri, le funzioni di ‘rappresentanza’ e di ‘tutela’ di cui al precedente ordinamento non hanno perduto affatto i propri connotati pubblicistici”.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, è assolutamente evidente la natura di soggetto pubblico dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci.
In merito all’ordinamento, struttura e finalità dell’ente, la menzionata determinazione della Corte dei Conti riconosce come pubbliche le funzioni di rappresentanza e tutela delle categorie combattentistiche.
Nel menzionato provvedimento si legge, infatti, che “il connotato pubblicistico sussiste ancora oggi, perché la rappresentanza e la tutela (intese come vere e proprie funzioni) investivano ed investono non soltanto i soci di questa o di quella associazione, ma riguardano l’intera categoria combattentistica interessata (…), sicché il requisito di socio non costituisce condizione necessaria per fruire dell’attività delle associazioni”.
In base a quanto affermato dalla Corte dei Conti, la funzione privata, per definirsi tale, deve derivare dal mandato che il socio conferisce all’associazione di appartenenza, evenienza, questa, che non si verifica nel caso di specie, ove le funzioni di rappresentanza e tutela svolte dall’ente di cui trattasi risultano attribuite direttamente dalla legge (R.D. n. 850 del 1923).
Orbene, la legge n. 641 del 1978, nel sopprimere l’ONIG ha attribuito le due funzioni pubbliche sopradette proprio alle associazioni combattentistiche, tra le quali l’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci resistente.
Le summenzionate funzioni pubbliche non vengono, tra l’altro, esercitate esclusivamente nell’interesse dei soci, bensì nei confronti di tutti gli altri appartenenti a questa o quella categoria combattentistica, sicché il requisito di socio non costituisce condizione necessaria per fruire dell’attività delle associazioni”, con consequenziale permanenza dell’elemento pubblicistico a connotare peculiarmente le stesse.
A quanto fin qui esposto occorre aggiungere, inoltre, ad ulteriore sostegno della natura pubblicistica dell’Ente di cui si controverte, che il D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 definisce amministrazioni pubbliche “tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30.7.1990, n. 300” (un elenco di tali enti, ancorché non esaustivo, è contenuto nella tabella allegata alla legge 20.3.1975, n. 70).
La chiara natura pubblicistica dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci è stata, altresì, rilevata, anche dal Consiglio di Stato, con la ben nota sentenza n. 588 del 1970.
Alla luce di tutte le suesposte argomentazioni, quindi, risulta palese che la corretta lettura delle disposizioni di legge citate evidenzia chiaramente come l’attività dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, implicando l’esercizio di funzioni pubbliche e la spendita di denaro pubblico, debba inconfutabilmente essere considerata di rilievo pubblicistico.
Ma v’è di più. Ad ulteriore conferma della natura pubblicistica dell’ANCR-IVU, si ritiene opportuno evidenziare, altresì, come i costi relativi alla struttura organizzativa ed alla attività dell’ANCR siano a carico dello Stato o di altri enti o Amministrazioni Pubbliche, come rilevato anche dalla Corte dei Conti in sede di relazione di controllo sugli esercizi 2003-2005.
In un compendio predisposto nel settembre del 2005 dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale di Finanza, infatti, avente ad oggetto “Enti ed organismi pubblici non territoriali, diversi dagli organi costituzionali”, l’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci compare nell’elenco degli enti ed organismi pubblici sottoposti al controllo della Corte dei Conti, sotto il controllo del Ministero della Difesa.
Peraltro, ogni eventuale dubbio in merito alla assoluta evidenza della natura, in tutto e per tutto pubblicistica, della Associazione Nazionale Combattenti e Reduci (pacificamente rientrante nella nozione di Amministrazione Pubblica - come detto - anche alla stregua del D.Lgs. n. 165 del 2001), non a caso pacificamente classificata come tale proprio dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, sembra possa essere fugato dalla considerazione di come, anche in base a quanto statuito nella più volte menzionata determinazione della Corte dei Conti n. 24 del 1993, l’Associazione in questione usufruisca di un duplice contributo ordinario da parte del Ministero della Difesa e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed anche per tale motivo, ai sensi dell’art. 2 della legge 21.3.1958, n. 259, la stessa sia sottoposta al controllo della gestione finanziaria da parte della Corte dei Conti.
Non solo. Ai sensi della legge 8.8.1991, n. 274, art. 5, comma 7, e su deliberazione della giunta esecutiva nazionale, in data 4.8.1995, il Ministero della Difesa ha, come detto, emesso un decreto, di concerto con il Ministero del Tesoro e con il Ministero del Lavoro, con il quale ha approvato le delibere di iscrizione obbligatoria alla cassa pensioni per i dipendenti degli enti locali (ora INPDAP), per tutto il personale dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, compresi gli operatori addetti ai servizi di vigilanza impiegati presso l’Istituto di Vigilanza dell’Urbe (come gli odierni ricorrenti).
Ed ancora. Con l’entrata in vigore della legge n. 70 del 1975, inerente il riordino degli enti pubblici, l’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, quale ente pubblico, ha dovuto ottemperare alle disposizioni della stessa, riguardanti l’invio di tutte le informazioni utili all’apposito Comitato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine della valutazione, da parte di questa ultima, della utilità degli enti pubblici esistenti.
Stante quanto fin qui evidenziato, pertanto, risulta assolutamente errato quanto sostenuto da Controparte circa l’indubitabile natura di impresa commerciale dell’I.V.U., presunto organismo autonomo ed indipendente rispetto all’A.N.C.R.: riconosciuta la natura di soggetto giuridico pubblico dell’A.N.C.R. – I.V.U., infatti, è ovvio che quest’ultima non possa essere ammessa all’amministrazione straordinaria per le grandi imprese in crisi di cui al D. Lgs. n. 270 del 1999.
