Legge 274/91
Art. 5. Opzioni.
1. Possono optare per il mantenimento dell’iscrizione alle Casse pensioni degli istituti di previdenza:
a) i dipendenti degli enti che perdono la natura giuridica pubblica che consente l’iscrizione alle Casse predette;
b) i dipendenti degli enti pubblici e delle aziende municipalizzate o consortili che transitano a società private per effetto di norme di legge, di regolamento o convenzione, che attribuiscano alle stesse società le funzioni esercitate dai citati enti pubblici ed aziende.
2. I dipendenti degli enti indicati dall’articolo 21 della legge 3 maggio 1967, n. 315 [5], in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che non si siano avvalsi in tempo utile della facoltà di iscrizione alle Casse pensioni di cui al comma 1, sono iscritti, a domanda, alle Casse predette.
3. La domanda, per le ipotesi di opzione o di iscrizione rispettivamente previste dai commi 1 e 2, deve essere presentata alle Casse pensioni di cui al comma 1, a pena di decadenza, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero dalla data della modifica del rapporto previdenziale, se posteriore.
4. L’iscrizione alle Casse pensioni di cui al comma 1 decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Il riconoscimento del servizio pregresso avviene mediante trasferimento alle Casse pensioni di cui al comma 1 dei contributi già versati all’INPS, con le modalità previste dall’art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.
5. Per tutte le iscrizioni previste dal comma 1 si assume quale retribuzione annua contributiva la somma degli emolumenti pensionabili a norma degli ordinamenti delle Casse pensioni di cui al comma 1, nella misura prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
6. La facoltà di iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, prevista dall’articolo 21 della legge 3 maggio 1967, n. 315 [5], è estesa all’Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura ed ai consorzi regionali degli Istituti autonomi delle case popolari.
7. Le norme contenute nei primi cinque commi dell’art. 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, (lo trovi pubblicato sotto) continuano a trovare applicazione, per quanto concerne la facoltà data agli enti parastatali, agli enti di diritto pubblico ed agli enti morali di iscrivere alle Casse pensioni di cui al comma 1 le rispettive categorie di personale da essi dipendenti, soltanto nei casi in cui la deliberazione di massima prevista dal secondo comma del citato articolo 39 sia stata o venga adottata dall’ente entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.
Art. 5. Opzioni.
1. Possono optare per il mantenimento dell’iscrizione alle Casse pensioni degli istituti di previdenza:
a) i dipendenti degli enti che perdono la natura giuridica pubblica che consente l’iscrizione alle Casse predette;
b) i dipendenti degli enti pubblici e delle aziende municipalizzate o consortili che transitano a società private per effetto di norme di legge, di regolamento o convenzione, che attribuiscano alle stesse società le funzioni esercitate dai citati enti pubblici ed aziende.
2. I dipendenti degli enti indicati dall’articolo 21 della legge 3 maggio 1967, n. 315 [5], in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che non si siano avvalsi in tempo utile della facoltà di iscrizione alle Casse pensioni di cui al comma 1, sono iscritti, a domanda, alle Casse predette.
3. La domanda, per le ipotesi di opzione o di iscrizione rispettivamente previste dai commi 1 e 2, deve essere presentata alle Casse pensioni di cui al comma 1, a pena di decadenza, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero dalla data della modifica del rapporto previdenziale, se posteriore.
4. L’iscrizione alle Casse pensioni di cui al comma 1 decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Il riconoscimento del servizio pregresso avviene mediante trasferimento alle Casse pensioni di cui al comma 1 dei contributi già versati all’INPS, con le modalità previste dall’art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.
5. Per tutte le iscrizioni previste dal comma 1 si assume quale retribuzione annua contributiva la somma degli emolumenti pensionabili a norma degli ordinamenti delle Casse pensioni di cui al comma 1, nella misura prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
6. La facoltà di iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, prevista dall’articolo 21 della legge 3 maggio 1967, n. 315 [5], è estesa all’Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura ed ai consorzi regionali degli Istituti autonomi delle case popolari.
7. Le norme contenute nei primi cinque commi dell’art. 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, (lo trovi pubblicato sotto) continuano a trovare applicazione, per quanto concerne la facoltà data agli enti parastatali, agli enti di diritto pubblico ed agli enti morali di iscrivere alle Casse pensioni di cui al comma 1 le rispettive categorie di personale da essi dipendenti, soltanto nei casi in cui la deliberazione di massima prevista dal secondo comma del citato articolo 39 sia stata o venga adottata dall’ente entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.
Legge 379 dell’11/04/1955
Art. 39.
Ferme restando le vigenti norme stabilite in materia dell’iscrizione obbligatoria o facoltativa agli
Istituti di previdenza, è data facoltà agli enti parastatali, agli enti di diritto pubblico, agli enti morali
e alle Regioni di iscrivere alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, alla Cassa per
le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate e alla Cassa per le pensioni ai
sanitari le rispettive categorie di personali da essi dipendenti.