L’A.N.C.R. – I.V.U., pertanto,ove necessario, avrebbe dovuto dichiarare il proprio stato di crisi, illustrando le ragioni della stessa, documentandone la veridicità con le certificazioni attestanti l’andamento degli indicatori economici finanziari: accertato lo stato di crisi, si sarebbe dovuto procedere alla richiesta di liquidazione dell’Ente Morale all’amministrazione statale, la quale avrebbe, su tali basi e ricorrendone realmente le condizioni, proceduto alla detta liquidazione, con conseguente trasferimento del personale allo Stato o ad altri Enti Pubblici (personale che, non a caso, gode della stabilità di impiego).
A tal proposito, si ritiene opportuno evidenziare, infatti, come gli enti morali ed altri enti istituiti con legge non possano essere soppressi se non mediante un atto legislativo.
La soppressione, pertanto, può avvenire solo da parte dell’Amministrazione Statale che vigila sull’A.N.C.R. – I.V.U.; ciò, peraltro, può avvenire soltanto in alcune ipotesi ben delineate, ovvero per la scomparsa del substrato materiale, o perché sia venuto meno il complesso di persone nelle associazioni, il patrimonio della fondazione, o ancora perché sia divenuto irraggiungibile il fine (circostanze, queste, non verificatesi nel caso di specie).
Neanche gli organi amministrativi dell’Ente Morale, data l’esistenza di un atto di riconoscimento, potrebbero, di propria iniziativa, decidere l’estinzione totale o parziale dell’Ente.
Alla liquidazione degli Enti Morali può provvedere esclusivamente lo speciale ufficio liquidazione istituito presso il Ministero del Tesoro (ora Ministero dell’Economia e Finanze).
Al personale dipendente degli enti morali messi in liquidazione è stata garantita per legge la conservazione dell’impiego, mediante il trasferimento allo Stato o ad altri enti pubblici, con il consenso degli enti stessi, ed il personale residuo dovrebbe essere collocato in appositi ruoli ad esaurimento istituiti presso l’Amministrazione Statale che precedentemente vigilava sull’ente.
Stante quanto fin qui evidenziato, considerata la suddetta natura giuridica pubblicistica, nonché la rilevanza pubblicistica dei beni, contratti, servizi e risorse umane, oltre che la valenza, altrettanto pubblicistica, dei rapporti di lavoro intrattenuti tra l’Istituto di Vigilanza dell’Urbe (e dunque tra l’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci) ed i dipendenti dello stesso, sarebbe del resto illegittima una eventuale cessione privatistica dell’IVU quale ramo d’azienda e soggetto giuridico privato.
Nessuna valenza probatoria contraria può essere riconosciuta, a tal proposito, a quanto evidenziato da Controparte relativamente alla circostanza per cui, con sentenza n. 2767 del 30.3.2007, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da alcuni dipendenti dell’ANCR-IVU, con cui quest’ultima si era determinata alla cessione del ramo d’azienda con trattative di carattere privatistico: in relazione a tale procedimento, infatti, non risultano ancora esauriti tutti i gradi di giudizio, poiché la menzionata sentenza è stata impugnata, nei termini di legge, innanzi al Consiglio di Stato, mediante proposizione di ricorso in appello notificato all’Associazione odierna convenuta in data 17.7.2007 e depositato in data 26.7.2007.
Il menzionato ricorso in appello, contraddistinto da R.G. n. 6273/2007, risulta a tutt’oggi ancora pendente, non essendo ancora stata fissata l’udienza pubblica per la discussione del medesimo.
Alla luce delle predette considerazioni, è allora evidente, anche sotto tale profilo, pertanto, come non sussistano, in capo all’A.N.C.R. – I.V.U., gli estremi per l’ammissione della stessa alle procedure di amministrazione straordinaria, stante il carattere esclusivamente pubblicistico della stessa.
II – Risultando assolutamente evidente la natura di soggetto giuridico pubblico dell’A.N.C.R. – I.V.U., da cui discende, di conseguenza, l’inapplicabilità alla stessa della procedura per l’ammissione all’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi di cui al D. Lgs. n. 270 del 1999, si ritiene opportuno soffermare ora l’attenzione sulla assoluta coincidenza ontologica tra l’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci e l’Istituto di Vigilanza dell’Urbe, essendo quest’ultimo un mero strumento giuridico (ai sensi dell’art. 2 dello Statuto), atto al perseguimento dei fini sociali della prima.
L'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci è stata costituita in Ente Morale senza scopi di lucro con R.D. n. 1371 del 24.6.1923 ed è soggetta alla vigilanza del Ministero della Difesa - già Presidenza del Consiglio - e della Corte dei Conti.
Lo Statuto dell'Associazione, da ultimo, è stato approvato dal Presidente della Repubblica con D.P.R. n. 127 del 10.3.1986.
L'Ente, come stabilito dall'art. 2 dello Statuto, si propone, tra l'altro, “a) il culto della patria; b) la difesa dell'unità e dei valori della Nazione e della Costituzione Repubblicana; c) la partecipazione attiva alla risoluzione dei problemi sociali; d) la promozione di tutte le iniziative atte a difendere ed a realizzare tra gli associati, i cittadini ed in particolare i giovani, i principi di una concreta operante solidarietà per meglio superare difficoltà materiali e morali della collettività nazionale; (...)”.
L'A.N.C.R. è territorialmente organizzata in Federazioni provinciali ed in sezioni (ex art. 19 dello Statuto), che, pur nel rispetto di una limitata sfera di autonomia organizzativa e gestionale (cfr. art. 39, comma 1, Statuto), rappresentano tuttavia espressioni decentrate dell'unico Ente nazionale.
Tale conclusione risulta comprovata, tra l'altro, anche dalla denominazione di ciascuna Federazione o Sezione che, per disposizione statutaria (cfr. gli artt. 38 e 51 Statuto), deve essere “Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, Federazione Provinciale/Sezione di ...” e conseguentemente comporsi innanzitutto del riferimento all'Ente nazionale, unico dotato di personalità giuridica.
Gli organi centrali e quelli locali dell'Associazione provvedono al conseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente avvalendosi dei mezzi consentiti dagli artt. 17 e 39 dello Statuto e precisamente, dunque, attraverso “iniziative dirette ad aumentare il patrimonio e le entrate sociali” (cfr. art. 17, lett. b) Statuto).
Si ritiene opportuno evidenziare, ad ogni modo, che, qualora le suddette iniziative di cui all'art. 17, lett b), dello Statuto siano realizzate dall'A.N.C.R. a livello decentrato, id est tramite le proprie federazioni provinciali, queste ultime, pur godendo di una limitatissima autonomia organizzativa, non possono “senza specifica e preventiva autorizzazione scritta dei competenti Organi Centrali: a) assumere personale alle proprie dipendenze e modificarne il trattamento giuridico ed economico; b) assumere obbligazioni eccedenti le disponibilità ordinarie dei Proprio bilancio”.
Ad ogni modo, occorre sottolineare come le federazioni provinciali, così come le sezioni, non godano di autonoma soggettività giuridica, essendo tale ultimo attributo proprio della sola Associazione Nazionale (A.N.C.R.).
La suddetta condizione - è opportuno rilevarlo - incide chiaramente anche sul trattamento tributario, come confermato anche da una assai rilevante risoluzione del Ministero delle Finanze, n. 552/591 del 30.6.1975, il quale ha, per tabulas, identificato nella sola Associazione Nazionale il soggetto dotato di autonomia patrimoniale e di capacità tributaria.
Nel suddetto provvedimento della Direzione Nazionale delle Imposte si legge testualmente: “La citata Associazione [A.N.C.R.] ha fatto presente che fino al 1974 la dichiarazione ai fini dei cessati tributi non è stata mai presentata e che la sede centrale e le Federazioni hanno prodotto la sola denuncia per imposta di ricchezza mobile trattenuta sugli stipendi ed indennità erogati al personale dipendente.
Al riguardo giova ricordare che sotto l'impero del T.U. 29 gennaio 1958, n. 645, la scrivente si è già interessata al problema del trattamento della medesima Associazione agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile pervenendo alla conclusione, in ciò confortata dal parere espresso dall'Avvocatura generale dello Stato, che verificandosi il presupposto d'imposta l'azione accertatrice dovesse essere promossa nei confronti dell'A.N.C.R. unitamente considerata, anziché nei confronti delle singole Federazioni a nulla rilevando che le stesse avessero un loro Bilancio preventivo e consultivo nonché una loro autonomia sia pure nell'ambito statutario e nel rispetto delle direttive impartite dagli Organi Centrali.
Esaminata la questione ora riproposta la scrivente esprime l'avviso che obbligata a presentare la dichiarazione annuale dei redditi, a norma dell'art 1 del D.P.R. 29 settembre 1973. n. 600. sia la sede centrale e non le singole Federazioni.
Ed invero queste ultime quali organi periferici dell'Associazione non possono annoverarsi tra i soggetti passivi richiamati dall'art. 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n 598.
Anche se le Federazioni non dovessero ritenersi organi dell'Associazione, le stesse quali appartenenti ad altro soggetto passivo - costituito nella fattispecie dall'Associazione - dovrebbero essere in ogni caso considerate con riferimento a detto soggetto passivo.
E ciò proprio in virtù della normativa recata dalla riforma che ha inteso rafforzare il concetto della soggettività tributaria attraendo nell'orbita di ciascun soggetto tutte quelle organizzazioni che sfornite di personalità giuridica appartengano al soggetto medesimo.
Consegue che, ove difetti il rapporto di organicità deve farsi ricorso all'elemento dell'appartenenza, elemento che nel caso in esame sussiste senza alcun dubbio.
Pertanto, sia nel caso che alle Federazioni venga riconosciuto il carattere di organo sia in quello che alle medesime venga riconosciuto il carattere di organizzazione appartenente all'Associazione, tutti gli obblighi tributari dovranno essere unitariamente adempiuti dall'Associazione la quale dovrà per l'appunto presentare una dichiarazione unica ed un unico bilancio rispecchiante l'attività complessivamente svolta anche attraverso le Federazioni”.
Alla luce di ciò, anche le iniziative economicamente rilevanti organizzate dall'Associazione a livello decentrato devono comunque essere ricondotte all'unica Associazione nazionale e non costituiscono comunque autonomi centri di imputazione soggettiva, dal momento che non godono se non di una limitatissima sfera di autonomia organizzativa e gestionale e dipendono esclusivamente dagli Organi Centrali dell'Ente.
Da ciò dovrebbe derivare con chiarezza l’infondatezza dell’assunto posto dalla Associazione ricorrente a base del proprio ricorso introduttivo della procedura finalizzata alla ammissione all’amministrazione straordinaria.
Non solo. Come già evidenziato da Controparte nel ricorso per l’ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, l'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, attraverso la Federazione Provinciale di Roma, esercita una attività di vigilanza privata con la denominazione di Istituto di Vigilanza dell'Urbe, in forza di licenza rilasciata nel 1932 dal Prefetto della Provincia di Roma.
L’Associazione convenuta ha, tuttavia, omesso di specificare che l’attività svolta dai dipendenti dell’Istituto ed, in particolare, gli introiti da essa prodotti risultano essere assolutamente ed esclusivamente funzionali al perseguimento dei fini sociali che l'A.N.C.R. ha fissato nell'art. 2 del proprio Statuto.
In particolare, l'esercizio dell'attività di vigilanza attraverso il predetto istituto deve essere inquadrato, nell'ottica della struttura sociale dell'A.N.C.R., tra le attività di cui all'art. 17, lett. b), dello Statuto e cioè tra le iniziative dirette ad aumentare il patrimonio e le entrate sociali, esercitabili dalle federazioni provinciali mediante la partecipazione a società mutualistiche o di capitali o attraverso la gestione diretta di attività aziendali (cfr. art. 79 Statuto).
Nello specifico, la predetta iniziativa è esercitata dall'A.N.C.R., ai sensi dell'art. 39 dello Statuto, attraverso una propria Federazione Provinciale (quella di Roma), nella forma della gestione diretta.
Si evidenzia immediatamente, ad ogni modo, che - come già più volte sottolineato - tale organizzazione interna dell'Ente non incide in alcun modo, dal punto di vista giuridico e fattuale, sulla qualificazione soggettiva dell'Istituto di Vigilanza, che evidentemente non ha propria personalità giuridica, né autonomia organizzativa e/o gestionale rispetto all'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci.