Ai fini dell’esercizio della facoltà di cui al comma precedente, gli enti sopra elencati devono
adottare deliberazione di massima che stabilisca l’iscrizione obbligatoria per tutto il personale
assunto a partire dalla data di approvazione della deliberazione stessa in poi e l’autorizzazione di
iscrizione facoltativa, da esercitarsi entro il termine di anni cinque dalla data predetta, per il
personale in servizio alla data stessa. La approvazione della deliberazione deve essere effettuata
con decreto del Ministro che esercita il controllo sull’ente di concerto con il Ministro per il tesoro
ed il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Gli enti sono tenuti a trasmettere, a pena di decadenza dall’esercizio della facoltà di cui al primo
comma, la deliberazione predetta alla Direzione generale degli Istituti di previdenza entro tre mesi
dalla data della sua approvazione. Insieme con la deliberazione deve essere pure trasmesso
l’elenco nominativo del personale in servizio a tale data.
Per il personale assunto a partire dalla data della approvazione della deliberazione in poi, la
iscrizione obbligatoria ha effetto dalla data della assunzione. Per il personale in servizio a tale
data l’iscrizione facoltativa decorre dal primo del mese successivo alla data di presentazione
delle singole domande, dalle quali deve risultare lo esplicito assenso degli interessati.
Gli enti contemplati nel primo comma sono esonerati dall’assicurazione obbligatoria per la
invalidità, la vecchiaia e i superstiti nei riguardi del personale per il quale si effettua l’iscrizione obbligatoria o facoltativa agli Istituti di previdenza, in applicazione delle norme contenute nei
precedenti commi.
La Fondazione scientifica e la Fondazione dotalizia - con la istituzione delle quali, pur
conservando l’unicità di amministrazione, è stata riordinata, in applicazione del decreto-legge 5
settembre 1938, n. 1807, e successive modificazioni, l’originaria Fondazione Querini Stampalia di
Venezia, eretta in ente morale con decreto reale 21 giugno 1869 - nonché l’ente Collegio
Serristori di Castiglion Fiorentino, eretto in ente morale con regio decreto 31 gennaio 1875, n.
2369, serie II, sono equiparati alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ai fini di
accertare l’obbligo anche con effetto retroattivo o la facoltà della iscrizione del personale
dipendente agli Istituti di previdenza.
Art. 39.
Ferme restando le vigenti norme stabilite in materia dell’iscrizione obbligatoria o facoltativa agli
Istituti di previdenza, è data facoltà agli enti parastatali, agli enti di diritto pubblico, agli enti morali
e alle Regioni di iscrivere alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, alla Cassa per
le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate e alla Cassa per le pensioni ai
sanitari le rispettive categorie di personali da essi dipendenti.
Ai fini dell’esercizio della facoltà di cui al comma precedente, gli enti sopra elencati devono
adottare deliberazione di massima che stabilisca l’iscrizione obbligatoria per tutto il personale
assunto a partire dalla data di approvazione della deliberazione stessa in poi e l’autorizzazione di
iscrizione facoltativa, da esercitarsi entro il termine di anni cinque dalla data predetta, per il
personale in servizio alla data stessa. La approvazione della deliberazione deve essere effettuata
con decreto del Ministro che esercita il controllo sull’ente di concerto con il Ministro per il tesoro
ed il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Gli enti sono tenuti a trasmettere, a pena di decadenza dall’esercizio della facoltà di cui al primo
comma, la deliberazione predetta alla Direzione generale degli Istituti di previdenza entro tre mesi
dalla data della sua approvazione. Insieme con la deliberazione deve essere pure trasmesso
l’elenco nominativo del personale in servizio a tale data.
Per il personale assunto a partire dalla data della approvazione della deliberazione in poi, la
iscrizione obbligatoria ha effetto dalla data della assunzione. Per il personale in servizio a tale
data l’iscrizione facoltativa decorre dal primo del mese successivo alla data di presentazione
delle singole domande, dalle quali deve risultare lo esplicito assenso degli interessati.
Gli enti contemplati nel primo comma sono esonerati dall’assicurazione obbligatoria per la
invalidità, la vecchiaia e i superstiti nei riguardi del personale per il quale si effettua l’iscrizione obbligatoria o facoltativa agli Istituti di previdenza, in applicazione delle norme contenute nei
precedenti commi.
La Fondazione scientifica e la Fondazione dotalizia - con la istituzione delle quali, pur
conservando l’unicità di amministrazione, è stata riordinata, in applicazione del decreto-legge 5
settembre 1938, n. 1807, e successive modificazioni, l’originaria Fondazione Querini Stampalia di
Venezia, eretta in ente morale con decreto reale 21 giugno 1869 - nonché l’ente Collegio
Serristori di Castiglion Fiorentino, eretto in ente morale con regio decreto 31 gennaio 1875, n.
2369, serie II, sono equiparati alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ai fini di
accertare l’obbligo anche con effetto retroattivo o la facoltà della iscrizione del personale
dipendente agli Istituti di previdenza.