È stata infatti l'A.N.C.R. ad essere autorizzata, con licenza rilasciata in data 26.2.1932 dal Prefetto della Provincia di Roma, ad esercitare, a mezzo della Federazione Provinciale A.N.C.R. di Roma, l'attività di Istituto di Vigilanza Privata dell'Urbe ex artt. 134, 137, 139 e 9 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza del 18.6.1931 n. 773.
In tal senso, la Federazione Provinciale A.N.C.R. di Roma, in sintonia con le direttive degli Organi Centrali espresse mediante la procura rilasciata al suo Presidente, ex artt 39, 44 e 79 dello Statuto, dal Presidente Nazionale dell'A.N.C.R. per atto Notaio Paola Solaris di Roma del 30.10.1980 rep. n. 765, svolge e compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Istituto di Vigilanza dell'Urbe.
Nell'ambito di tale attività espressamente delegata rientra anche l'assunzione del personale necessario ad assicurare all'I.V.U. il regolare funzionamento ed il normale svolgimento delle propria attività, funzionale - come detto - al conseguimento dei fini sociali dell'Ente Morale A.N.C.R.
La disciplina statutaria dell'Associazione, in definitiva, oltre a consentire l'esercizio di attività economiche dirette alla produzione di servizi (cfr. art. 17, rubricato "Mezzi di Funzionamento"), come avviene nella fattispecie de qua relativamente all'Istituto di Vigilanza dell'Urbe, prevede anche la possibilità di esercizio nella forma della gestione diretta (cfr. art. 79 citato Statuto).
Ebbene, ferma restando la possibilità di scelta dell’esercizio nella forma della gestione diretta, non v’è dubbio che, con il ricorso alla procura per delega, l’A.N.C.R. abbia ulteriormente palesato l’esclusiva titolarità in capo alla stessa dell’attività delegata: in altre parole, soltanto il titolare di un diritto può delegarlo a terzi, con buona pace dell’Associazione ricorrente!
Ed allora, nonostante la corretta qualificazione della posizione dell'I.V.U rispetto all'A.N.C.R., negli anni, sia stata oggetto di interpretazioni contrastanti e spesso errate, si vuole qui fugare ogni possibile dubbio in ordine a tale problematica: in virtù delle risultanze statutarie e di quelle normative, non vi può essere dubbio alcuno circa la coincidenza soggettiva tra A.N.C.R. ed I.V.U, sicché quest'ultimo rappresenta niente di più che un mero strumento giuridico (ai sensi dell’art 2 dello Statuto) atto al perseguimento dei fini sociali della prima, privo, perciò, rispetto ad essa, della benché minima autonomia organizzativa e/o funzionale.
Il sindacato ed il controllo sulle attività, ed ancor più lo svolgimento indiretto di funzioni amministrative attraverso un apposito organo (la commissione amministratrice: cfr. art. 79 dello Statuto) da parte della Federazione, garantisce costantemente il vincolo di strumentalità tra attività di impresa dell’I.V.U. ed A.N.C.R..
In particolare, il suddetto vincolo pone in evidenza il carattere meramente subordinato e strumentale che assume l'attività d'impresa rispetto ai fini dell'Associazione, alla stregua di ciò che generalmente accade in condizioni di piena compatibilità con il sistema delle persone giuridiche private, quando una organizzazione non lucrativa eserciti una attività di impresa con criteri di economicità della gestione e con destinazione (anche parziale) dei ricavi ai propri scopi istituzionali e statutari.
La questione centrale, allora, è rappresentata proprio dalla corretta qualificazione dell'Istituto di Vigilanza dell'Urbe non quale impresa autonoma ed indipendente rispetto all'A.N.C.R., bensì come strumento per il raggiungimento delle finalità istituzionali dell’A.N.C.R..
La soluzione interpretativa a favore della coincidenza soggettiva tra A.N.C.R. ed Istituto di Vigilanza Urbe e del rapporto di strumentalità che li lega trova ampia conferma, ad ogni modo, in numerosi provvedimenti, normativi e non.
In tal senso, oltre ai già citati dati statutari dell'A.N.C.R. ed alla risoluzione del Ministero del Tesoro, bisogna anche evidenziare come, in sede di iscrizione presso la CCIAA, l'Istituto di Vigilanza dell'Urbe non risulti affatto quale impresa autonoma, ma rientri sotto la principale denominazione “Associazione Nazionale Combattenti e Reduci”.
D’altronde, il suddetto Istituto non ha neppure una propria soggettività economica indipendente dall'A.N.C.R.: come risulta anche dall’intestazione delle buste paga, infatti, il personale in forza all'Istituto è, anche formalmente, retribuito dall'Associazione.
A ciò si aggiunga, altresì, come anche l’intestazione che appare sulle lettere di avviso prova d’esame ai fini dell’assunzione, sulle lettere di assunzione dei dipendenti dell’Istituto, riporti espressamente la dicitura “A.N.C.R. – federazione provinciale di Roma – Istituto Vigilanza Urbe”.
Non solo. Le attestazioni di infortunio o di malattia professionale rilasciati dall’INAIL nei confronti dei dipendenti dell’ANCR-IVU, alla voce “Datore di lavoro” riportano testualmente: “Ass. Naz.Combattenti e Reduci Cons. Dir.vo Centr. Roma”.
Apertis verbis, i lavoratori dell'Istituto sono, a tutti gli effetti, dipendenti dell'A.N.C.R. e, conseguentemente (tanto per logica quanto per diritto), tutti i dipendenti dell'Associazione, adibiti a servizi di vigilanza e non, condividono il medesimo inquadramento giuridico e previdenziale.
Tale conclusione evidentemente non può cambiare per il fatto che alcuni dipendenti dell'A.N.C.R. prestino la propria opera direttamente presso l'Associazione Nazionale o le Federazioni Provinciali ed altri, invece, siano in forza all'Istituto, che - si ribadisce - è mero organo dell'A.N.C.R..
Ad ulteriore conferma della tesi sostenuta, va detto, ancora, che l'A.N.C.R. e l'Istituto di Vigilanza dell'Urbe condividono il medesimo codice fiscale e la medesima partita IVA, circostanze queste ultime che dimostrano inconfutabilmente, una volta di più, il fatto che si sia in presenza di una unica organizzazione aziendale e, dunque, di una attività che, seppur imprenditoriale nella sua strumentalità per il raggiungimento dei fini statutari dell’A.N.C.R., è da imputare direttamente alla Associazione.
A ciò si aggiunga che, in un parere del 30.10.1998, la stessa Avvocatura dell'INPS, in persona dell'Avvocato Coordinatore Generale Fausto M. Prosperi Valenti, ha espressamente rilevato che “...nel procedere all'inquadramento dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, l'Istituto [id est, l'INPS] ha dato rilievo alla diversa natura delle due attività (una di natura etico-sociale ed una destinata alla produzione di servizi) svolte dall 'Associazione.
Il criterio seguito appare indubbiamente corretto, ma non è il solo che deve essere utilizzato per la soluzione dal problema di un corretto inquadramento: invero perché le due distinte attività possano dar luogo a due diversi inquadramenti è altresì necessaria, come è noto, che le attività siano svolte a mezzo di distinte organizzazioni aziendali.
Orbene, è proprio questo secondo requisito che, ad avviso della scrivente Avvocatura, appare mancare nella fattispecie in esame, ed invero:
a) in primo luogo risulta reale quanto affermato dall'Istituto VÌ2ilanza dell'URBE nel proprio ricorso: essere lo stesso Istituto di Vigilanza dell'Urbe privo di propria personalità giuridica ed iscritto presso la CCIAA) non come Impresa autonoma, ma sotto la denominazione di Associazione Nazionale Combattenti e Reduci.
A conferma dell'unicità dell'azienda, va anche rilevato che dalle intestazioni delle buste paga risulta che gli addetti all'Istituto Vigilanza dell’URBE sono formalmente retribuiti dall'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci (non può sottacersi che anche agli effetti dell'imposizione diretta - pur se la circostanza non è certo determinante agli effetti previdenziali - l'attività dell'Istituto Vigilanza dell'Urbe è considerata come assorbita da quella dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci);
b) a queste considerazioni, e sulla base della documentazione istruttoria allegata alla richiesta di parere, si aggiunge che - in occasione di una precedente domanda avanzata dalla Associazione Nazionale Combattenti e Reduci e finalizzata all'esonero della contribuzione DS - l'LN.P.S. ha già riconosciuto (con nota del Servizio Riscossione Contributi e Vigilanza del 3.5.85 nr. 27/7/7060) che i dipendenti dell'Istituto Vigilanza dell'URBE sono inseriti, a tutti eli effetti, nello stesso ruolo organico dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci.
Nel quadro come delineato la scrivente è portata a ritenere - almeno fino a quando non verranno forniti a questa Avvocatura elementi di fatto deponenti in senso contrario - che si sia in presenza di una unica organizzazione aziendale e che pertanto l'attività dell'Istituto Vigilanza dell'Urine sia da considerarsi come attività dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, nel senso proprio di attività direttamente da detta Associazione (…).
In conclusione, si esprime l'avviso che gli addetti all'Istituto di Vigilanza dell'Urbe possono essere inquadrati nello stesso settore in cui va inquadrata l'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci (...)”.
Queste le conclusioni dell’Avvocatura Generale dell'I.N.P.S. in ordine alla qualificazione dell'Istituto di Vigilanza dell’Urbe e del rapporto di strettissima strumentalità di questi con l’A.N.C.R..
Si ritiene opportuno evidenziare, inoltre, come in anni recenti (2003) dinanzi al Tribunale di Roma si sia concluso, con la piena assoluzione, in sede di appello (Corte d’Appello di Roma, sent. 8.5.2003), come già anche in primo grado (Trib. Roma, sent. 12.1.2001), un procedimento penale a carico di alcuni dirigenti dell'Istituto di Vigilanza dell’Urbe, richiamato anche nel ricorso presentato da Controparte.
La Corte d’Appello di Roma, in tale contesto, ha rilevato come per tutto il personale dell'Istituto di Vigilanza dell'Urbe, dipendendo esso direttamente dall'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, questa fosse esonerata dal pagamento dei contributi per la disoccupazione involontaria, così come disposto dal R.D. 4.10.1935 n. 1827, in quanto il personale stesso, comprese le guardie giurate, é inquadrato a tutti gli effetti nei ruoli dell'A.N.C.R., e, in virtù del provvedimento del Ministero del Lavoro n. 41083/XXVII – 22, del 21.12.1949, gode di stabilità di impiego.
Volendo citare testualmente la decisione del Tribunale di Roma resa in primo grado, bisogna evidenziare come essa, ripercorrendo i riferimenti legislativi relativi all'Associazione ed all'Istituto di Vigilanza dell'Urbe, “sorto come fìliazione della prima”, dall'epoca della costituzione sino agli anni recenti, sia giunta alla conclusione che “il personale dell'una [A.N.C.R.] e dell'altro [Istituto di Vigilanza dell'Urbe] era tutt'uno e godeva effettivamente della stabilità d'impiego. Ai fini dell'esenzione dal pagamento dei contributi assicurativi, quindi, entrambi gli enti erano nel giusto”.
Analogamente la Corte d'Appello di Roma: “l'appellante non ha addotto alcun elemento legislativo o di fatto idoneo a fare ritenere che il personale dell'IVU [l'Istituto di Vigilanza], che legislativamente era stata assorbita dall'ANCR, non dovesse godere della stabilità d'impiego così com’era per il personale dell'Associazione”.
In un altro passaggio della medesima decisione, si legge che “è assolutamente insussistente la qualificazione dell'Istituto di Vigilanza dell'Urbe quale "autonomo soggetto giuridico imprenditoriale, con tutti gli effetti che ne conseguono, anche contributivi”, dal momento che quest'ultimo è mera diramazione organizzativa dell'Associazione Nazionale e di questa, a fini previdenziali, condivide la natura”.
Sempre a proposito del riconoscimento della stabilità di impiego per i dipendenti dell’A.N.C.R. – I.V.U., giova evidenziare, altresì, come già in precedenza, con missiva del 4.1.1985 alla Direzione Reparto Riscossione Tributi dell’INPS, il Presidente dell’A.N.C.R., On. Avv. Gustavo De Meo, attestava che, non essendo intervenute variazioni nello stato giuridico del personale centrale e periferico dell’Ente, rispetto alla risoluzione del ministero del lavoro e Previdenza Sociale del 21.11.1949 n. 41083/XXVII, “tutto il personale – quali che siano le funzioni espletate e le categorie o livelli di appartenenza, ivi compreso quello con mansoni di vigilanza (guardie giurate) – è inquadrato, a tutti gli effetti, nel ruolo dell’Associazione”.
A tal proposito, lo stesso precisava come l’A.N.C.R. fosse soggetta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Corte dei Conti, cui sono sottoposti, tra l’altro, anche i bilanci, come da disposizioni statutarie.
Sulla base di tali premesse, il Presidente dell’Associazione concludeva dicendo che “non essendo intervenute modificazioni nella disciplina del rapporto di lavoro del personale quale è stata presa in esame a suo tempo dal Ministero del Lavoro, la stabilità, dello stesso rapporto di lavoro, continua ad essere operante”.
Ad ogni modo, seppure quanto evidenziato sinora non dovesse essere ritenuto sufficiente e destituire di fondamento quanto esposto nel ricorso del 20.8.2007 e si volesse porre in discussione l'autorevolezza di un parere reso dalla stessa Avvocatura Generale dell'I.N.P.S. come dalla giurisprudenza citata, bisogna sottolineare che a conclusioni assolutamente analoghe è giunta anche la Guardia di Finanza, nel rapporto inoltrato alla Procura della Repubblica proprio in seguito agli accertamenti operati nel corso del sopra menzionato procedimento penale.
Alla luce di quante fin qui esposto e delle numerose indicazioni normative, ministeriali, statutarie, giurisprudenziali et similia relative alla importante problematica in questione, non può non dirsi assolutamente e definitivamente accertata la piena coincidenza soggettiva tra l'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci e l'Istituto di Vigilanza dell'Urbe e, nello specifico, la strettissima strumentalità di tale organizzazione rispetto ai fini sociali dell'Ente.
Si sottolinea inoltre che, per giurisprudenza (cfr. Cass., sent. 12.2.2003, n. 2092) e dottrina costanti, in tema di inquadramento delle imprese ai fini della determinazione dei contributi previdenziali “sia che alla fattispecie concreta si applichi la legge n. 88 del 1989, sia che si faccia applicazione della normativa anteriore ad essa, non è rinvenibile all'interno dell'ordinamento previdenziale il principio del cosiddetto “doppio inquadramento” (così Cass., sent. 2092 del 2003), in base al quale la medesima struttura organizzativa e/o aziendale potrebbe essere inquadrata in due dei distinti settori individuati dall'art. 49 legge n. 88 del 1989 a seconda dell'attività concretamente esercitata.
Al contrario, “deve ritenersi che l'inquadramento di una impresa debba essere unico a tutti gli effetti previdenziali” (ancora Cass., sent. 2092 del 2003,) sicché applicando tale disposto alla fattispecie de qua appare di tutta evidenza come, stante la palesata coincidenza soggettiva tra A.N.C.R. ed I.V.U., che condividono la medesima organizzazione, le medesime finalità ed i medesimi organi direttivi e di gestione, non sia possibile classificare quest’ultimo in modo differente dall’Associazione, creando una distinzione che, nella realtà dei fatti, come nel dato normativo, non esiste.
Ad ulteriore conferma dell’assoluta identità soggettiva di A.N.C.R. ed I.V.U., si ritiene opportuno riportare il contenuto di una missiva del 9.7.1997, a firma dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, On. Avv. Gustavo De Meo, indirizzata all’On. Ruggero Villa, nella sua qualità di allora Presidente dell’A.N.C.R. – Federazione Provinciale di Roma – Istituto Vigilanza Urbe, nonché al Dr. Giorgio Monsignori, in qualità di Direttore Generale della stessa, relativa all’iscrizione del personale dell’Associazione alla ex CPDEL (ora INPDAP) a norma della legge 274 del 1991.
In tale missiva veniva evidenziato come “il personale assunto dall’A.N.C.R., Entte Morale cui è stata conferita la personalità giuridica, debba obbligatoriamente essere iscritto non più presso l’INPS ma bensì presso l’INPDAP, lasciando facoltativo, nel termine di 5 anni, il passaggio dell’iscrizione del personale già in servizio presso quest’ultimo ente di previdenza.
A seguito della disposizione ministeriale in parola, l’intero personale assunto alle dipendenze dell’A.N.C.R. e quindi anche il personale addetto all’attività di vigilanza svolta dall’istituto di Vigilanza dell’Urbe dovrà pertanto essere iscritto obbligatoriamente presso l’INPDAP in quanto l’attività dell’Istituto di Vigilanza dell’Urbe ad altri non è riferibile se non all’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci che se ne serve per il perseguimento dei fini sociali statutariamente previsti avvalendosi dell’organizzazione e della gestione della Federazione Provinciale di Roma.
Infatti, quest’ultima, non dotata di autonoma personalità giuridica, utilizza la stessa partita IVA ed i medesimi Codice Fiscale e Regolamento Organico dell’A.N.C.R.”.
Ma v’è di più. Come già accennato nella parte in fatto del presente atto di citazione, il Ministero dello Sviluppo Economico, con parere del 18.9.2007, prot. n. 0052430, su richiesta del Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Fallimentare, reso in seno al procedimento per l’accertamento dello stato di insolvenza “dell’Istituto di Vigilanza dell’Urbe – federazione provinciale di Roma – A.N.C.R.”, mentre da una parte ha rilevato come sebrerebbe potersi “riconoscere l’esercizio di una attività commerciale di fatto esercitata dall’Istituto di Vigilanza Urbe, caratterizzata da una diretta rilevanza imprenditoriale, dall’altro lato, tuttavia, “1) l’iscrizione all’Ufficio del Registro delle imprese presso la camera di commercio di Roma risulta intestata a Associazione Nazionale Combattenti e Reduci – Federazione Provinciale di Roma – Istituto Vigilanza dell’Urbe; 2) il personale dell’IVU è inquadrato nei ruoli dell’Associazione, secondo quanto precisato nella relazione della Sezione Controllo della Corte dei Conti per gli esercizi 2001, 2002 del 2 agosto 2004 (delibera 44/2004) (…); 3) l’intestazione degli atti stipulati dall’IVU contiene sempre la denominazione ANCR – Federazione Provinciale di Roma e tale dato appare non irrilevante, anche sotto il profilo dell’affidamento dei terzi”.
Orbene, le suddette contraddittorie circostanze, da pacifica ammissione dello stesso Ministero per lo Sviluppo Economico, “non possono non rendere di difficile qualificazione la fattispecie in esame”.
Alla luce di tutto quanto fin qui esposto e considerato, risulta evidente come Controparte, nel contesto del ricorso per l’ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria per le grandi imprese in crisi abbia del tutto erroneamente ed illegittimamente presentato l’A.N.C.R. e l’I.V.U. come due enti distinti e separati, dotati ciascuno della propria autonomia organizzativa e gestionale, nettamente indipendenti l’uno dall’altro.
Peraltro, si ritiene a questo punto opportuno, al fine di rendere palese le imprecisioni verificatesi nel caso di specie, aprire un inciso sulla circostanza per cui, sia il citato parere del Ministero per lo Sviluppo Economico, sia la sentenza n. 283/2007, dichiarativa dello stato di insolvenza dell’I.V.U. oggi in contestazione, facciano espresso riferimento, in maniera contraddittoria, alla sentenza emessa dal Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, in data 8.6.2007, rubricata con n. 17952/2007.
Orbene, nella sentenza in questa sede opposta, la decisione di dichiarare lo stato di insolvenza dell’I.V.U. risulterebbe fondarsi, tra i vari motivi, anche sulla detta sentenza n. 17592, emessa in data 8.6.2007 dal Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, la quale, nella ricostruzione che dai detti atti può desumersi, avrebbe ammesso il personale dell’I.V.U. ai benefici della Cassa Integrazione Guadagni.
Dalla lettura della citata sentenza, tuttavia, emerge chiaramente come si sia incorsi in un evidente equivoco: la stessa infatti, lungi dall’operare riferimenti alla Cassa Integrazione Guadagni, concerne la sola domanda di rimborso, da parte dell’INPS nei confronti dell’A.N.C.R. – I.V.U., di un rilevante credito per contributo CUAF.
Non solo. Quanto fin qui esposto appare tanto più infondato, pretestuoso e strumentale laddove si consideri come la stessa Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, con ricorso presentato innanzi al Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro, introduttivo del giudizio contraddistinto da R.G. n. 212866/2006, al fine di veder accertato e dichiarato il diritto all’esonero dalla contribuzione CUAF per tutto il personale dell’Associazione stessa, compreso quello in forza all’Istituto di Vigilanza dell’Urbe, abbia fermamente riconosciuto, con tesi completamente opposta a quella invece sostenuta nel ricorso dalla stessa presentato per l’ammissione all’amministrazione straordinaria, l’assoluta coincidenza soggettiva tra ANCR ed IVU (al fine, evidentemente, di tentare di recuperare un ingente credito contributivo).
Va allora da sé che la sentenza n. 283 del 25.9.2007, in tale sede opposta, che tale erronea ed infondata qualificazione ha fatto propria, sia da considerarsi del tutto illegittima e come tale da annullare, con ogni conseguenza di legge in ordine all’effettivo soggetto giuridico da sottoporre – eventualmente, fermo restando quanto esposto nel precedente capo in diritto – ad amministrazione straordinaria.
III – Si ritiene doveroso, inoltre, porre l’attenzione anche sullo stato di grave crisi finanziaria e di insolvenza che investe a tutt’oggi l’Azienda, le cui origini vengono rintracciate, in base a quanto asserito da Controparte nel contesto del ricorso, in una progressiva forte perdita di fatturato, cui non avrebbe corrisposto una correlata riduzione dei costi di produzione, nonostante i numerosi sforzi di contenimento esperiti, a suo dire, dalla gestione aziendale.
Il protrarsi di tale squilibrio tra costi e ricavi avrebbe determinato un progressivo e costante depauperamento del patrimonio aziendale, ed una correlata tensione finanziaria, contrastata con l’aumento del debito nei confronti dell’erario (che ha tuttavia posto l’Associazione nella condizione di non potere più attestare, ai fini di gare pubbliche, la propria correttezza contributiva).
Tale involuzione negativa sarebbe stata accentuata, oltre che dalla forte concorrenza sviluppatasi sul territorio nel corso degli anni, da un lato dall’impossibilità di partecipare a nuove gare d’appalto a causa del citato indebitamento fiscale, e, dall’altro, dalla decisione della proprietà di non procedere ad interventi tesi alla riduzione del personale.
Orbene, riportandosi a quanto in precedenza argomentato al punto I del presente atto di citazione circa l’impossibilità, per l’Associazione convenuta, di procedere ad eventuali riduzioni di personale, godendo i dipendenti della stessa della stabilità di impiego, si ritiene opportuno evidenziare come, di fatto, il forte stato di crisi finanziaria in cui versa oggi l’A.N.C.R. - I.V.U., sia il risultato di una intenzionale malagestione dell’ente operata, nel tempo, dai relativi organi amministrativi competenti (come del resto candidamente riconosciuto nel ricorso).
A tale proposito, a solo titolo esemplificativo, si indica la inopinata e infruttuosa dismissione di alcuni immobili, di ingente valore, appartenenti all’A.N.C.R. – I.V.U., siti nel centro di Roma (es. Piazza Ippolito Nievo, o quelli siti in Via Rina Monti n. 15), o ancora dalla vendita di società, quali ad esempio, la Finurbe S.p.a., società finanziaria controllata al 100% dall’A.N.C.R. – I.V.U., o la Securintel S.r.l.; circostanze, queste, tutte puntualmente volta per volta denunziate dalle più attente sigle sindacali operanti presso l’A.N.C.R..
Tale assunto, risulta, altresì avvalorato dalla denuncia penale presentata da due dipendenti dell’A.N.C.R. – I.V.U. (Tribunale Penale di Roma - Proc. Pen. n. 8670/2006 – PM Dott. Orano), in relazione alla quale le indagini risultano essere ancora in corso e dalle quali si attendono rilevanti sviluppi.
IV – Alla luce di tutte le suesposte argomentazioni, si è chiaramente dimostrato come l’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci – Istituto Vigilanza Urbe, sia assolutamente priva dei requisiti fondamentali richiesti dal D. Lgs. n. 270 del 1999 ai fini dell’ammissione della stessa alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ciò in quanto:
- l’A.N.C.R. – I.V.U. non è una impresa commerciale, bensì un ente morale, nonché, comunque, soggetto giuridico di natura pubblicistica;
- vi è, in ogni caso, piena coincidenza soggettiva tra l'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci e l'Istituto di Vigilanza dell'Urbe, non essendo riscontrabile in capo a quest’ultimo alcuna autonomia organizzativa e di gestione, che ne consenta l’autonoma sottoposizione a procedura concorsuale.
Alla luce della sopra esposta situazione, va da sé che l’ANCR-IVU non possa in alcun modo essere ammessa alla procedura per l’amministrazione straordinaria, richiesta peraltro impropriamente avanzata a nome dell’Istituto di Vigilanza dell’Urbe; procedura concorsuale che dovrà pertanto essere conclusa con l’apertura di procedura – ove necessaria – consona allo status pubblicistico dell’A.N.C.R..
SOSPENSIVA
L’estrema gravità ed irreparabilità dei danni che subirebbero gli odierni attori, nel caso in cui non fosse sospesa l’efficacia della sentenza impugnata in questa sede, sono di tutta evidenza.
E’ palese, infatti, il rischio di irreparabili pregiudizi alla condizione di lavoratori dipendenti dell’A.N.C.R. – I.V.U., ai quali gli stessi sarebbero esposti laddove detta procedura fosse portata a conclusione (su tutti, la perdita della stabilità di impiego).
In tale ipotesi, infatti, rimarrebbero efficaci i provvedimenti in questa sede impugnati con il rischio, per i lavoratori dipendenti dell’ANCR-IVU, di vedere definitivamente pregiudicata la loro situazione professionale, in virtù di un provvedimento pronunciato sulla base di una errata, infondata e pretestuosa identificazione strutturale e qualificazione giuridica dell’ANCR-IVU, evidentemente desunta dal ricorso introduttivo della procedura esecutiva sulla quale si controverte.
È, altresì, palese che alla pregiudizievole situazione fin qui descritta possa porsi rimedio solo mediante la sospensione dell’efficacia della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza n. 283 del 25.9.2007, emessa dal Tribunale Civile di Roma, Sezione Fallimentare, Giudice Dott. Severini, sino alla definizione del presente giudizio di opposizione, stante il fumus bonis iuris ed il periculum in mora ampiamente evidenziati e in ordine ai quali si rinvia alla parte in diritto del presente atto di citazione.
Tutto quanto innanzi premesso, gli odierni opponenti, a mezzo del sottoscritto difensore,
CITANO
- il Prof. Avv. Lucio Francario, in qualità di Commissario Giudiziale della Federazione Provinciale di Roma dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci quale gestore dell’Istituto Vigilanza Urbe, nominato dal Tribunale Civile di Roma, Sezione Fallimentare, Giudice Dott. Severini, con sentenza n. 283 del 25.9.2007;
- la Federazione Provinciale di Roma dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci - Istituto Vigilanza Urbe, in persona del legale rappresentante in carica;
- l’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci in persona del legale rappresentante in carica;
- l’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci – Istituto Vigilanza Urbe, in persona del legale rappresentante in carica;
a comparire innanzi al Tribunale Civile di Roma, nei noti locali, per l’udienza del 12 febbraio 2008, ore di rito, Giudice designando come per legge, con espresso invito a costituirsi nel termine di 20 giorni prima dell’udienza fissata, ai sensi dell’art. 166 Cod. Proc. Civ., con l’avvertenza che la costituzione oltre i termini suddetti comporta le decadenze di cui all’art. 167 Cod. Proc. Civ. e che, in caso di mancata costituzione, si procederà comunque in contumacia, per ivi sentire accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
Per i suesposti motivi e salvo altri in caso di nuove risultanze, si chiede che codesto On.le Tribunale voglia procedere all’accertamento della situazione di fatto e di diritto esistente in ordine alla vicenda di cui al presente atto e di conseguenza disporre l’annullamento e/o la revoca della sentenza n. 283 del 25.9.2007, pubblicata mediante deposito in cancelleria in data 26.9.2007, affissa in data 29.9.2007, dichiarativa dello stato di insolvenza della Federazione Provinciale di Roma dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci - Istituto Vigilanza Urbe, previa frattanto la relativa sospensione sino alla definizione del presente giudizio di opposizione.
Ci si riserva di chiedere l’ammissione degli eventuali mezzi istruttori che dovessero configurarsi come necessari alla luce delle eventuali argomentazioni difensive proposte dagli odierni convenuti, nonché, per il medesimo motivo, di produrre in giudizio ulteriore documentazione.
In ogni caso, senza invertire l’onere della prova, in caso di richiesta e di ammissione della prova che Controparte dovesse formulare, si chiede sin da ora che venga ammessa prova contraria sui capitoli ammessi, nonché diretta sui capitoli che saranno all’uopo formulati, se del caso, previa concessione di apposito termine e con riserva di indicare eventuali testimoni.
Si dichiara, ai fini del contributo unificato, che il giudizio introdotto dal presente atto di citazione ha valore indeterminabile e che pertanto soggiace al pagamento del contributo unificato nell’importo, ridotto alla metà, di € 170,00.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
Si depositano documenti come da allegato indice.
Roma, 26 ottobre 2007
On. Avv. Silvio Crapolicchio